L’abrogato rito super accelerato si applica solo alle contestazioni concernenti le ammissioni inerenti ai requisiti generali
01 Aprile 2020
Il rito speciale di cui all'art. 120, comma 2 bis cod. proc. amm. – oggi abrogato per effetto dell'art. 1, comma 22, lett. a), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, ma applicabile ai processi in corso, in virtù della disciplina intertemporale di cui all'art. 1, comma 23 – è applicabile esclusivamente con riguardo ai provvedimenti (di esclusione e di) ammissione degli operatori economici, adottati “all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali” necessari per la partecipazione alla gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2019, n. 7539). Non rientra, perciò, nel novero di tali requisiti, in quanto afferente al tenore dell'offerta, la modalità di programmazione dell'attività contrattuale, quando organizzata nella forma plurisoggettiva del raggruppamento temporaneo tra gli operatori economici concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. 30 gennaio 2019, n. 751).
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