La variazione postuma dell’offerta in sede di anomalia comporta di per sé la necessaria esclusione del concorrente

Redazione Scientifica
Redazione Scientifica
03 Aprile 2020

Sussiste una netta distinzione funzionale fra la verifica di anomalia - volta ad accertare la sostenibilità dell'offerta, e dunque la sua serietà - e la valutazione dell'offerta...

Sussiste una netta distinzione funzionale fra la verifica di anomalia - volta ad accertare la sostenibilità dell'offerta, e dunque la sua serietà - e la valutazione dell'offerta, nonché la (successiva) verifica dell'esatto adempimento da parte dell'affidatario, segmenti del rapporto fra l'impresa e l'amministrazione del tutto diversi fra loro e aventi ben distinte finalità.

Ciò nondimeno, allorché in sede di giustificativi emerga una variazione del contenuto dell'offerta formulata in sede di gara, ciò implica di per sé la necessaria esclusione del concorrente: in tal caso non ha infatti luogo una (inammissibile) rivalutazione dell'offerta, bensì la presa d'atto della difformità - rispetto a detta offerta - di quanto indicato dall'impresa attraverso i giustificativi finali. Sono questi ultimi a determinare dunque le variazioni e difformità censurate, e a rendere necessaria l'esclusione del concorrente, senza che sia perciò ravvisabile un qualche riesame dell'originaria offerta da parte della stazione appaltante.

Il che vale anche in relazione alle difformità tecniche riscontrate rispetto alle previsioni di gara: esse riguardano non già il contenuto dell'offerta originaria, a suo tempo apprezzata dalla commissione e giammai rivalutata in sede di verifica d'anomalia, bensì i giustificativi presentati dall'aggiudicataria in detto frangente, i cui profili di contrarietà alle previsioni tecniche della lex specialis possono essere ivi ben considerati non solo in quanto tali - trattandosi di deviazioni dal progetto emergenti ex novo dai giustificativi - bensì perché inverano essi stessi una modifica dell'offerta originaria, nella parte in cui essa non prevedeva variazioni rispetto al (vincolante) progetto messo a base di gara allineandosi allo stesso.

Rispetto a ciò non può rilevare la (diversa) documentazione prodotta in giudizio volta a correggere indicazioni o sopperire a lacune rispetto a quanto prodotto dall'aggiudicataria con i giustificativi, atteso che da un lato le valutazioni dell'amministrazione vanno qui sindacate sulla base degli elementi di cui essa disponeva nella dimensione procedimentale nella quale l'azione amministrativa s'è svolta; dall'altro sarebbe altrimenti sempre consentito incidere ex post sul giudizio espresso dalla stazione appaltante, attraverso il deposito in giudizio di documenti ben diversi da quelli sottoposti all'amministrazione, così demandando di fatto (inammissibilmente) alla sede giudiziale una verifica di natura squisitamente amministrativa da compiersi nel procedimento amministrativo, in contraddittorio fra l'impresa concorrente e l'amministrazione appaltante.