Il sequestro preventivo non è indicativo della definitività dell’accertamento e non rientra tra le cause di esclusione tassative e automatiche

Redazione Scientifica
03 Aprile 2020

Ai sensi dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 e come chiarito dalla giurisprudenza, ai fini della esclusione dalla gara per difetto della regolarità contributiva e...

Ai sensi dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 e come chiarito dalla giurisprudenza, ai fini della esclusione dalla gara per difetto della regolarità contributiva e fiscale rilevano le risultanze di sentenze o atti non più soggetti a impugnazione, da cui discende che le violazioni (ossia omessi pagamenti, superiori alla soglia minima ritenuta rilevante, di cui al citato art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 602 del 1973) si possano considerare “definitivamente accertate” (C.G.A.R.S. n. 758 del 16.8.2019); pertanto, non può valere a dimostrare l'esistenza di una violazione tributaria la notifica del verbale di contestazione della Guardia di Finanza cui non risulti abbia fatto seguito un accertamento definitivo né di reato tributario, perché trattasi di un atto endoprocedimentale.

Il sequestro preventivo attuato dalla Procura della Repubblica non è indicativo della definitività dell'accertamento tributario e non rientra tra le cause di esclusione tassative e automatiche di cui all'art. 80, comma 4, né può annoverarsi tra le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), che ricomprende situazioni oggetto di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, se sussumibili nella categoria di “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la (sua) integrità o affidabilità” dell'operatore economico.

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