L’errore scusabile nella notifica via PEC del ricorso alla S.A.

Redazione Scientifica
08 Aprile 2020

La notifica per via telematica del ricorso introduttivo del giudizio alla stazione appaltante, effettuata all'indirizzo tratto dall'elenco INI-PEC anziché dal...

La notifica per via telematica del ricorso introduttivo del giudizio alla stazione appaltante, effettuata all'indirizzo tratto dall'elenco INI-PEC anziché dal Registro generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ex art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, integra un errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a. L'incertezza giurisprudenziale in materia, nonché le circostanze del caso concreto, in cui la stessa stazione appaltante ha utilizzato l'indirizzo INI-PEC per le comunicazioni in corso di gara senza specificare neppure nei provvedimenti l'indirizzo ReGIndE per la notificazione di eventuali ricorsi, sembrano precludere un'inequivocabile imputabilità della nullità della notifica alla negligenza dell'impresa ricorrente, consentendo una rimessione in termini per la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell'amministrazione non costituita in giudizio.

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