Il principio di invarianza e di cristallizzazione delle offerte e della graduatoria ai fini del calcolo della soglia di anomalia

Redazione Scientifica
07 Aprile 2020

Il criterio di invarianza del calcolo delle medie nella procedura e per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte contemplato dall'art. 95, comma 15, del...

Il criterio di invarianza del calcolo delle medie nella procedura e per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte contemplato dall'art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 (che riproduce la disposizione dell'art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, inserita dall'art. 39 del d. l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114) trova applicazione non soltanto in presenza di criteri di aggiudicazione automatici, come quello del “minor prezzo”, per i quali sia previsto, anche ai fini della determinazione della soglia di anomalia, il “calcolo di medie” (cfr. art. 97 del Codice), ma anche nelle ipotesi di criteri rimessi alla valutazione discrezionale della commissione valutatrice, come nel caso della “offerta economicamente più vantaggiosa”, le quante volte (come nel caso che debba procedersi, in base al disciplinare di gara, secondo il metodo del c.d. confronto a coppie) la formazione della graduatoria sia condizionata dal meccanismo di “normalizzazione” del punteggio conseguito da ciascun concorrente, attraverso il confronto parametrico con quello dell'offerta migliore, che è alterato dalla modifica della platea dei concorrenti da confrontare attraverso la rideterminazione di valori medi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2019, n. 4789). Per contro, tale criterio non può operare, anzitutto per un limite di ordine positivo, nei casi in cui la formula matematica utilizzata per la valutazione e il confronto delle offerte dei partecipanti, nei quali sia i valori iniziali sia il risultato finale corrispondono a valori fissi, non sottende alcuna media di dati o valori, rimanendo per converso insensibile ad eventuali modifiche determinate da provvedimenti giurisdizionali soltanto l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 luglio 2018, n. 4664).

La regola della invarianza delle medie è posta, per quel che precede, direttamente da norma di legge non derogabile e non tollera, per tal via, di essere gestita dalla stazione appaltante secondo una logica, eminentemente discrezionale, di massimizzazione dell'interesse pubblico.

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