Il rigetto dell’istanza di revoca della sospensione di un attestato di certificazione: profili processuali

09 Aprile 2020

La sospensione dell'attestato di qualificazione per la fornitura di materiale destinato all'impiego come “pietrisco per massicciata ferroviaria”, producendo effetti sull'intero territorio nazionale, trattandosi di materiale indirizzato ai cantieri siti in diverse regioni, radica la competenza territoriale del TAR Lazio. Il rigetto dell'istanza di revoca della suddetta sospensione, non essendo un atto meramente confermativo della sospensione, ma costituendo un atto di conferma propria come tale idoneo a riaprire i termini per la proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale, è autonomamente impugnabile.

Il caso. Una società, titolare di una cava e attiva nella fornitura di materiale destinato all'impiego come “pietrisco per massicciata ferroviaria”, impugnava il provvedimento con cui RFI rigettava la sua istanza di revoca della sospensione dell'attestato di certificazione, nonché la contestuale cancellazione della cava dall'elenco dei fornitori qualificati, in ragione della classificazione del materiale prelevato come “parassite”, roccia appartenente al gruppo delle “pietre verdi”, ex all. 4 – DM 14/05/96, e della conseguente impossibilità di impiegare il suddetto materiale ai sensi dell'art. 17.6 del Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di R.F.I. La ricorrente contestava le risultanze di tale classificazione, stante la natura di “metabasiti” o “metagabbri” delle rocce provenienti dalla propria cava.

La soluzione offerta dal TAR. Il Collegio preliminarmente ha risolto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente in favore del TAR Piemonte, nonché quella di inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della nota di sospensione dell'attestato di qualificazione, asserita in ragione della natura “meramente confermativa” dell'atto gravato rispetto al precedente provvedimento di sospensione. Innanzitutto il Tar ha disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale e ha confermato la propria competenza ex art. 13, comma 1, c.p.a., precisando che “il provvedimento impugnato non esplic[a] i suoi effetti esclusivamente nell'ambito della sola Regione Piemonte (ove è sita la cava) ma - a ben vedere - anche al di fuori di esso, non limitando l'attestato di qualificazione, di cui si lamenta la sospensione, la possibilità di fornire il relativo materiale entro il solo ambito territoriale della regione in cui la cava si trova”, ma produce effetti “sull'intero territorio nazionale, in ragione della possibilità di fornire il materiale anche a cantieri siti in altre regioni”. Per quanto concerne invece la questione dell'omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di sospensione dell'attestato di qualificazione, il Collegio ha respinto l'eccezione di inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso, osservando che l'impugnato atto di rigetto dell'istanza di revoca della suddetta sospensione, non è un atto “meramente confermativo della sospensione medesima, bensì rappresenti un “atto di conferma propria” - autonomamente impugnabile, in quanto suscettibile di riaprire i termini per la proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione V, n. 797/2008) - risultando dalla lettura dello stesso atto come esso, pur confermando gli esiti del primo provvedimento di sospensione, sia stato emesso all'esito dell'esame delle risultanze delle ulteriori analisi eseguite e, dunque, a fronte di una rinnovata istruttoria e di una reiterata ponderazione dei presupposti di fatto sottesi all'emanazione della sospensione già comunicata”. Nel merito, infine, essendo stata smentita dai risultati della verificazione eseguita nel corso del giudizio la censurata illegittimità del diniego di revoca della sospensione dell'attestato di certificazione, il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo il materiale estratto dalla cava della ricorrente riconducibile nell'alveo delle c.d. “pietre verdi”, come tale non utilizzabile ai sensi dell'art. 17.6 del Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di R.F.I.

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