Il Consiglio di Stato riconosce l’errore scusabile in caso mancata notifica all’indirizzo PEC della p.A. indicato sul ReGIndE

Tommaso Cocchi
09 Aprile 2020

. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto l'errore scusabile alla parte che, nel proporre ricorso avverso una p.A., abbia notificato l'atto introduttivo al solo indirizzo tratto dall'elenco INI-PEC e non anche all'indirizzo inserito nell'elenco formato dal Ministero della Giustizia ReGIndE. Sul punto il Collegio ha precisato che, ove l'Amministrazione non si costituisca in giudizio, dev'essere concesso alla ricorrente un termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 44, comma 4, cpa.

Il caso. A seguito della sua esclusione da una procedura di gara un'impresa proponeva ricorso dinanzi al giudice amministrativo. Tuttavia, l'impugnativa era dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure poiché l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato alla stazione appaltante – non costituita in giudizio – esclusivamente all'indirizzo PEC tratto dall'elenco INI-PEC e non anche all'indirizzo inserito nell'elenco formato dal Ministero della giustiziaReGIndE.

In proposito, il TAR precisava che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, nonché della Cassazione, ai fini della validità per la notifica in via telematica di un atto processuale nei confronti di una pubblica Amministrazione deve utilizzarsi, a pena di inammissibilità, l'indirizzo PEC inserito nell'elenco del Ministero della Giustizia ai sensi dell'

art. 16, comma 12, d

.

l

. n.

179/2012

.

Avverso tale pronuncia la ricorrente proponeva appello deducendo l'erronea declaratoria della nullità del ricorso introduttivo e la conseguente erroneità della pronuncia di inammissibilità nonché, in subordine, la mancata rimessione in termini per errore scusabile.

La decisione del Consiglio di Stato. Il giudice di secondo grado ha dapprima ritenuto di condividere la ricostruzione fattuale e normativa fornita dal TAR. In particolare, il Collegio ha ribadito che

la PEC da utilizzare per la rituale notificazione del ricorso alle pubbliche Amministrazioni è quella tratta dall'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all'

art. 16, comma 12, d

.

l

.

n.

179/2012

, convertito nella

l.

n. 221/2012

. Ha inoltre ricordato che l'art. 14, comma 2, dPCM 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT) prevede che le notificazioni alle pubbliche Amministrazioni non costituite in giudizio debbano essere eseguite agli indirizzi PEC di cui al citato

art. 16, comma 12, dl

179/2012

(fermo quanto previsto dal

r.d. n. 1611/1933

sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato). Sul punto, il Collegio ha inoltre precisato che, ai sensi dello stesso art. 16, le pubbliche Amministrazioni hanno l'onere di comunicare al Ministero della Giustizia l'indirizzo PEC valido ai fini della notificazione telematica nei loro confronti, da inserire nell'elenco

ReGIndE

.

Ebbene, in applicazione di tale assetto normativo, il Consiglio di Stato ha confermato l'impostazione ermeneutica della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la nullità della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado, effettuata non all'indirizzo PEC inserito nell'elenco ReGIndE, ma esclusivamente all'indirizzo dell'elenco pubblico INI.

Nel contempo, tuttavia, il giudice d'appello ha rilevato che «

l'esegesi della suddetta disciplina abbia avuto approdi non sempre univoci in giurisprudenza, rinvenendosi anche orientamenti (…) inclini a riconoscere validità della notifica a mezzo PEC del ricorso effettuata all'amministrazione all'indirizzo tratto dagli elenchi INI ed IPA».

In ragione di ciò il Consiglio di Stato, pur condividendo la ricostruzione normativa e giurisprudenziale svolta dal giudice di prime cure, ha in parte accolto l'appello, ritenendo che si sarebbe dovuto riconoscere alla ricorrente l'errore scusabile di cui all'

art. 37

c

.

p

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a

.date le oggettive ragioni di incertezza circa la questione di diritto controversa. Il Collegio ha altresì specificato che il TAR, in mancanza della costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente, avrebbe dovuto assegnare alla ricorrente un termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., attesa la non univoca imputabilità della nullità della notificazione ad una condotta negligente della stessa ricorrente (sul punto il Collegio ha richiamato

Cons. Stato, Sez. III, 22 ottobre 2019, n. 7170

).

In conclusione, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza impugnata, rimettendo la causa al primo giudice

ex art. 105, comma 1, c

.

p

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a

., in ragione della mancata rituale instaurazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado.