Quale sorte per i provvedimenti economici adottati in sede di separazione in pendenza del giudizio di divorzio?
09 Aprile 2020
Il caso. La Corte d'Appello, accogliendo parzialmente il gravame della ricorrente (ex moglie), aumentava complessivamente a euro 750 il contributo di mantenimento dovuto in suo favore dall'ex marito, sulla base del fatto che nel giudizio di divorzio le somme dovute (corrispondenti a euro 800) erano state determinate in sede presidenziale. Avverso la decisione ricorre in Cassazione l'ex marito, lamentando che il giudice della separazione avrebbe sovrapposto la propria valutazione sulle statuizioni economiche conseguenti alla separazione a quelle adottate dal giudice nel parallelo giudizio di divorzio. Infatti, sostiene il ricorrente, la Corte territoriale ha disciplinato i rapporti economici tra coniuge in relazione ad un periodo che era stato già regolato in sede presidenziale nel parallelo giudizio di divorzio che aveva implicitamente valutato l'intero arco temporale intercorrente dall'inizio dello stesso giudizio e confermato il mantenimento già fissato dal Tribunale in sede di separazione.
Statuizioni economiche. La Cassazione, ritenendo infondato il ricorso, rileva che la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo cui «il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile». Prosegue la Cassazione chiarendo che la pronuncia di divorzio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione) iniziato anteriormente e ancora pendente, ove esista l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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