In Gazzetta Ufficiale il decreto liquidità e la proroga dei termini processuali

Redazione Scientifica
09 Aprile 2020

Diverse le misure contenute nell'ultimo decreto emanato per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19.

Giustizia. Il decreto legge, e nello specifico il Capo V, prevede disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali.
In particolare l'art. 36 proroga all'11 maggio 2020 il termine fissato dall'art. 83, commi 1 e 2 d.l. n. 18/2020 al 15 aprile 2020. Il termine iniziale del periodo previsto dal 6 dell'articolo citato è dunque fissato al 12 maggio. Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del medesimo art. 83.
Precisa inoltre il testo che restano esclusi i procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. relativi alla durata massima della custodia cautelare scadono dei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

Nei giudizi amministrativi sono ulteriormente sospesi dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorso, in primo e in secondo grado, fermo restando quanto previsto dall'art. 54, comma 3, c.p.a..
La proroga all'11 maggio si applica infine a tutte le funzioni e le attività della Corte dei Conti.
Infine, il termine di cui all'art. 103, commi 1 e 5, d.l. n. 18/2020 è prorogato a 15 maggio 2020.

Imprese e fisco. Oltre alle misure in tema di accesso al credito per le imprese, garanzia della continuità delle attività colpite dall'emergenza e esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, il testo introduce misure fiscali e contabili, tra cui la sospensione di versamenti tributari e contributivi (art. 18), la rimessione in termini per i versamenti (art. 21) e disposizioni sulla trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22).

(Tratto da Dirittoegiustizia.it)

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