Il “D.l. credito” proroga la sospensione dei termini del procedimento amministrativo e, un po’, anche quelli dei giudizi amministrativi

Maria Alessandra Sandulli
09 Aprile 2020

L'ultimo “nato” dell'emergenza Covid-19 (“d.l. credito” 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato sulla G.U. del 9 aprile) ha ulteriormente prorogato, fino al 15 maggio 2020, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi (su cui si v. Brevissime considerazioni sulla sospensione dei termini relativi ai procedimenti sui ricorsi amministrativi (tra gli artt. 84 e 103 del d.l. n. 18 del 2020), fino al 30 settembre la validità dei certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio (cfr. art. 37) e fino all'11 maggio 2020, la sospensione dei termini dei giudizi civili, penali, contabili e tributari (art. 36)...

L'ultimo “nato” dell'emergenza Covid-19 (cd. “Decreto Credito” o "Decreto Liqidità", 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato sulla G.U. del 9 aprile) ha ulteriormente prorogato, fino al 15 maggio 2020, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi (su cui si v. Brevissime considerazioni sulla sospensione dei termini relativi ai procedimenti sui ricorsi amministrativi - tra gli artt. 84 e 103 del d.l. n. 18 del 2020), fino al 30 settembre la validità dei certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio (cfr. art. 37) e fino all'11 maggio 2020, la sospensione dei termini dei giudizi civili, penali, contabili e tributari (art. 36: v più esattamente News In Gazzetta Ufficiale il decreto liquidità e la proroga dei termini processuali).

Con riferimento ai giudizi amministrativi il decreto ha ,invece, limitato la proroga della sospensione fino al 3 maggio e l'ha riservata ai termini per la notificazione dei ricorsi (in primo e in secondo grado), con esclusione di quelli proposti ai soli fini cautelari (ricorso cautelare ante causam e ricorso in appello avverso un'ordinanza cautelare).

Dal 16 aprile riprenderà quindi la celebrazione delle udienze (ancorché con le modalità previste dall'art. 84 d.l. n. 18 dello scorso 17 marzo) e riprenderanno a decorrere secondo le regole generali del c.p.a., tutti i termini processuali diversi da quelli per la notificazione dei ricorsi (ivi compresi quelli per il relativo deposito e quelli per i depositi di documenti, memorie e repliche, in vista dell'udienza).

La limitazione desta evidenti perplessità sotto il profilo della lesione dei principi del contraddittorio e della parità delle armi (cfr. M.A. Sandulli, Nei giudizi amministrativi la nuova sospensione dei termini è 'riservata' alle azioni: neglette le posizioni dei resistenti e dei controinteressati e il diritto al “pieno” contraddittorio difensivo, in federalismi.it e N. Paolantonio, Il processo amministrativo dell'emergenza: sempre più “speciale”).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.