Il “D.l. credito” proroga la sospensione dei termini del procedimento amministrativo e, un po’, anche quelli dei giudizi amministrativiFonte: DL 8 aprile 2020 n. 23
09 Aprile 2020
L'ultimo “nato” dell'emergenza Covid-19 (cd. “Decreto Credito” o "Decreto Liqidità", 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato sulla G.U. del 9 aprile) ha ulteriormente prorogato, fino al 15 maggio 2020, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi (su cui si v. Brevissime considerazioni sulla sospensione dei termini relativi ai procedimenti sui ricorsi amministrativi - tra gli artt. 84 e 103 del d.l. n. 18 del 2020), fino al 30 settembre la validità dei certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio (cfr. art. 37) e fino all'11 maggio 2020, la sospensione dei termini dei giudizi civili, penali, contabili e tributari (art. 36: v più esattamente News In Gazzetta Ufficiale il decreto liquidità e la proroga dei termini processuali).
Con riferimento ai giudizi amministrativi il decreto ha ,invece, limitato la proroga della sospensione fino al 3 maggio e l'ha riservata ai termini per la notificazione dei ricorsi (in primo e in secondo grado), con esclusione di quelli proposti ai soli fini cautelari (ricorso cautelare ante causam e ricorso in appello avverso un'ordinanza cautelare). Dal 16 aprile riprenderà quindi la celebrazione delle udienze (ancorché con le modalità previste dall'art. 84 d.l. n. 18 dello scorso 17 marzo) e riprenderanno a decorrere secondo le regole generali del c.p.a., tutti i termini processuali diversi da quelli per la notificazione dei ricorsi (ivi compresi quelli per il relativo deposito e quelli per i depositi di documenti, memorie e repliche, in vista dell'udienza). La limitazione desta evidenti perplessità sotto il profilo della lesione dei principi del contraddittorio e della parità delle armi (cfr. M.A. Sandulli, Nei giudizi amministrativi la nuova sospensione dei termini è 'riservata' alle azioni: neglette le posizioni dei resistenti e dei controinteressati e il diritto al “pieno” contraddittorio difensivo, in federalismi.it e N. Paolantonio, Il processo amministrativo dell'emergenza: sempre più “speciale”). |