ANAC propone al Governo di sospendere pagamento dei contributi dovuti da imprese e stazioni appaltanti per la partecipazione e l’indizione di gare pubbliche

Tommaso Cocchi
10 Aprile 2020

L'emergenza epidemiologica che sta affliggendo l'Italia ha propagato propri effetti laceranti anche sul tessuto socio-economico del Paese riverberandosi, inevitabilmente, anche sul sistema dei contratti pubblici. In tale difficile contesto l'ANAC, con la Delibera n. 289 del 1 aprile 2020, ha deciso di dare il suo supporto proponendo formalmente al Governo italiano – con il dichiarato intento di voler «fornire il proprio contributo al Paese in modo da agevolare il sistema produttivo e consentire una tempestiva ed efficace ripresa economica» – di disporre l'esonero per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici dal versamento della contribuzione dovuta all'Autorità fino al 31 dicembre 2020.

L'emergenza epidemiologica che sta affliggendo l'Italia ha propagato propri effetti laceranti anche sul tessuto socio-economico del Paese riverberandosi, inevitabilmente, anche sul sistema dei contratti pubblici. In tale difficile contesto l'ANAC, con la Delibera n. 289 del 1 aprile 2020, ha deciso di dare il suo supporto proponendo formalmente al Governo italiano – con il dichiarato intento di voler «fornire il proprio contributo al Paese in modo da agevolare il sistema produttivo e consentire una tempestiva ed efficace ripresa economica» – di disporre l'esonero per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici dal versamento della contribuzione dovuta all'Autorità fino al 31 dicembre 2020.

Sul punto, giova invero ricordare che ai sensi dell'art. 1, comma 65, legge 23 dicembre 2005, n. 266, le spese di funzionamento dell'Autorità, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, sono poste a carico del mercato di competenza. In particolare, il successivo comma 67 della menzionata disposizione precisa che ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, l'Autorità determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza. I richiamati commi dell'art. 1, l.n. 266/2005 fanno riferimento alla vecchia Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP). Tuttavia l'applicazione della normativa deve pacificamente ritenersi estesa all'ANAC in forza dell'esplicito riferimento compiuto dall'art. 213, d.lgs. 50/2016 ove, dopo la puntuale disciplina delle attività svolte dall'Autorità, al comma 12 dispone che «resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266».

Alla luce del descritto contesto normativo, ogni anno l'ANAC adotta una delibera con cui disciplina ammontare, termini e modalità di versamento delle contribuzioni dovute dalle Stazioni Appaltanti per l'indizione delle gare, nonché di quelle dovute dagli operatori economici per prenderne parte. Generalmente tali somme sono commisurate al valore della procedura, variando per le imprese tra i 20 euro per gli appalti compresi fra 150.000 e 300.000 euro fino a 500 euro per le gare di importo superiore ai 20 milioni. I contributi dovuti dalle stazioni appaltanti variano invece dai 30 agli 800 euro. Tali emolumenti, come si è detto, sono volti al parziale finanziamento delle attività di controllo (e non solo) svolte dall'ANAC nel settore della contrattualistica pubblica.

Ebbene, con la delibera in esame l'Autorità ha chiesto al Governo di disporre l'esenzione per il pagamento dei descritti contributi «per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino alla data del 31 dicembre 2020». Qualora tale proposta fosse accolta mediante un'urgente modifica normativa le imprese italiane e le pubbliche Amministrazioni, sulla base delle stime fornite dalla stessa Autorità in forza dei dati del 2019, potrebbero conseguire un risparmio di oltre 40 milioni di euro. Si tratta dunque di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sul sistema economico del Paese, deciso dall'ANAC per offrire il proprio fattivo contributo, che però diverrà operativo solo a partire dall'entrata in vigore della norma proposta.

A fronte di tale proposta l'ANAC ha tuttavia precisato che saranno comunque dovuti tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all'art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.

Da ultimo, occorre evidenziare che la proposta in esame si pone nel solco di altri provvedimenti con cui la stessa Autorità ha inteso fornire il proprio sostegno per alleviare gli oneri gravanti su Amministrazioni e operatori nel settore dei contratti pubblici (si pensi alla Comunicazione ANAC 19 marzo 2020 con cui si è disposta la proroga dei termini di sospensione per la conclusione dei procedimenti di qualificazione SOA, di cui all'art. 76, comma 3, del d.P.R. 207/2010, per il commento della quale si rimanda al contributo di M. Calaresu Emergenza Covid-19. L'ANAC estende l'ambito applicativo delle misure di proroga dei termini di sospensione dei procedimenti di qualificazione SOA).

Nella stessa logica si è posto da ultimo il Comunicato 9 aprile 2020, con cui il Presidente dell'Autorità, con il chiaro intento di non aggravare ultroneamente l'attività dei Comuni, ha disposto che le erogazioni di buoni spesa legati all'esigenza Coronavirus (di cui all'articolo 2, comma 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, v. Emergenza covid-19, gli enti locali possono affidare appalti di servizi e forniture in deroga al codice dei contratti pubblici) non siano assoggettate all'obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini dell'assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell'Autorità.

Per un maggior approfondimento in tema di emergenza covid-19 e contratti pubblici v. SPECIALE CORONAVIRUS