L'utilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti resta preclusa anche nel caso si scelga il rito abbreviato
16 Aprile 2020
L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti non può essere sanata neppure dalla scelta difensiva del giudizio abbreviato, poiché in tale rito alternativo rimangono deducibili tutte le inutilizzabilità patologiche derivanti dall'assunzione di atti probatori in violazione di specifici divieti normativi.
Il caso. La ricorrente, ritenuta responsabile del reato continuato di falso ideologico in atto pubblico e fraudolenta predisposizione di documenti relativi ad un sinistro, adisce la Cassazione deducendo violazione di legge sulla ritenuta utilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate, disposte ed eseguite per reati non connessi a quello oggetto del presente procedimento.
Il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti. Nel ritenere il ricorso fondato, la Cassazione ribadisce il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui «il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali dette intercettazioni siano state autorizzate, previsto in linea generale dall'art. 270 c.p.p., non opera con riguardo a reati che presentino connessione, nelle ipotesi di cui all'art. 12 c.p.p., con quelli oggetto dell'iniziale autorizzazione». |