La mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva disposta a seguito della sentenza appellata non comporta l’improcedibilità dell’appello

17 Aprile 2020

L'omessa impugnazione, da parte dell'appellante, dell'aggiudicazione definitiva disposta in ottemperanza alla sentenza appellata non comporta l'improcedibilità dell'appello, in quanto la parte mantiene comunque interesse alla definizione del secondo grado di giudizio, considerato che il nuovo provvedimento di aggiudicazione può essere rimosso in caso di riforma della sentenza appallata.

Il caso. In un giudizio promosso dalla seconda classificata per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva di una gara pubblica, il TAR accoglieva la domanda della ricorrente e contestualmente ordinava alla stazione appaltante di provvedere nuovamente alla valutazione delle offerte secondo i principi enunciati nella decisione.

Impugnata la sentenza da parte dell'aggiudicataria, nelle more del giudizio di secondo grado, a seguito del riesame, l'amministrazione aggiudicava l'appalto a favore di altra impresa e parte appellante non impugnava tale ultima aggiudicazione.

Dunque, l'appellata -ricorrente in primo grado e seconda classificata- eccepiva l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse per intervenuta acquiescenza non avendo l'appellante impugnato la nuova aggiudicazione.

La soluzione del Consiglio di Stato. Ad avviso del Consiglio di stato va respinta l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata da parte appellata in quanto si fonda sull'erroneo assunto che l'omessa impugnazione dell'aggiudicazione disposta in ottemperanza alla sentenza di primo grado abbia determinato il definitivo consolidamento dei suoi effetti con la conseguenza che l'appellante, avendovi prestato acquiescenza, non potrebbe trarre alcuna concreta utilità dall'eventuale accoglimento dell'appello.

Al contrario, viene rilevato che la nuova aggiudicazione è comunque suscettibile di essere rimossa per effetto dell'eventuale riforma della sentenza appellata.

Infatti, secondo costante giurisprudenza “non può essere dichiarato inammissibile o improcedibile un appello per non essere stata impugnata la nuova aggiudicazione definitiva pronunciata in esecuzione della sentenza di primo grado. (cfr. in termini Cons. Stato, Ad. Plen. 12 maggio 2017, n. 2; Cons. Stato, V, 10 giugno 2019, n. 3881; Sez. V, 25 febbraio 2019, n. 1246; V, 18 giugno 2018, n. 3734; Sez. VI, 17 marzo 2017, n. 1218; Sez. V, 5 giugno 2017, n. 2675; V, 11 ottobre 2016, n. 4182; Sez. III, 14 gennaio 2015, n. 57.)”

Ciò in quanto trova applicazione “il principio dell'effetto espansivo esterno della riforma della sentenza appellata posto in tema di impugnazioni dall'art. 336, comma 2, c.p.c. (a norma del quale <la riforma e la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata>), che è un principio generale del processo e, come tale, è applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a.: pertanto, esso implica, nel caso di accoglimento dell'appello, l'automatica caducazione dell'aggiudicazione medio tempore disposta in esecuzione della sentenza esecutiva del Tribunale amministrativo regionale.”

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