In ricordo del mio caro papà
Nel contesto di totale emergenza a causa del diffondersi del Coronavirus Covid -19, il nostro ordinamento prevede un sistema di sanzioni con un crescendo di gravità per coloro che commettono condotte illecite.
Prima fra tutte rientra la condotta di colui che non rispetta le prescrizioni date con il Decreto Presidenziale del Consiglio dei Ministri ( 8 Marzo 20020 e seguenti aggiornamenti e Circolari esplicative del Ministero dell'Interno ).
L'articolo 650 del codice penale è la norma di copertura di queste violazioni primarie nella contravvenzione “dell'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita” secondo cui «Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' per ragioni di “ sicurezza pubblica , o di ordine pubblico , o d'igiene è punito , se il fatto non costituisce più grave reato , con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 euro».
Il soggetto deve dimostrare che vi siano : «comprovate esigenze lavorative , situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».
Reato contravvenzionale, giusto rammentarlo, punito alternativamente con l'arresto o con la sanzione pecuniaria , in ogni caso soggetto ad oblazione ai sensi dell'art. 162-bis c.p. con. la possibilità di essere ammesso a pagare una somma simbolica di euro 103.
Giova precisare che nel caso in cui la dichiarazione risultasse mendace si rischierebbe una sanzione molto più grave nel rispondere del reato di falso ideologico commesso dal privato ai sensi dell'art. 483 c.p.
e dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.
Vi è un ulteriore rischio da evidenziare poiché il modello di autocertificazione in questione richiama altresì la fattispecie di cui all'art 495 c.p. ovvero « la falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri ».
Il richiamo a questa norma comporterebbe l'eventuale attenzione di false generalità al pubblico ufficiale anche con lo stesso fine di sottrarsi alle disposizioni emergenziali in essere dichiarando il falso.
Da ultimo si possono astrattamente ravvisare (comportamenti più estremi) come alcune condotte sia colpose che dolose previste dal nostro codice penale in merito alla situazione emergenziale COVID -19 come ad esempio :
Reato di epidemia colposo e doloso – art. 483 c.p., in particolare prevede che «chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo».
Fattispecie dolosa dove è richiesto che l'autore del reato diffonda volontariamente avendo nella sua disponibilità il virus.
Si richiama per una lettura completa la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 48014 (Cass., 26 novembre 2019 n. 48014) anche nel caso in cui il reato non viene escluso nella situazione in cui il soggetto infetto utilizzi la propria persona al fine della diffusione.
È necessario ricordare che i reati di epidemia sono raramente contestati perché devono prevedere requisiti molto specifici ai fini della loro applicabilità.
Inoltre, il delitto di epidemia è una fattispecie a condotta vincolata con una specifica azione causale nella verificazione dell'evento.
Tale condotta è bene precisarlo non può essere contestata a chi ha tenuto in essere delle condotte omissive, come per esempio «non comunicare ai sanitari i propri sintomi o il proprio stato di positività» (Si veda sul punto Cass. pen. n. 9133 del 28 febbraio 2017).
Nel caso specifico del Covid-19 il soggetto che nella consapevolezza di essere positivo si reca volontariamente in luoghi dove può incontrare un numero di persone ben individuate e, quindi, può potenzialmente contagiarle, potrà rispondere di lesioni colpose con pena fino a 3 mesi; per lesioni colpose gravissime fino ad una pena da 6 ad 12 anni e per omicidio volontario con pena a 21 anni di reclusione nel minimo .
Da ultimo potrebbe rientrare tra le applicazioni una norma più stringente rispetto all'art. 650 c.p., ossia l'art. 260 del testo unico delle Leggi Sanitarie che punisce chi non osserva un ordine «legalmente dato per impedire l'invasione o diffusione di una malattia infettiva».
Un reato che prevede una pena congiunta dell'arresto fino a 6 mesi e dell'ammenda fino a 400 euro (quindi non oblabile come per il
650 c.p
.).
Viene qui inserito un nuovo aggiornamento specifico a seguito del rinnovato assetto del diritto dell'emergenza Covid-19 con l'entrata in vigore del d.l.25 marzo 2020 n. 19.
Art. 4 ( sanzioni e controlli) del nuovo decreto apporta alcune sostanziali modifiche, prima fra tutte e correttamente mi permetto di sottolineare, sulle misure contravvenzionali previste dall'art 650 c.p. Che lasciano il posto «salvo che il fatto costituisca reato , il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'art. 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 1, ovvero all'art. 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo».
Non sfugge al lettore la novità di cui al comma 6 dove viene riesumato così come avevamo anticipato più sopra, l'art. 260 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico leggi sanitarie) con la precisazione che ,«salvo che il fatto costituisca violazione della misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. e)»
.
Viene così corretto ed aggiornato il testo unico delle Leggi sanitarie con le parole: «con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» , sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 a 5000».
Per il resto si fa riferimento all'art. 4 (sanzioni e controlli) nel suo complesso.
Tali note sono aggiornate al DPCM 1 Aprile 2020: le misure ivi indicate devono ritenersi applicabili fino al 13 aprile 2020 con la possibilità di subire eventuali proroghe e modifiche .
Giova ricordare che in merito alla responsabilità penale connessa alla nuova auto dichiarazione al fine di spostarsi da un luogo ad un altro si deve tenere presente che il MODULO è stato modificato sulla base della nuove disposizioni introdotte dal DPCM 22 Marzo e dal d.l. 25 marzo che ha introdotto le diverse sanzioni sopra descritte.
Si richiama, inoltre, l'Ordinanza della regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 20020: tale provvedimento è stato integrato dall'Ordinanza n. 522 del 6 Aprile 2020.