Sentenza di condanna ai soli effetti civili e impugnazione della parte civile: il giudizio di rinvio va disposto davanti al giudice penale
20 Aprile 2020
Nell'ambito di un ricorso avente ad oggetto la condanna per il reato di lesioni personali colpose a seguito di un infortunio sul lavoro e il risarcimento dei danni in favore delle parti civili, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12174/20 depositata il 15 aprile, ha affermato un nuovo principio di diritto.
Nuovo principio. La Cassazione ha affermato che «in caso di annullamento della sentenza di appello, con la quale l'imputato assolto in primo grado con sentenza divenuta irrevocabile sia condannato ai soli effetti civili, in accoglimento del gravame proposto dalla parte civile, per riscontrata violazione delle regole del giusto processo in ragione della mancata rinnovazione dell'assunzione di prove dichiarative decisive, il rinvio per nuovo giudizio va disposto, sia pure ai soli effetti civili, dinnanzi al giudice penale, il quale si uniformerà al principio di diritto formulato nella sentenza di annullamento». |