Vanno indicate nel conto economico della commessa anche le prestazioni che non trovano corrispondenza in altrettante voci dell’offerta economica

Redazione Scientifica
21 Aprile 2020

Le prestazioni che non trovavano corrispondenza in altrettante voci dell'offerta economica devono comunque essere esplicitate nel conto economico della commessa, nell'ambito del quale il...

Le prestazioni che non trovavano corrispondenza in altrettante voci dell'offerta economica devono comunque essere esplicitate nel conto economico della commessa, nell'ambito del quale il concorrente deve indicare la quantificazione dei relativi costi e la loro copertura nell'ambito dei ricavi attesi. E ciò in quanto vengono in considerazione comunque prestazioni senz'altro dovute, ovvero attività che, pur essendo rimesse nel dimensionamento al singolo concorrente, sono state previste come necessarie per il governo della commessa e sono state fatte oggetto di valutazione, quanto al livello quali-quantitativo offerto, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico (come quelle relative ai responsabili di affidamento), o ancora elementi accessori, ma comunque considerati migliorativi e oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico (come gli impegni relativi alla formazione del personale e quelli concernenti la fornitura di competence center). Si tratta di una conclusione obbligata, atteso che, ove si ritenesse diversamente, si arriverebbe al paradosso di ammettere che il concorrente che sia obbligato a determinate prestazioni poste a suo carico, o che abbia ottenuto un punteggio aggiuntivo per la valutazione di profili migliorativi dell'offerta, non sia poi tenuto a fornire alcuna giustificazione dei costi degli impegni così assunti.

Tutti i costi delle prestazioni rese “senza oneri per l'Amministrazione” devono trovare copertura nel conto economico della commessa. Tutti i costi delle prestazioni rese “senza oneri per l'amministrazione” devono trovare copertura nel conto economico, a valere sul margine di utile ritraibile dalle voci di prezzo indicate nell'offerta, essendo comunque escluso, per la natura del contratto, che il concorrente possa operare in perdita o offrire tali prestazioni a titolo di liberalità.

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