Emergenza COVID-19 e giustizia amministrativa. Nota dell’Ufficio stampa e comunicazione istituzione della Giustizia Amministrativa

Francesco Oliverio
10 Aprile 2020

Con nota pubblicata in data 9 aprile 2020, l'Ufficio stampa e comunicazione istituzionale della Giustizia Amministrativa, ha compiuto una valutazione sullo stato della giustizia amministrativa e di come essa abbia reagito allo status di emergenza.

Innanzitutto, viene evidenziato che, con il D.L. 23/2020, il Consiglio dei Ministri ha disposto una ulteriore proponga della sospensione delle udienze dei processi civili, penali e tributari ma non di quelle inerenti i giudizi amministrativi; il solo aspetto afferente alla giustizia amministrativa è relativo alla proroga della sospensione sino al 3 maggio 2020 per la sola notifica dei ricorsi.

Dal 16 aprile riprenderà – dunque – l'ordinaria attività della giustizia amministrativa e del PAT che, alla luce dei dati forniti dall'ufficio stampa della Giustizia amministrativa, sembra aver superato a pieni voti l'esame del periodo emergenziale.

Il portale telematico della Giustizia Amministrativa, infatti, è stato in grado di rispondere al meglio alle esigenze emergenziali ed è stato in grado di supportare le norme che hanno, temporalmente, ridisegnato il processo amministrativo per adeguarlo alle necessità di distanziamento sociale.

In particolare – nel periodo di sospensione disposto – è stata, comunque, garantita la tutela cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a. sia nella forma “pura” sia nelle modalità descritte dall'art. 84 del D.L. 18/2020.

L'andamento della giustizia amministrativa sembra non aver – seppur con i limiti necessariamente legati allo stato emergenziale – subito particolari ritardi; i magistrati, infatti, con l'ausilio del PAT hanno avuto accesso ai fascicoli telematici e hanno avuto la possibilità di emanare provvedimenti da remoto senza alcun disservizio. Sotto tale profilo, il PAT ha beneficiato della sua “anzianità di servizio”: gli operatori del diritto amministrativo, infatti, sin dal 2016 si confrontato con la piattaforma telematica della giustizia amministrativa e tutti hanno beneficiato di questa pregressa attività di rodaggio.

L'attività del Consiglio di Stato, peraltro, è proseguita anche tramite l'attività delle sezioni consultive che si sono riunite in modalità di videoconferenza (in particolare sull'annullamento straordinario dell'ordinanza del sindaco di Messina).

I “numeri” dei decreti cautelari – come riportati nella nota in commento – sembrano dimostrare che, nonostante l'emergenza epidemiologica in corso, la tutela cautelare sia stata in linea con l'attività ordinaria delle tre precedenti settimane.

Ferma restando la possibilità, prevista nel D.L. 18/2020 di poter celebrare – con il consenso delle parti – le udienze pubbliche e camerali sin dal 6 aprile, alla luce del nuovo D.L. 23/2020 che, come detto, non introduce alcune proroghe delle sospensioni, dal 16 aprile il regime emergenziale (almeno nella giustizia amministrativa) verrà meno e riprenderanno le ordinarie attività.

La nota, infine, pone l'accetto sui decreti monocratici dei TTAARR e del Consiglio di Stato che si sono espressi su questioni inerenti all'emergenza epidemiologica. Tra le predette pronunce si segnalano in particolare: l'impugnazione diretta dell'ordinanza regionale della Campania (Tar Napoli, sez. V, 18 marzo 2020, n. 416), l'impugnazione di un provvedimento di una azienda sanitaria siciliana che aveva inibito l'attività di laboratorio relativa all'esecuzione di test diagnostici per coronavirus in assenza di sintomi (TAR Sicilia – Sezione Catania, sez. IV, Dec. 27 marzo 2020, n. 235), la richiesta di sospensione dei provvedimenti di una azienda sanitaria del Molise, nella parte in cui disponevano il ricovero presso una struttura privata accreditata residenziale di una paziente proveniente dal Molise senza aver disposto preventivamente il tampone di controllo per verificare se la paziente medesima non fosse affetta da coronavirus (Tar Molise Decreto ante causam 30 marzo 2020, n. 62).

La maggior parte dei provvedimenti impugnati hanno avuto ad oggetto la c.d. “messa in quarantena” di soggetti in conseguenza della violazione dei divieti contenuti in ordinanze regionali (Campania e Calabria) e in applicazione di misure cautelative previste sempre a livello regionale (TAR Campania Tar Napoli, sez. V, dec., 20 marzo 2020, n. 433; Idem dec., 21 marzo 2020, n. 436; dec., 24 marzo 2020, n. 471; Tar Catanzaro, sez. I, dec., 28 marzo 2020, n. 165 ; Cons.St., sez. III, dec., 30 marzo 2020, n. 1553).

(Fonte: www.ilprocessotelematico.it)

Per un maggior approfondimento v. anche Speciale coronavirus

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