L’interesse del concorrente alla rinnovazione del subprocedimento di anomalia
21 Aprile 2020
L'accertamento di una carenza di istruttoria da parte della stazione appaltante nella verifica di anomalia dell'offerta dell'aggiudicatario, ritenuta illegittimamente congrua, impone la riapertura del relativo subprocedimento e la valutazione anche delle giustificazioni presentate dagli altri concorrenti. Tale sindacato giurisdizionale non incontra un limite nell'art. 34, comma 2, c.p.a., in quanto, per il solo fatto di determinare un prosieguo procedimentale, non integra una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati, limitandosi piuttosto ad un effetto conformativo sulla riedizione del potere. Si ritiene, dunque, sussistente l'interesse del concorrente, non utilmente classificatosi, alla rinnovazione della verifica di anomalia delle offerte in gara e alla loro esclusione, conformemente all'approccio della più recente giurisprudenza sovranazionale della CGUE, che nei giudizi in materia di appalti pubblici tende a valorizzare la realizzazione di una “soluzione legittima”. |