Emergenza Covid-19: bonus e agevolazioni per i genitori lavoratori

23 Aprile 2020

Il d.l. 18/2020, anche noto come “Cura Italia”, ha previsto al Capo II, alcune agevolazioni ai lavoratori, sia subordinati che autonomi, in virtù del particolare momento emergenziale in atto. Tra le più rilevanti troviamo quelle correlate alle esigenze familiari, quali la fruizione di un congedo parentale speciale o il bonus baby sitting, disposte per i genitori lavoratori, nonché l'aumento del numero di giorni di permesso retribuito di cui alla l. n. 104/92 e il premio straordinario per il mese di marzo 2020.
Il quadro normativo

Il d.l. 17 marzo 2020, n.18, denominato “Cura Italia”, ha previsto al Capo II, ha previsto alcune misure di sostegno emergenziale per i lavoratori, sia dipendenti che autonomi.

In particolare si richiamano i seguenti articoli della norma:

1) lavoratori dipendenti

- Congedi per genitori lavoratori dipendenti e bonus baby sitting (art. 23)

- Estensione durata permessi retribuiti disabili (art. 24)

-Sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria equiparati alla malattia (art. 26)

-Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

2) lavoratori autonomi

-Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27)

-Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO (art. 28)

-Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29)

-Indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30)

-Incumulabilità tra indennità (art. 31)

-Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38)

-Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

- Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)

-Vi è poi una norma specifica per una indennità specifica per i collaboratori sportivi (art. 96).

Nel presente contributo si tratta delle misure di cui al precedente punto 1).

Il congedo parentale straordinario

L'articolo 32 e seguenti del «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità», (d.lgs. n. 151/2001), disciplina il congedo parentale, prevedendo il diritto di astensione dal lavoro di ciascun genitore, per ogni bambino fino a 12 anni, per un periodo complessivo non superiore a 10 mesi; fa eccezione il caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato superiore a 3 mesi, diventando cos in tale ipotesi, il limite temporale complessivo del congedo parentale di 11 mesi.

Il d.l. n. 18/2020 ha previsto all'art. 23 un congedo speciale che si differenzia dal precedente, in quanto misura straordinaria volta a favorire i genitori lavoratori, anche affidatari, nel periodo di emergenza per Covid-19.

Tale misura è fruibile dal 05/03/2020 e per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per un periodo continuativo o frazionato, ad un congedo di complessivi 15 giorni per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione e che può sostituire, anche con effetto retroattivo, l'eventuale congedo parentale già fruito o in godimento.

  • Termine di fruizione: Messaggio Inps 16 aprile 2020, n. 1648

La misura introdotta col d.l. n. 18/2020 inizialmente valida a decorrere dal 5 marzo scorsoe sino al termine della sospensione delle attività didattiche, (3 aprile, termine successivamente portato al 13 aprile); a seguito dell'emanazione del d.P.C.M. del 10 aprile 2020, il quale ha prorogato la sospensione delle attività educative e didattiche sino al prossimo 3 maggio, l'INPS con messaggio n. 1648/2020 ha comunicato lo slittamento al medesimo termine per la fruizione del congedo.

  • Chi può fruire del congedo?

La disposizione si applica nei confronti dei genitori naturali, adottivi e affidatari.

Con messaggio numero 1416 del 30 marzo 2020, l'Inps ha chiarito che potranno fruire del congedo Covid-19

- i genitori lavoratori dipendenti del settore privato,

-quelli iscritti alla Gestione separata INPS

-i lavoratori autonomi iscritti all'INPS,

-i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, a certe condizioni.

Per quanto riguarda questa ultima categoria, i genitori lavoratori pubblici, l'art. 25 stabilisce che nel periodo di cui sopra i dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità, di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, (previsti per i lavoratori del settore privato). I medesimi lavoratori possono godere del congedo eccettuato il caso in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

  • Calcolo dell'indennità

La fruizione da diritto alla corresponsione di una indennità pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadri settimanale o mensile, scaduto e immediatamente precedente, nel corso del quale ha inizio il congedo o di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

In particolare in base alle rispettive categorie:

- genitori lavoratori dipendenti del settore privato: 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

Il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

- genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS: riconoscimento di una indennità giornaliera del 50% pari a 1/365 del reddito utilizzato per il calcolo dell'indennità di maternità;

- genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS: iscritti alla gestione commercianti e artigiani, per ciascuna giornata indennizzabile l'importo sarà pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Tali soggetti, precisa l'INPS, sono tenuti, al momento della presentazione della domanda, ad autocertificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della relativa fruizione.

Sono invece esclusi tutti gli altri lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, per i quali occorre far riferimento alle rispettive casse previdenziali professionali.

  • Modalità di fruizione del congedo speciale

Occorre subito ricordare che il decreto “Cura Italia” pone dei limiti di età del minore: la fruizione del congedo è possibile solo per i figli di età non superiore ai 12 anni.

I genitori che rientrano nelle categorie sopra elencate hanno diritto, a decorrere dal 5 marzo di fruire del congedo speciale, anche facendone domanda in modo retroattivo, (se il congedo è in fase di fruizione o già fruito), ma non può retroagire a momento precedente il 5 marzo.

Il congedo parentale può essere fruito, alternativamente, da entrambi i genitori per un totale di 15 giorni complessivi a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che sia:

- beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (Cigo, Cigs, Fis, NASpI, ecc.);

- disoccupato o non lavoratore.

  • Figli con disabilità

Il limite di età di cui sopra non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

È comunque fatta salva la possibilità di estendere la durata dei permessi retribuiti ai sensi art. 33 l. n. 104/1992 come previsto dall'art. 24 di cui si dirà in seguito.

  • Figli minori con età superiore ai 12 anni

In aggiunta a quanto esposto, si segnala che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o genitore disoccupato non lavoratore,

in tali casistiche vige il divieto di licenziamento ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per tale congedo non occorre una domanda all'INPS, ma solo domanda al datore di lavoro.

L'INPS, con il messaggio n. 1281/2020 ha fornito le prime indicazioni operative per fruire del beneficio: nei primi giorni successivi al decreto infatti non era stata predisposta procedura ad hoc, ma era esistente solo quella ordinaria.

  • Conversione automatica del congedo ordinario

I lavoratori dipendenti che avessero già presentato precedente domanda di congedo parentale ordinario e siano in corso di fruizione, non devono presentare una nuova domanda di congedo Covid-19: infatti se il genitore al 5 marzo stava fruendo un congedo parentale “ordinario” è stata prevista la conversione automatica dello stesso nel congedo Covid-19 con possibilità, pertanto, di fruire il congedo ordinario successivamente.

Il beneficio è riconosciuto direttamente dal Inps all'atto della domanda tenendo conto della data di decorrenza inserita e delle giornate fruite o in corso di fruizione con indennità speciale.

  • Presentazione della domanda

La presentazione della domanda di congedo Covid-19” avviene tramite il portale web dell'Inps con il PIN dispositivo personale rilasciato dall'istituto (https://www.inps.it/nuovoportaleinps).

In alternativa, è possibile prendere contatti con il Contact Center integrato, sempre attraverso il PIN Inps, chiamando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile) o in via residuale tramite i patronati.

  • Alcuni chiarimenti giunti dall'INPS

Di seguito alcune puntualizzazioni giunte recentemente dall'INPS sul congedo parentale straordinario Covid-19:

- il computo dei giorni è come per il congedo parentale ordinario comprensivo di sabati e domeniche nel 15 giorni complessivi;

- il congedo parentale straordinario può essere fruito anche da parte di chi ha esaurito il congedo parentale ordinario.

- il congedo parentale straordinario può essere fruito a giornate singole ma NON può essere fruito a ore;

- il congedo parentale straordinario non può essere chiesto se si richiede il bonus baby-sitting;

- se uno dei genitori intende fruire dell'estensione dei permessi per legge 104, l'altro genitore non può fruire del congedo parentale straordinario;

Si segnala infine che la circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020 ha fornito le istruzioni operative per la fruizione:

- del congedo speciale di cui all'art. 23 del d.l. n. 18/2020;

- dei permessi di cui alla l. 104/1992, aumentati per effetto dell'art. 24 del medesimo decreto.

  • Chiarimenti INPS - messaggio n. 1621/2020

Con il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, l'INPS ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del congedo speciale “COVID-19”.

Sono state infatti evidenziate alcune incompatibilità nell'utilizzo del congedo parentale straordinario rispetto ad altre fattispecie possibili all'interno del nucleo familiare.

I chiarimenti forniti dall'INPS:

a) In merito ai genitori che non hanno fruito del congedo COVID dal 5 marzo, ma che hanno utilizzato altre forme di astensione dal lavoro (ad esempio, ferie e/o permessi): in questi casi, l'INPS invita, comunque, i lavoratori a presentare la domanda di congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale, (per un massimo di 15 giorni).

Viene pertanto concesso di rivedere quanto era stato concordato tra datore e lavoratore, le parti, (azienda e lavoratore), su una mensilità precedente a quella attuale, potendo modificare in modo retroattivo il trattamento di tale periodo e se il caso, recuperando giorni di ferie e permessi, sostituendoli con il congedo COVID-19.

Ciò comporta anche per il datore di lavoro di rivedere quanto specificato nel LUL relativamente alla qualifica dell'assenza del lavoratore nel mese.

b) In materia di compatibilità rispetto a istituti contrattuali specifici, viene specificato che il congedo in parola è compatibile con le seguenti fattispecie:

- Malattia: in caso di malattia dell'altro genitore;

- Maternità/paternità: qualora l'altro genitore sia in congedo di maternità/paternità è possibile richiedere il congedo COVID-19 per sopperire alle necessità di ulteriori altri figli presenti nel nucleo familiare;

- Lavoro agile: se l'altro genitore stia prestando la propria attività lavorativa in smart-working, modalità di lavoro non finalizzata a consentire l'accudimento dei figli.

- Ferie: qualora l'altro genitore stia fruendo di un periodo di ferie.

- Aspettativa non retribuita: nel caso in cui l'altro genitore abbia in essere una aspettativa non retribuita, essendo il rapporto di lavoro comunque vigente, non è in contrasto con il congedo parentale, in quanto non rientra nelle fattispecie escluse (sostegno al reddito o soggetto disoccupato o inoccupato).

- Part-time e lavoro intermittente dell'altro genitore.

- Indennità “una tantum”: le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, del decreto-legge n. 18/2020, non preclude, la possibilità di fruire dei giorni di congedo COVID-19.

- Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19: la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell'attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19.

- Permessi legge n.104/1992 (articolo 33, comma 3 e 6): possono coesistere sull'altro genitore nelle stesse giornate si stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi l. 104/1992.

- Prolungamento del congedo parentale: è possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, del prolungamento del congedo parentale, previsto dall'articolo 33, del Decreto legislativo n. 151/2001.

- Congedo straordinario: è possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, del congedo straordinario, previsto dall'articolo 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.

Bonus per servizi di baby sitting

Alternativamente ai congedi di cui sopra, Il decreto Cura Italia ha previsto a decorrere dal 17 marzo 2020, (entrata in vigore del d.l. n. 18/2020), i medesimi lavoratori potranno richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo di 600 €.

Tale bonus è erogato mediante libretto famiglia di cui di all'articolo 54-bis l. 24 aprile 2017, n. 50.

È prevista infatti la fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.

I requisiti di ottenimento del bonus sono sostanzialmente equivalenti a quelli per la fruizione del congedo parentale e pertanto spetta ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020, anche in caso di adozione e affido preadottivo.

Spetta altresì in caso di figli con età superiore ai 12 anni con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

  • Chi sono i beneficiari

I possibili fruitori sono i seguenti:

- Lavoratori dipendenti privati,

- Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26,l. 8 agosto 1995, n. 335;

- Lavoratori autonomi iscritti all'INPS;

- Lavoratori autonomi non iscritti all'INPS ma a casse private, alle quali occorre rivolgere la domanda.

Tale agevolazione spetta fino ad un massimo di 600 euro per famiglia.

  • Lavoratori dipendenti pubblici

Con riferimento ai dipendenti pubblici, occorre notare come l'art. 25 citato riconosca nel periodo interessato, il diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, previsti per i lavoratori del settore privato.

L'art. 25 non conterrebbe invece l'estensione ai dipendenti pubblici delle previsioni del comma 8 dell'art. 23, il quale prevede la facoltà di scelta per i soli dipendenti del settore privato, in alternativa al congedo parentale straordinario, la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da erogare mediante il libretto famiglia.

La circolare del Ministero del lavoro n. 8/2020 pare però, contrariamente al dettato normativo, considerare inclusi in questa facoltà di scelta libera ed alternativa tutti i genitori dipendenti pubblici.

A ben vedere, in realtà le perplessità in merito paino superate dal dettato letterale normativo, il quale specifica che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età non spetta per i dipendenti pubblici in generale ma, bensì, solo per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato.

In particolare anche il messaggio INPS del 20 marzo 2020 n. 1281 specifica chiaramente che il bonus per servizi di baby-sitting spetta ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

- Medici;

- Infermieri;

- Tecnici di laboratorio biomedico;

- Tecnici di radiologia medica;

- Operatori sociosanitari

- al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come previsto dal comma 3 dell'art. 25 del decreto Cura Italia.

Per tali soggetti, il bonus:

- è erogato dall'INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;

- l'importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.

  • Limiti e cumulabilità del bonus

Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:

- se l'altro genitore è disoccupato o non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;

- se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

È possibile cumulare:

- il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per l.n. 104/92 così come estesi dal decreto Cura Italia;

- il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave. Come fare domanda per il bonus per servizi di baby-sitting:

La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:

- per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio;

- avvalendosi della modulistica ufficiale messa a disposizione dall'INPS al seguente link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps .

La domanda può essere presentata tramite le seguenti modalità:

- sezione "Servizi online" >

- "Servizi per il cittadino" >

- autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) >

- “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito”>

- “Bonus servizi di baby-sitting”;

È altresì possibile contattare il Contact center integrato al numero verde 803.164 (da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile);

In via residuale, anche i patronati sono abilitati a tali pratiche.

  • Attivazione del “Libretto famiglia”

Al fine della fruizione del Bonus, è necessario attivare il “Libretto famiglia”.

Per dar corso a tale operazione, i beneficiari del bonus hanno l'onere di registrarsi come utilizzatori di “Libretto Famiglia sul sito INPS”, nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali:

Allo stesso modo devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle “Prestazioni occasionali” i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando l'attribuzione delle somme nell'ambito di tale procedura.

Il libretto famiglia si compone di titoli dal valore nominale di 10,00 euro per un'ora di lavoro (8,00 euro per il compenso del prestatore; 1,65 euro di contribuzione INPS; 0,25 euro di premio INAIL; 0,10 euro di oneri gestionali).

  • Termine di fruizione

La misura introdotta col d.l. n. 18/2020 inizialmente valida a decorrere dal 5 marzo scorsoe sino al termine della sospensione delle attività didattiche, (3 aprile, termine successivamente portato al 13 aprile); a seguito dell'emanazione del DPCM del 10 aprile 2020, il quale ha prorogato la sospensione delle attività educative e didattiche sino al prossimo 3 maggio, è atteso con il prossimo “decreto Aprile” lo slittamento inevitabile al medesimo termine per la fruizione del congedo.

Il bonus “baby sitting”in questione è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  • Semplificazione delle procedure informatiche

L'INPS nelle scorse settimane ha reso noto, (messaggio 26 marzo 2020 n. 1381), di aver messo in atto un processo di semplificazione delle procedure per compilare e inviare on line specifiche domande per le agevolazioni, tra cui quelle per le indennità da congedo e per il bonus baby-sitting.

In particolare è stata messa in atto una nuova procedura per il rilascio diretto del PIN dispositivo attraverso riconoscimento a distanza per ottenere, con un solo processo, l'intero PIN (composto precedentemente da 16 cifre di cui otto rilasciate on-line e otto successivamente in via cartacea).
La procedura semplificata permette di utilizzare le prime otto cifre del PIN ricevuto via SMS o e-mail.
Per il bonus baby-sitting, però, l'INPS ha precisato che è necessario il possesso dell'intero PIN al fine di registrarsi sulla piattaforma "Libretto di Famiglia" nonché e ai fini dell'appropriazione telematica del bonus.

  • Profili fiscali

Le indennità erogate per le prestazioni sono sostitutive della retribuzione e, pertanto, sono imponibili ai fini fiscali ai sensi dell'art. 6 comma 2 del TUIR.

Diritto di astensione al lavoro

L'art. 23 del d.l. n. 18/2020 dispone, come si è accennato, in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni il diritto di astenersi dall'attività lavorativa per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

In tale ipotesi la legge non riconosce, però, la corresponsione di indennità né la contribuzione figurativa.

I lavoratori sono comunque tutelati sotto il profilo della conservazione del posto di lavoro.

Per esercitare il diritto di astensione è richiesto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore

Ulteriori misure per i lavoratori dipendenti
  • Equiparazione alla malattia del periodo di quarantena

Il decreto “Cura Italia” ha inoltre stabilito, all'art. 26, che il periodo di quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva trascorso dal lavoratore del settore privato, a seguito contagio da COVID-19:

-sia equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico in base alle norme vigenti;

-non sia computabile ai fini del comporto.

Il medico curante indica sul certificato di malattia indicherà gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica che ha disposto la quarantena.

  • Disabilità, immunodepressione, altre patologie

L'art. 19 comma 1, d.l. 2 marzo 2020 n. 9, ha previsto che fino al 30/04/2020 per i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, con grave disabilità attestata, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione medica, attestante una condizione di rischio per immunodepressione, da patologie oncologiche o da terapie salvavita, il periodo di assenza da prescrizione medica, viene equiparato al ricovero ospedaliero.

Pertanto gli oneri normalmente gravanti sul datore di lavoro e INPS saranno a carico dello Stato.

Estensione dei permessi legge 104/1992

L'art. 24 d.l. n. 18/2020 ha disposto l'aumento del numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui alla l. 104/1992, (che prevede 3 giorni mensili), per ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

La circolare INPS n. 45/2020 ha specificato che il diritto di fruire di tali giorni aggiuntivi di “permessi 104" nei mesi di marzo e aprile 2020, spettano:

- ai lavoratori che assistono un familiare disabile grave;

- ai lavoratori stessi che versino nello stato di grave disabilità accertata.

Le condizioni per beneficiare del permesso sono:

- grave disabilità dichiarata dalle apposite Commissioni ASL;

- il soggetto disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno in ospedale

- l'assistenza anche in struttura sanitaria indispensabile.

Premio ai lavoratori marzo 2020

L'art. 63 del d.l. n. 18/2020 ha previsto un premio per i lavoratori dipendenti che, nonostante l'emergenza, nel mese di marzo hanno continuato a lavorare presso la loro sede: viene riconosciuto di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici.

Sono esclusi dall'agevolazione i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del TUIR, tra cui, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi.

Requisiti:

- aver proseguito a recarsi presso la sede di lavoro;

- avere un reddito “complessivo dell'anno precedente”, (così dice la norma), fino a 40.000,00 euro;

- non riguarda i lavoratori in smart working

- sono inclusi anche i lavoratori in trasferta (in quanto egualmente rischiose ai fini del contagio).

  • L'incentivo: modalità di erogazione e recupero da arte dei sostituti d'imposta

Viene riconosciuto per il mese di marzo 2020 un premio pari a 100,00 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I datori di lavoro, sostituti d'imposta, dovranno riconoscono l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020.

I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241/97, compensandolo nel modello F24 per il versamento di altre debenze.

La norma prevede che il premio non concorra alla formazione del reddito del beneficiario.

Conclusioni

Le misure poste in atto al momento dal d.l. n. 18/2020 a sostegno dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo ai genitori di figli minori, sono pertanto quelle sin qui riepilogate:

- l'indennità per congedo parentale speciale (per figli da 0 a 12 anni o senza limiti di età per figli disabili) esteso di ulteriori 15 giorni rispetto all'ordinario;

- il diritto di astensione dal lavoro (per figli da 12 a 16 anni), senza corresponsione di indennità e contribuzione figurativa;

- il bonus baby-sitting per a contributo della copertura dei costi di una bay-sitter, come alternativa al congedo parentale;

- l'estensione di 12 giorni dei permessi retribuiti ex l.104/1992;

- l'equiparazione alla malattia della quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria;

- il premio ai lavoratori dipendenti che si sono recati sul posto di lavoro a marzo 2020.

Certamente queste misure sono state indispensabili per far fronte alla crisi emergenziale, ma sicuramente è auspicabile che i prossimi provvedimenti normativi prevedano degli interventi di più ampio respiro, magari più a sistema, onde poter far fronte alle prossime fasi di sviluppo di questa emergenza, ancora incerte nei loro risvolti pratici, sia sociali che economici.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.