Modifiche sostanziali dell’offerta tecnica nel giudizio di anomalia

Redazione Scientifica
23 Aprile 2020

Sono cause di esclusione dell'offerta dell'aggiudicatario: la sua insostenibilità economica nonché le modifiche sostanziali apportate alla medesima dalle giustificazioni presentate nel corso del...

Sono cause di esclusione dell'offerta dell'aggiudicatario: la sua insostenibilità economica nonché le modifiche sostanziali apportate alla medesima dalle giustificazioni presentate nel corso del subprocedimento di verifica dell'anomalia. In particolare, configurano un'inammissibile modifica sostanziale dell'offerta tecnica, i chiarimenti resi dall'aggiudicatario che determinano uno scollamento rispetto al servizio originariamente offerto, incidendo anche sui punteggi attribuiti.

Diversamente, l'impiego di un macchinario tecnologicamente più avanzato, utilizzabile da personale inquadrato in livelli inferiori rispetto a quelli previsti per la specifica mansione, come esplicitato in sede di chiarimenti, consente di superare lo schema dettato dal CCNL di categoria, cui il capitolato di gara rinvia, senza configurare una causa di esclusione per carenza di un elemento essenziale dell'offerta, in quanto idoneo a soddisfare le esigenze della pubblica amministrazione nel rispetto delle mansioni del lavoratore, contrattualmente stabilite per ciascun livello.

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