Sul principio di continuità nel possesso dei requisiti di capacità tecnica

22 Aprile 2020

In tema di capacità tecnica e professionale richiesta per la partecipazione alla gara d'appalto i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati per tutta la durata del procedimento fino all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. Il principio della continuità del possesso dei requisiti esige, dunque, che gli stessi siano posseduti ininterrottamente in tutte le fasi del procedimento e che la loro perdita, ancorché temporanea, impone l'esclusione del concorrente dalla gara.

Il caso. Il Consiglio di Stato respinge l'impugnazione proposta avverso la sentenza del T.A.R. Toscana da parte di un operatore che, escluso dal procedimento di gara, lamenta la violazione del principio di proporzionalità e di tassatività delle cause di esclusione. Nel caso di specie, la gara è indetta dall'Agenzia del Demanio per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca, prevedendo espressamente la lex specialis tra i requisiti di partecipazione la comprovata disponibilità di un'area idonea al parcheggio dei veicoli oggetto di sanzione. La determina di esclusione censurata in primo grado si fonda sugli esiti di un sopralluogo svolto da verbalizzanti incaricati dalla stazione appaltante, all'esito del quale viene accertato il mancato possesso, richiesto dal disciplinare di gara e dichiarato dal ricorrente in sede di offerta, di un'area idonea ad ospitare i veicoli.

La necessaria continuità nel possesso dei requisiti di capacità tecnica.Il Consiglio di Stato ribadisce il principio per cui i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata del procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. Il principio della continuità del possesso dei requisiti esige, dunque, che gli stessi siano posseduti ininterrottamente in tutte le fasi della procedura e che la loro perdita, ancorché temporanea, impone l'esclusione della concorrente.

La necessità di garantire il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, in maniera continuata ed ininterrotta, per tutte le fasi della gara, rende irrilevante la contestazione del provvedimento di esclusione adottato.

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