Analisi ed effetti della normativa emergenziale per il COVID-19 sugli uffici giudiziari ordinari di merito

Valeria Bove
24 Aprile 2020

Gli interventi legati all'emergenza sanitaria, effettuati dal Governo italiano in tutti i settori per contrastare la pandemia da COVID-19, hanno riguardato anche la realtà giudiziaria.
Inquadramento

La pandemia da COVID-19, nel causare una emergenza sanitaria nel mondo, ha costretto ognuno di noi ad un cambiamento radicale di vita e di abitudini, imponendoci di rinunciare a forme di contatto ravvicinate, per la necessità di arginare la diffusione del virus, efficacemente stigmatizzate in quel “distaccamento sociale”, che tutti i paesi colpiti dal coronavirus, hanno dovuto attuare.

Gli interventi legati all'emergenza sanitaria, effettuati dal Governo italiano in tutti i settori, hanno dovuto riguardare anche la realtà giudiziaria, espressione di un servizio pubblico essenziale, di fatto connotato da forme di assembramento, da eliminare necessariamente, soprattutto durante le udienze, o nei servizi di cancelleria e, più in generale, nelle attività giudiziarie rivolte ai cittadini.

Di qui, una serie di interventi normativi d'emergenza, adottati tutti con le forme del decreto legge, che per sua natura è in grado di assicurare, per tempestività, l'immediata applicazione delle norme dispositive ivi contenute e tutti connotati da un intento comune: da un lato, intervenire con un'immediata sospensione delle attività non urgenti, disciplinando contestualmente, e per converso, quelle da compiersi necessariamente; dall'altro, assicurare per il prosieguo forme di organizzazione rispondenti alle realtà locali, improntate alla necessità di consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, con il fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti con le persone.

Questa, dunque, la ratio di fondo degli interventi normativi emergenziali che hanno riguardato il sistema giustizia (e non solo) ed essi hanno inevitabilmente seguito l'andamento della diffusione e delle letalità del virus da Covid-19, ad iniziare dal primo decreto legge, il d.l. 2 marzo 2020, n. 9, entrato in vigore all'indomani della chiusura delle cd “zone rosse”, fino a quello da ultimo adottato, il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, che ha ulteriormente prorogato l'efficacia delle disposizioni normative in essere, allungando i termini di sospensione della maggior parte delle attività giudiziarie.

Sono dunque questi gli interventi normativi sui quali focalizzare in questa sede l'attenzione, avendo ben presente che, alla data in cui si scrive, non è ancora intervenuta la legge di conversione del d.l. del 17 marzo 2020, n. 18, il cui art. 83 contempla le misure urgenti in materia di giustizia, attualmente in essere e prorogate, con l'ultimo d.l. n. 23/2020, fino al 11 maggio 2020: è infatti all'esame parlamentare il disegno legge di conversione, ma esso non è stato ancora definitivamente approvato.

Le fonti normative di riferimento

L'attuale fonte normativa di riferimento, in materia di giustizia penale (per quel che rileva in questa sede, perchè la norma riguarda anche la giustizia civile, tributaria e militare) è ancora l'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (cd “Cura Italia”), integrato dall'art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 e fino alla legge di conversione, non ancora approvata, è questa la norma cui fare riferimento.

La norma è stata adottata quando già il sistema della giustizia era stato interessato da altri due decreti legge, susseguitisi a neanche una settimana l'uno dall'altro.

Il primo decreto, il d.l. 2 marzo 2020, n. 9, emesso non appena l'emergenza epidemiologica da Covid-19, aveva iniziato a funestare alcuni comuni della regione della Lombardia e del Veneto, che - sulla base dell'art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 ed a seguito del decreto del Presidente del consiglio dei ministri (di seguito d.P.c.m.) 1 marzo 2020 -, vennero chiusi, diventando la prima “zona rossa”, ha previsto una serie di misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvii delle udienze processuali ed ha riguardato gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni divenuti “zona rossa”, ossia i comuni lombardi di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini, nonchè il comune veneto di Vo'.

L'art. 10, co. 7 del d.l. n. 9/2020, entrato in vigore il 2 marzo 2020 ha stabilito che le udienze nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni della cd. “zona rossa” venissero rinviati d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020; che venissero sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione da svolgere nei distretti di Corte d'appello di quei comuni; che dal 22 febbraio 2020 (ossia da quando il Governo ha deciso le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottate con il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) fossero sospesi i termini processuali previsti a pena di inammissibilità o decadenza per le parti, o loro difensori, che risiedessero in quei comuni; che venissero rinviati d'ufficio i procedimenti penali pendenti in cui una delle parti o uno dei loro difensori, non si fosse presentata e risultasse risiedere o avere lo studio legale in quei comuni.

Una serie, dunque, di sospensioni che tuttavia non hanno riguardato l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, i procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare (che richiedano di trattarli), i procedimenti che presentano carattere di urgenza e i processi a carico di imputati minorenni.

Per questi procedimenti, il Governo ha stabilito che la partecipazione alle udienze venisse assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Ecco, quindi, per la prima volta, prospettarsi la possibilità di celebrare le udienze di convalida, o comunque le udienze con imputati detenuti da remoto, applicando, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 dell'art. 146-bis disp att c.p.p. e, in quanto compatibili, quelle di cui al comma 5.

In altri termini, per le udienze da trattarsi necessariamente, relative a procedimenti con imputati detenuti, per le quali non era possibile la sospensione, vanno applicate le disposizioni che disciplinano la partecipazione al dibattimento a distanza.

Quando poi, all'incirca una settimana dopo, tutta l'Italia è divenuta “zona rossa”, il Governo ha emesso il d.l. 8 marzo 2020 n. 11, valido e applicabile non più e solo ai comuni lombardi (e al comune veneto di Vò) già dichiarati “zona rossa”, ma a tutto lo Stato italiano, estendendo di fatto a tutta l'Italia e quindi a tutti gli uffici giudiziari italiani le disposizioni già previste con il primo d.l. – salvo alcuni elementi di novità che di seguito si analizzeranno -: da un lato, è stato previsto che dal 9 marzo 2020, ossia dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto e fino al 22 marzo i procedimenti penali (ma anche quelli civili), salvo una serie di eccezioni specificatamente individuati, venissero rinviati d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2020; dall'altro, si è stabilito che a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici, di concerto con le autorità statali locali e gli organismi di categoria, adottassero misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, rispondenti tutte alla necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti e per assicurare tali finalità è stata specificatamente prevista la possibilità di celebrare a porte chiuse tutte le udienze penali pubbliche.

Quanto poi ai procedimenti non rinviabili d'ufficio, e che vanno dunque necessariamente trattati, il d.l. ha stabilito che in questo ambito vi rientrassero tutte le udienze di convalida dell'arresto e del fermo; le udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadano i termini di cui all'art. 304 c.p.p.; le udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e quando gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda alle udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; alle udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; alle udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; alle udienze nei procedimenti che presentino carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (ossia nei casi di incidente probatorio).

L'art. 2, co. 4 del d.l. cit ha inoltre previsto che nei procedimenti penali restino sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020, il corso della prescrizione, nonchè i termini di durata massima della custodia cautelare (art. 303 c.p.p.), il termine di dieci giorni per la decisione sulla istanza di riesame delle ordinanze che dispongano una misura coercitiva (art. 309, co. 9 c.p.p.), i termini per la decisione del ricorso per cassazione proposto avverso cioè i riesami e gli appelli personali (art. 311, co. 5 c.p.p.), quelli per la decisione in caso di annullamento con rinvio di un riesame personale (art. 311, co. 5-bis c.p.p.), e quelli per la decisione di un riesame reale (art. 324, co. 7 c.p.p.), nonchè, infine, i termini per disporre la confisca di prevenzione (art. 24, co. 2 d. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) e per decidere sul suo appello (art. 27, co. 6 d.lgs. ult. cit).

Ebbene, in base al menzionato decreto legge (art. 2, co.7), non sono suscettibili di rinvii d'ufficio i procedimenti a carico di imputati il cui arresto o fermo sia da convalidare, di imputati in stato di custodia cautelare, che avanzino richiesta di trattazione o i cui termini di custodia scadano nel periodo di sospensione ed è proprio per questi procedimenti che si è previsto che, a decorrere dal 9 marzo e fino al 31 maggio 2020, la partecipazione alle udienze delle persone detenute (nonchè di quelle internate o in stato di custodia cautelare) venga assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le norme sul dibattimento a distanza, previste dall'art. 146-bis disp att. c.p.p..

Con questa disposizione si è di fatto aperta, in tutti gli uffici giudiziari, la possibilità di celebrare da remoto le udienze nei confronti dei detenuti ed è proprio questa la disposizione che, come si vedrà, è stata posta a fondamento dei primi protocolli con i quali si è previsto di utilizzare Skype e soprattutto Teams (piattaforme messe entrambe a disposizione dalla DGSIA) per la celebrazione delle direttissime e delle udienze di convalida innanzi al Gip: una novità assoluta, non solo perchè queste udienze, soprattutto le direttissime, non si sono mai celebrate da remoto, ma anche e soprattutto perchè in nessun caso si era mai verificato che il difensore vi potesse anche lui prendere parte da remoto (se non nel luogo in cui si trova il detenuto, anche dal suo stesso studio legale).

Nelle more del periodo di sospensione il Governo è ulteriormente intervenuto con un altro d.l., il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, adottato in un momento in cui sono stati ulteriormente rinforzate le misure di contenimento, imponendo quel generale e diffuso lockdown che tuttora persiste e che si è reso necessario per arginare una curva epidemiologica in quel momento in netta e preoccupante salita (e che avrebbe iniziato ad appiattirsi e gradualmente a scendere dopo circa un mese da allora).

Con il d.l. n. 18/2020, entrato in vigore in pari data, sono state adottate le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in questo ambito sono state previste, all'art. 83, nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare ed è questa la disposizione attualmente in vigore (avendo il teste normativo, all'art. 83 u.c., espressamente abrogato gli artt. 1 e 2 del d.l. n. 11/2020) e che va letta, come detto, in uno all'art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, a norma del quale il termine del 15 aprile 2020 viene prorogato all'11 maggio 2020, in linea con le misure di contenimento in essere e con il prevedibile (rectius: auspicabile) avvio, in quel periodo, di quella che viene definita come la fase 2, di uscita dall'emergenza e di convivenza con il virus.

L'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e l'art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23

È dunque l'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, integrato dall'art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 l'attuale fonte normativa di riferimento, in materia di giustizia penale (tra le altre, perchè la disposizione riguarda anche la giustizia civile, tributaria e militare) ed è questa la norma cui occorre fare riferimento, in attesa della legge di conversione, non ancora approvata.

La disposizione in esame ha per certi versi chiarito – avendoli disciplinati – molti punti che erano rimasti oscuri nel primo decreto e che avevano dato luogo a dubbi interpretativi, quali per esempio la questione relativa alla portata e all'ambito della sospensione, nonché alle modalità di notificazione dei rinvii d'ufficio. Per altri versi, la norma ha in un sol colpo superato – abrogandolo espressamente – il disposto degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 11/2020, prevedendo una disciplina decorrente non dalla data di entrata in vigore del testo normativo, bensì da quel 9 marzo, che coincide con il dies a quo per l'applicazione del d.l. n. 11/2020. Ciò ha portato a ritenere che, anche per il periodo pregresso, e dunque dal 9 marzo, dovrà farsi unicamente riferimento all'art. 83 d.l. cit e non già agli artt. 1 e 2 del d.l. n. 11/2020, espressamente abrogati, che pur essendo per molti versi replicati nel testo attualmente in vigore, presentano, rispetto alla normativa successiva, alcuni aspetti di difformità.

La struttura del testo ricalca quella del precedente decreto, distinguendo una prima fase temporale (disciplinata all'art. 83, co. 1 e 2, d.l. n. 18/2020, integrati dall'art. 36, co. 1 d.l. n. 23/2020) di sospensione ex lege (Fase 1), salvo alcune eccezioni; una seconda fase (che oggi decorre dal 12 maggio 2020), in cui la sospensione è rimessa alle determinazioni dei capi degli uffici (Fase 2).

Quanto alla Fase 1, così come precisato nella relazione illustrativa, “l'art. 83 d.l. cit ricomprende in un unico articolo il contenuto degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 11/2020, riproponendone le disposizioni con taluni adeguamenti nella formulazione al fine di chiarirne l'effettiva portata applicativa e le integrazioni necessarie per il completamento della disciplina emergenziale”.

Il comma 1 dell'art. 83 d.l. cit stabilisce dunque che, nella Fase 1, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti (civili e) penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari siano rinviate d'ufficio (e dunque con un rinvio fuori udienza) a data successiva al 15 aprile 2020 e che nello stesso periodo (in questo senso il comma 2) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti (civili e) penali.

I commi 1 e 2 dell'art. 83 d.l vanno letti in uno all'art. 36, co. 1 del d.l. a norma del quale: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11maggio 2020” ed all'art. 36, co 2 del d.l. cit, che pone un'eccezione a questa proroga statuendo che “La diposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020”, disposizione, questa, che, negli uffici giudiziari, è al centro di acceso dibattito e che ha portato, come si vedrà, all'adozione di soluzioni anche diametralmente opposte.

Ebbene, dal combinato disposto degli artt. 83, co. 1 e 2 d.l. n. 18/20202 e 36, co. 1 e 2 d.l. n. 23/2020, emerge che nella Fase 1, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento penale, e non del solo processo – fatte salve le eccezioni che di seguito si vedranno - e, seguendo l'indicazione contenuta all'art. 83, co. 2 d.l. cit., sono pertanto sospesi:

  • “i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari”, elemento, questo, di novità rispetto al precedente decreto legge che, nel disporre il rinvio d'ufficio delle udienze e la conseguente sospensione di qualsiasi atto relativo a tali procedimenti (in questo senso l'art. 1, co. 2 del d.l. n. 11/2000) sembrava aver inopinatamente escluso la sospensione dei termini nella fase delle indagini preliminari;
  • i termini “per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione”, tra cui volendo anche la stessa motivazione di una sentenza. Si tratta anche in questo caso di un elemento di novità, in quanto il precedente decreto, nel prevedere una generalizzata sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti le cui udienze andavano differite d'ufficio, sembrava non contemplare – a stretto rigore –i termini per il deposito dei provvedimenti giudiziari, quali ad esempio la motivazione di una sentenza, che presuppone la lettura del dispositivo in un'udienza già celebrata e non suscettibile quindi di rinvio. È questo un elemento di novità assoluta, perchè le varie forme di sospensione normativamente previste (si pensi alla sospensione feriale dei termini) non hanno mai riguardato il deposito della motivazione delle sentenze.
  • i termini “per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi”, con salvezza, quindi, di eventuali decadenze nel deposito degli stessi e ciò sia con riferimento alla fase della cognizione – in tutti i gradi di giudizio – che a quella dell'esecuzione;
  • i termini “per le impugnazioni”, evitando così di onerare le parti processuali del deposito degli atti di impugnazione, che per altro presuppongono forme tipizzate, quali ad esempio il deposito mediante invio di raccomandate, non suscettibili, almeno allo stato, di essere surrogati con forme di notificazioni telematiche, quali ad esempio la PEC;
  • “in genere tutti i termini procedurali”, formula questa di evidente chiusura, con la quale la sospensione viene tout court estesa a tutti i procedimenti penali, in qualunque fase e grado essi si trovino, nonchè a tutti i termini procedurali, siano essi di prescrizione, o cautelari, o, per esempio, di conclusione delle indagini preliminari.

Riportare qui di seguito il contenuto della relazione illustrativa, nella parte in cui, in apertura all'analisi dei commi 1 e 2 dell'art. 83, e dunque con riferimento alla Fase 1, di sospensione ex lege, raffronta gli stessi agli artt. 1 e 2 del d.l. n. 11/2020, permette di comprendere appieno la ratio di questo nuovo intervento normativo, e consente di risolvere molti degli ulteriori dubbi interpretativi che la nuova disposizione crea, forieri, anche questa volta, di prassi applicative difformi e spesso elusive dello spirito di riforma.

Proprio in ordine alla proroga al 15 aprile riferita non più ai “procedimenti indicati al comma 1” dell'art. 1 del d.l. n. 11 del 2020, ma ai “procedimenti civili e penali”, la relazione illustrativa al decreto chiarisce che essa “da un lato, rende evidente l'amplissima portata che la sospensione ivi prevista deve avere (da riferirsi a tutti i procedimenti civili e penali e non certo ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza); dall'altro lato, considerata la straordinaria emergenza che l'aggravamento della situazione epidemica in atto sta producendo, anche sulla funzionalità degli uffici, dilata la sospensione oltre i confini della “pendenza” del procedimento. Si è dovuto constatare infatti, in relazione alla previsione originaria di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, il fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all'evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massimo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall'altro.”

Quanto al computo dei termini, in caso di sospensione, se il suo decorso ha inizio durante il periodo di sospensione, il suo inizio è differito alla fine del periodo ed il termine inizierà a decorrere dal 12 maggio; quando invece il termine è computato “a ritroso”, il meccanismo che opera è quello del differimento dell'udienza o della diversa attività che si sarebbe dovuta compiere, in modo da far decorrere il termine ex novo ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione, in questo modo consentendone il rispetto

I rinvii d'ufficio delle udienze dei procedimenti penali nel periodo tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 e la sospensione del decorso dei termini, nello stesso periodo, per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali non opera nei casi di cui all'art. 83, co. 3, lett. b) d.l. cit., che in parte ricalca l'art. 2, comma 2, lett. g) del d.l. n. 11/2020.

Ne discende che, nella Fase 1, ossia nel periodo tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, non vanno rinviati d'ufficio, ma vanno trattati regolarmente:

  • i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
  • i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadano i termini di cui all'art. 304 c.p.p

    .

    ;
  • i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive. Sul punto va precisatocheper come è formulata la disposizione non sembrano esserci dubbi sul fatto che questo tipo di procedimento vada trattato in ogni caso ed in questo modo, a quel che risulta, essa è stata interpretata nelle prassi applicate degli uffici giudiziari; tuttavia la relazione illustrativa al decreto assimila questa ipotesi a quella di seguito contemplata (ossia alle udienze penali in cui siano applicate misure cautelari) affermando che, anche per questi procedimenti, si applica il rinvio a meno che l'imputato, il detenuto o i loro difensori chiedano espressamente di svolgere l'udienza;
  • quando i detenuti, gli imputati, i preposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda e l'elencazione che immediatamente segue [1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter l. n. 354/1975; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione] è stata da sempre interpretata – il decreto legge in esame riprende e ricalca sul punto il d.l. n. 11/2020 – nel senso che i procedimenti indicati ai punti 1), 2) e 3) andranno trattati solo se vi è un'espressa richiesta della parte. Ne discende che, anche il procedimento in cui è applicata, per esempio, una misura cautelare personale va trattato solo se c'è una espressa richiesta di parte, o se, in base al disposto di cui all'art. 36, co. 2 d.l. n. 23/2020, i termini di cui all'art. 304 c.p.p

    .

    scadano nei sei mesi successivi all'11 maggio ossia entro l'11 novembre 2020,
    nel quale caso esso va trattato a prescindere, e dunque anche senza richiesta di parte;
  • procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p., ossia nei casi di incidente probatorio. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Con una formulazione diversa rispetto al d.l. n. 11/2020, l'art. 83 d.l. n. 18/2020 prevede, al comma 4, che nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui agli artt. 303 c.p.p. e 308 c.p.p., ossia i termini di durata massima tanto della custodia cautelare, quanto delle misure diverse dalla custodia cautelare (sospensione, questa, che era “sfuggita” nel d.l. precedente).

La norma, formulata in termini differenti rispetto al precedente decreto (che si riferiva genericamente ai procedimenti penali, e dunque a tutti i procedimenti penali e che contemplava anche la sospensione dei termini per il deposito dei provvedimenti de libertate adottati in sede di riesame, personale e reale, ed in sede di appello personale) è foriera di dubbi interpretativi, e ciò proprio per il richiamo al solo comma 2 e non anche al comma 1, con la conseguenza che essa – se interpretata rigorosamente alla lettera – andrebbe ad includere solo i procedimenti in cui, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto è sospeso, prevedendo che in essi la sospensione della prescrizione e dei termini cautelari venga sospesa per lo stesso periodo, arrivando con ciò ad escludere, da tali sospensioni, e del tutto inopinatamente, i procedimenti in cui le udienze sono rinviate d'ufficio).

Questa discrasia, per altro illogica, potrebbe essere superata leggendo il comma 4 alla luce della ratio dell'intervento normativo sulla sospensione ex lege ex commi 1 e 2 dell'art. 83 d.l. cit., che, come si è visto nella parte della relazione illustrativa soprariportata, ha una portata generale e diffusa, estesa a tutti i tipi di procedimento, e dunque anche al processo (anche a quello rinviato d'ufficio), in qualunque fase e grado esso si trovi. Così leggendo il comma 4, si può quindi affermare, facendo propria la spiegazione contenuta nella relazione illustrativa, che la sua riformulazione “affianca alla generalizzata sospensione dei termini, e per la sua stessa durata, la sospensione del corso della prescrizione e la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, custodiali e non, di cui agli artt. 303 c.p.p. e 308 c.p.p.”.

Il discorso sui termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303 c.p.p. e sulla loro sospensione, assume particolare rilevanza con riferimento all'art. 36, co. 2 d.l. n. 23/2020, a norma del quale la disposizione di cui al comma 1, che proroga il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 all'11 maggio 2020, “non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020

Ebbene, l'art. 36, co. 2 d.l. n. 23/2020 ha suscitato non poche perplessità ed ha dato luogo a due letture opposte, anche nelle prassi applicative degli uffici giudiziari, come si desume implicitamente dai decreti presidenziali adottati: accanto a chi ritiene che il richiamo contenuto al comma 1 dell'art. 304 c.p.p. ai termini di durata massima previsti dall'art. 303 c.p.p. estenda l'eccezione di cui all'art. 36 d.l. 23/2020 anche a quei procedimenti i cui termini della custodia cautelare ex art. 303 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi al 11 maggio 2020, vi è l'orientamento, secondo cui l'eccezione opera solo con riferimento a quei procedimenti i cui termini massimi (“massimi dei massimi”) ex art. 304, co. 6 c.p.p. scadano entro l'11 novembre 2020.

L'accoglimento dell'una o dell'altra tesi ha, come è intuibile, rilevanti effetti pratici, generando prassi applicative difformi e diametralmente opposte, perchè nel primo caso, vengono trattati – a prescindere dall'istanza di parte – sia i procedimenti i cui termini di durata massima ex art. 303 c.p.p.scadano nei sei mesi successivi all'11 maggio (prima di questa data i termini sono sospesi ex lege), sia quelli i cui termini “massimi dei massimi” scadano nell'indicato periodo (non è dato sapere quale possa essere il numero dei procedimenti, ma è intuibile che esso non sarà irrisorio e che dunque possano essere vari i processi da trattare già dall'11 maggio, quando ancora non si sa se la pandemia avrà avuto un argine); nel secondo caso, vanno trattati solo ed esclusivamente i procedimenti i cui termini ex art. 304, co. 6 c.p.p. scadranno entro l'11 novembre 2020 (e ciò anche se la parte addirittura non volesse la trattazione del processo).

La prima opzione fa leva sulla circostanza che il termine di cui all'art. 304 c.p.p. si riferisce e richiama i termini di cui all'art. 303 c.p.p..; la seconda, frutto dell'interpretazione letterale del testo normativo (si parla espressamente solo di art. 304 c.p.p.) appare molto più rispondente alla ratio della riforma, tenuto conto, da un lato, che laddove il Governo ha voluto far riferimento ai termini ex art. 303 c.p.p. lo ha fatto espressamente, e che una eventuale sospensione incidente sui “massimi dei massimi” sarebbe irrilevante oltre che contra legem, perchè alla scadenza dei termini di cui all'art. 304, co. 6 c.p.p. si impone l'immediata scarcerazione dell'imputato, senza che si possa tenere conto di alcuna (ulteriore) sospensione. Di qui la necessità di trattare in ogni caso il processo, a prescindere dalla richiesta di parte, rientrando questa tipologia di procedimenti in quelli che vanno urgentemente trattati, e rispetto ai quali l'esigenza di fronteggiare la diffusione dell'epidemia da covid-19 e di tutelare la salute pubblica retrocedono.

Fin qui le disposizioni che riguardano esclusivamente la Fase 1, ossia quella della sospensione ex lege, che investe anche i termini di prescrizione e di durata massima delle misure cautelari (custodiali e non): a norma infatti dell'art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020 “Nei procedimenti in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2” – ma il riferimento lo possiamo intendere esteso anche al comma 1, per quanto si è in precedenza detto – “sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli artt. 303 c.p.p. e 308 c.p.p.”.

Con l'art. 83, co. 5, il discorso si sposta sulla Fase 2, a quella fase che è rimessa alle determinazioni dei capi degli uffici giudiziari.

I commi 5, 6 e 7 disciplinano infatti una serie di misure che possono essere adottate dai capi degli uffici giudiziari, tanto nella Fase 1, che nella Fase 2: le misure che si riferiscono alla Fase 1, possono essere adottate già dall'8 marzo all'11 maggio 2020 e dovranno riguardare l'attività giudiziaria non sospesa; dal 12 maggio e fino al 30 giugno, e dunque nella Fase 2, le ulteriori misure potranno essere relative anche alla trattazione degli affari e se, in questo ambito, prevederanno anche il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, salve le eccezioni di cui al comma 3, si avrà, come si avrà modo di analizzare, anche la sospensione dei termini di prescrizione, di durata massima delle misure cautelari e di altri termini procedurali individuati espressamente al comma 9

Nello specifico, il comma 5 stabilisce poi che nel periodo di sospensione ex lege dei termini (e dunque nel periodo che va dall'8 marzo all'11 maggio incluso) e limitatamente però all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici possono adottare le misure fissate dal successivo comma 7; parimenti, al comma 6, viene stabilito che nel periodo compreso tra il 16 aprile (rectius: 12 maggio) ed il 30 giugno 2020 i capi degli uffici adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico- sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Tali misure vanno adottate dai capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, ed il Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Le misure, necessarie all'adozione dei decreti presidenziali, vengono nello specifico indicate al comma 7 ed esse vanno dalla limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; la limitazione dell'orario di apertura al pubblico, ovvero la chiusura al pubblico, in via residuale, di quegli uffici che non erogano servizi urgenti; la regolamentazione dell'accesso ai servizi; l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; la celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze penali; la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020.

Quanto alle eventuali sospensioni che opereranno nella Fase 2, la disposizione cui fare riferimento è quella contenuta all'art. 83, co. 9 d.l. n. 18/2020.

Il comma 9 dell'art. 83 d.l. cit stabilisce infatti che: “Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli artt. 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020”.

La norma in questione estende la sospensione di alcuni termini dei procedimenti penali anche al periodo successivo alla sospensione ex lege, e dunque alla Fase 2, ossia al periodo che va dal 12 maggio, fino e non oltre il 30 giugno 2020, ma lo condiziona all'adozione del decreto presidenziale ex comma 7, che preveda il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, con le eccezioni di cui al comma 3 già analizzate.

Pertanto, a decorrere dal 12 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, se i capi degli uffici adotteranno, tra le altre, anche le misure di cui al comma 7, lett g), ossia la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, saranno sospesi, per il periodo che va dal 12 maggio (prima la sospensione è ex lege) e per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno, i termini di prescrizione, i termini di durata massima della misura cautelare, custodiale e non (artt. 303 e 308 c.p.p.), il termine di dieci giorni per la decisione sulla istanza di riesame delle ordinanze che dispongano una misura coercitiva (art. 309 , co. 9 c.p.p.), i termini per la decisione del ricorso per cassazione proposto avverso i riesami e gli appelli personali (art. 311, co. 5 c.p.p.), i termini per la decisione in caso di annullamento con rinvio di un riesame personale (art. 311, co. 5-bis c.p.p.), i termini per la decisione di un riesame reale (art. 324, co. 7 c.p.p.), nonchè, infine, i termini per disporre la confisca di prevenzione (art. 24, co. 2 d. L.vo 6 settembre 2011, n. 159) e per decidere sul suo appello (art. 27, co. 6 D.L.vo ult. cit).

Le modalità di celebrazione delle udienze; le modalità dei rinvii (d'ufficio) e più in generale le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali sono disciplinate nei commi da 12 a 15 dell'art. 83 d.l. cit.

E così l'art. 83, co. 12 d.l. cit riprende il precedente decreto legge ed espressamente prevede che a decorrere dal 9 marzo e fino al 30 giungo 2020 (prima era 31 maggio 2020), la partecipazione alle udienze delle persone detenute (nonchè di quelle internate o in stato di custodia cautelare) venga assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le norme sul dibattimento a distanza, previste dall'art. 146-bis disp att. c.p.p..

In questo modo si è continuata a prevedere la possibilità di celebrare da remoto le udienze nei confronti dei detenuti ed è sulla base di questa disposizione – non diversamente da quanto accaduto nella vigenza del d.l. n. 11/2020 – che moltissimi uffici giudiziari, di ogni dimensione, hanno adottato una serie protocolli e sono così arrivati a celebrare, utilizzando la piattaforma di Microsoft Teams giustizia, direttissime, udienze di convalida innanzi al Gip, anche interrogatori.

Assoluta novità rispetto al precedente d.l., è invece la previsione normativa relativa alle comunicazioni e notificazioni e dunque, anche, alle modalità con le quali effettuare i rinvii d'ufficio o comunque i rinvii durante il periodo emergenziale, inserendo un'esplicita deroga al sistema attualmente previsto.

I commi 13-14 e 15 dell'art. 83 d.l. citato stabiliscono infatti che le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati vengano effettuate tramite SNT (Sistema Notificazioni telematiche) e dunque con PEC di sistema, e ciò prescindendosi anche dall'adozione del decreto ministeriale non regolamentare che la normativa in essere (art. 16 del d.l. 179/2012) richiede come requisito necessario per tutti gli uffici diversi dai Tribunali, dalle Corti di appello e dalla rispettive procure (in questo senso il comma 15, che autorizza tutti gli uffici giudiziari all'utilizzo di SNT), oppure attraverso i sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale di sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e che, negli uffici di procura e innanzi ai tribunali ordinari di merito è essenzialmente TIAP.

Ebbene, risolvendo una serie di problematiche che si erano poste nella vigenza del precedente decreto, viene espressamente previsto che anche all'imputato – la normativa ante emergenza escludeva che le notificazioni potessero essere effettuate all'imputato per pec – e alle altre parti le comunicazioni e le notificazioni vengano effettuate mediante invio all'indirizzo PEC del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

Si tratta di una novità assoluta, perchè estende la notifica a mezzo PEC all'unico soggetto che fino a questo momento non poteva esserne destinatario, ossia l'imputato, prevedendo che la notifica o la comunicazione venga effettuata al suo difensore di fiducia, e ciò anche se non questi non sia stato eletto domiciliatario. La circostanza che la disposizione parli di difensore di fiducia, non sembra precludere la possibilità che la notifica all'imputato possa essere fatta anche al difensore di d'ufficio, sempre che non si tratti di una prima udienza, in relazione alla quale, trattandosi di un accertamento di natura costitutiva, è necessario rinnovare la notifica all'imputato personalmente.

La novità è di assoluto rilievo ed è da guardare con favore, non solo perchè, come è espressamente spiegato nella relazione illustrativa essa è stata dettata “al fine di consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio d'ufficio delle udienze per la trattazione di affari penali non urgenti nonché le ulteriori misure previste dai decreti-legge numeri 9 e 11 del 2020, di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali”, ma anche perchè evita di rinnovare la costituzione delle parti in processi già celebrati in assenza (se non in contumacia) dell'imputato, rispetto ai quali la rinnovazione della citazione alla parte personalmente avrebbe finito con il dilatare ulteriormente i tempi di trattazione, una volta terminata la fase emergenziale.

Il provvedimento di DGSIA, le linee guida del CSM, la formazione (a distanza)

L'art. 83 d.l. n. 18/2020 segna, attualmente, la normativa primaria di riferimento. Accanto ad essa vi sono poi una serie di altre fonti normative, secondarie, che sono intervenute a disciplinare, nello specifico, il periodo emergenziale.

In questo contesto, il Direttore generale dei Servizi informativi ed autonomizzati del Ministero della giustizia in ragione dei rinvii previsti dall'art. 83, co. 7, lett f), co. 12 e co. 16 del d.l. d.l. n. 18/2020, ha adottato il provvedimento del 20 marzo 2020 (sostitutiva della precedente del 10 marzo 2020) con la quale sono stati individuati i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali nonché i sistemi telematici per le comunicazioni o notificazioni relative agli avvisi ed ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 83, co. 13, d.l. n. 18/2020 e dell'art. 10 del d.l. n. 9/2020.

Ebbene, quanto allo svolgimento delle udienze penali di cui al comma 12 (ossia quelle che prevedano la partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare) è stato disposto che esse si svolgano, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari.

In alternativa, ed in questo una novità assoluta, frutto dell'emergenza sanitaria, laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare e il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto utilizzando i programmi che sono stati messi a disposizione dell'Amministrazione all'inizio dell'emergenza sanitaria (con note DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661. U del 9 marzo 2020), ossia Skype for Business o Teams.

Come si vedrà, è questo ciò che di fatto è stato attuato nei vari uffici giudiziari all'indomani dell'inizio della pandemia, ossia utilizzare per la celebrazione delle direttissime e delle udienze di convalida degli arresti e dei fermi, la piattaforma Teams, con le modalità che di seguito si illustreranno.

Quanto alle comunicazione e notificazioni, il provvedimento, all'art.4, ha stabilito che quelle disposte, nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, possono essere fatte dai tribunali ordinari e dalle procure della repubblica presso i tribunali ordinari nonché dai tribunali per i minorenni e dalle procure della repubblica presso i tribunali per i minorenni utilizzando, oltre al Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali di cui alla Circolare 11 dicembre 2014 (Avvio del Sistema d notificazioni e comunicazioni telematiche penali), anche il sistema ministeriale PEC TIAP-document@ di cui ai provvedimenti DGSIA n. 1593.U del 26 gennaio 2016 e n.19717.U del 29.9.2016.

La disposizione in esame se non apporta alcun elemento di novità in relazione ai tribunali ordinari e alle relative procure (che usano, come PEC di sistema, sia SNT che TIAP), innova, per converso, con riferimento ai tribunali per i minorenni e alle relative procure, da un lato perchè estende SNT anche agli uffici che non l'avevano ancora, senza che sia necessario attendere il decreto non regolamentare (così come previsto dall'art. 83), dall'altro perchè permette a questi uffici di utilizzare anche – ed in ciò una novità assoluta – l'altra PEC di sistema ossia PEC-TIAP-document@.

Altro documento di rilievo, è infine la Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 marzo 2020, con la quale, nel fare il punto sulle prassi applicative registrate nei vari uffici giudiziari - sono state date le Linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 (integralmente sostitutive delle precedenti del 5 e dell'11 marzo 2020) ed è stata offerta una voce autorevole d'interpretazione delle disposizioni contenute all'art. 83 d.l. n. 18/2020.

Si è infatti ribadito, in essa, che nella fase cd 1 (dal 9 marzo al 15 aprile – rectius 11 maggio – 2020):

  • tutte le udienze dei procedimenti penali sono rinviate d'ufficio ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti, sicchè la regolare primaria dettata per questa prima fase è il rinvio d'ufficio delle udienze, con la sola eccezione di quelle che riguardano le controversie ei procedimenti espressamente indicati al comma 3;
  • nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ex art. 83, comma 2 del D.L. citato sono, altresì, sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione ed i termini di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p., ovvero i termini di durata delle misure cautelari personali (comma 4);
  • in questa prima fase i dirigenti degli uffici possono, limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, adottare misure ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett a) – f) – h) “con esclusione, quindi, della misura organizzativa di cui alla lettera g), ovvero del “rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3” (art. 83, comma 5 cit.), la quale opererà esclusivamente nella seconda fase, ovvero successivamente al 15 aprile (rectius: 11 maggio)”

Nella fase 2, ossia quella che va dal 12 maggio (la delibera indica il termine del 16 aprile, perchè intervenuta prima del d.l. n. 23/2020) al 30 giugno, “l'estensione e le modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale sono rimesse ad indicazioni fornite dal dirigente dell'ufficio sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni ... in particolare, essi potranno assumere tutte le misure di cui all'art. 83, comma 7, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il “rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3”.

In questo quadro, il CSM ha rimarcato l'importanza del ricorso al lavoro agile, alla flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference), ribadendo che “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro”.

Quanto alle modalità organizzative adottabili, sono state fornite una serie di indicazioni, soprattutto ai capi degli uffici, chiamati a regolamentare la Fase 2, riservando ad una successiva delibera ulteriori specifiche indicazioni per detta seconda fase, tenuto conto della continua evoluzione della emergenza sanitaria e dei conseguenti interventi normativi.

Oltre alle indicazioni relative all'organizzazione dei servizi, sono state fornite indicazione relative alla fissazione ed alla trattazione delle udienze (suggerendo in questo ambito di favorire l'adozione di provvedimenti di rinvio fuori udienza, possibilmente a date successive al 30 giugno 2020, e promuovendo per le udienze penali non differite ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b) e c), esclusivamente nella fase emergenziale, il loro svolgimento mediante collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a diposizione dalla DGSIA, previ protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Camere penali locali), ricorrendo anche a protocolli interni tra uffici giudicanti e uffici requirenti con riguardo alla trasmissione degli atti urgenti, che potrebbe avvenire anticipando per posta elettronica il provvedimento sottoscritto scansionato, il cui originale andrebbe depositato nel fascicolo cartaceo ed in quello TIAP appena possibile.

Anche questa modalità di trasmissione, non contemplata dal legislatore (ma non vietata) costituisce una novità assoluta, adottata in risposta alla circostanza che nessuno degli organi giudiziari che esercitano funzioni penali (nè il giudice penale, nè il pubblico ministero) ha la firma digitale (prevista invece nel civile). In altri termini, non potendo il giudice penale o il pubblico ministero firmare digitalmente, gli si consente – limitatamente alla trasmissione di atti urgenti tra gli uffici del tribunale e di procura - di inviare per mail la scansione in pdf o immagine dell'atto debitamente sottoscritto, il cui originale andrà depositato non appena la situazione lo consentirà.

La delibera, dopo una serie di altre indicazioni e nel fare rinvio a vari modelli di protocollo in allegato, si chiude con l'invito rivolto a tutti i magistrati, anche onorari, ad utilizzare i sistemi e gli applicativi forniti dal Ministero della Giustizia, ed in particolare “Microsoft Teams” e con l'ulteriore invito, rivolto al Ministro della giustizia, di valutare le modifiche delle norme processuali necessarie a favorire, nella presente fase emergenziale, l'utilizzabilità nei procedimenti civili e penali, comprese le camere di consiglio, delle modalità di svolgimento da remoto.

Infine, la Formazione.

La novità assoluta, costituita dall'uso dell'applicativo Microsoft Teams per la celebrazione delle udienze con imputati detenuti, ed in particolare per la celebrazione delle direttissime e delle convalide dell'arresto, ha spinto, nell'arco di neanche un mese, il CSM, il Ministero della giustizia ed in particolare la DGSIA, nonchè la Scuola Superiore della Magistratura a diffondere una serie di ulteriori linee guida per l'utilizzo dell'applicativo, organizzando anche dei webinar con i quali sono stati illustrati ai giudici, ai pubblici ministeri ed ai cancellieri modalità e caratteristiche della piattaforma, il tutto per agevolarne, e anche diffonderne, l'uso.

Prassi applicative e prospettive

Come hanno risposto gli uffici giudiziari all'emergenza da Covid-19?

All'indomani della pubblicazione del d.l. n. 11/2020 è apparso subito chiaro che occorreva trovare una strada alternativa alla celebrazione delle udienze, normalmente caratterizzate da forme di contatto, se non assembramento vero e proprio, che erano assolutamente da evitare e che venivano, in quel frangente storico, del tutto vietate.

E così, se da un lato il Governo emanava i primi provvedimenti emergenziali analizzati, dall'altro la DGSIA informava e metteva a disposizione degli operatori della giustizia gli applicativi ministeriali SKYPE for Bisiness e Microsoft Teams, propendendo poi per quest'ultimo, in ragione delle maggiori implementazioni e potenzialità tecniche.

Contestualmente gli uffici giudiziari ordinari di merito, ad iniziare da Pavia e Genova, si sono organizzati stipulando protocolli con il Consiglio dell'ordine al fine di disciplinare – per la prima volta in assoluto – la celebrazione delle udienze direttissime da remoto, ossia con il giudice ed il cancelliere in Tribunale, collegati sul Teams; con l'arrestato collegato a sua volta dalla camera di sicurezza e/o dal carcere, assistito da personale di polizia giudiziaria; con il difensore collegato dal suo studio legale (fermo restando che questi può scegliere di presenziare all'udienza in tribunale o di collegarsi, unitamente al proprio assistito, dal luogo in cui questi si trovava).

Quei primi uffici, sono stati poi seguiti da altri e anche più grandi uffici giudiziari (Milano e Napoli, per esempio), fino a quando, anche il CSM, nelle linee guida adottate, ha indicato la strada della celebrazione delle udienze da remoto nei procedimenti per la convalida dell'arresto e/o delle direttissime, previa eventuale stipula di un protocollo condiviso tra gli uffici giudiziari e il consiglio dell'ordine degli avvocati e la camera penale, come quella da seguire, almeno nella fase dell'emergenza sanitaria, essendo l'unica in grado di evitare il tipico assembramento delle udienze e di assicurare, unitamente alle altre forme di organizzazione (quali, per esempio, il lavoro agile, applicato – per quanto possibile e con tutte le limitazioni del caso – anche agli stessi cancellieri) quel distanziamento sociale, che nei luoghi pubblici che sono rimasti in attività, è assolutamente fondamentale.

Su questa scia si sono infatti mossi molti capi degli uffici giudiziari che hanno adottato, nella fase 1 – che è quella in essere - una serie di decreti, tutti funzionali a predisporre forme di contenimento del contagio, disciplinando l'organizzazione degli uffici giudiziari, con riferimento agli affari che vanno necessariamente trattati in questa fase.

Ebbene, la celebrazione delle udienze di convalida su Teams, ma anche le notifiche telematiche degli avvisi, comprese quelle all'imputato, effettuate presso i difensori con PEC; l'utilizzo del sistema SNT in tutti gli uffici giudiziari, anche senza necessità del decreto non regolamentare; la diffusione dell'altra PEC di sistema (TIAP-document@) in uffici giudiziari – quali gli uffici minorili – che non sono neanche dotati di TIAP, rappresentano un passo in avanti, quasi un salto a “galoppo” verso il processo penale telematico, che stentava, prima della pandemia, a prendere forma compiuta. Nessuno, prima dell'emergenza da COVID-19 avrebbe immaginato che le udienze penali potessero celebrarsi quasi integralmente da remoto, perchè, se è pur vero che gli imputati detenuti possono partecipare (in alcuni casi devono partecipare) in videocollegamento, è altrettanto innegabile che questo non accadeva per le convalide degli arresti e fermi, o con riferimento al difensore collegato dal suo studio.

Se il collegamento da remoto è stato realizzato per gli imputati detenuti e per il difensore, che possono dunque partecipare all'udienza, trovandosi in luoghi diversi dagli uffici giudiziari (il difensore anche presso il suo studio), pur con la necessità, con riferimento all'imputato a chè accanto a questi vi sia l'ufficiale di pg (della polizia penitenziaria se l'imputato si trovi detenuto in carcere e si colleghi da lì; della Polizia di Stato o dei Carabinieri, se si trovi presso le loro camere di sicurezza), esso non è tuttavia – allo stato della normativa attuale – possibile anche per il giudice e il cancelliere.

Ostano a questa prospettiva alcuni limiti di fondo:

  • la circostanza che il magistrato penale (giudice e pubblico ministero) non è munito di firma digitale, di cui è invece dotato il giudice civile, e non può quindi sottoscrivere digitalmente gli atti, dovendo farlo di suo pugno sull'atto cartaceo;
  • la difficoltà ad estendere, senza una norma che lo preveda, anche al magistrato penale il deposito digitale degli atti (non a caso, per questo periodo emergenziale, le linee guida del CSM hanno prospettato – ma solo a rigore nella trasmissione degli atti urgenti tra gli uffici giudiziari del tribunale e della procura, e previ protocolli tra gli stessi, e non dunque con riferimento a tutti gli atti, compresi quelli che abbiano rilevanze ed effetti esterni, quali per esempio i provvedimenti di applicazione della misura cautelare o di revoca delle stesse) così come è invece previsto per il civile, con la conseguenza che l'atto originale dovrà essere “fisicamente” depositato, e se esso abbia rilevanza esterna, anche nei termini perentori previsti dalla legge (e non dunque anticipando nei termini per mail il provvedimento sottoscritto e scansionato, e poi depositandolo non appena possibile o comunque al termine dell'emergenza, come invece, stando alle linee guida del CSM, si può fare per la trasmissione degli atti urgenti tra gli uffici del tribunale e della procura, che abbiano sottoscritto un protocollo per disciplinare queste modalità di comunicazione);
  • la circostanza che la rete RUG, ossia la rete degli uffici giudiziari (che consente l'accesso al SICP, al casellario e più in generale a tutti i dati contenuti nella rete giustizia) è consultabile sono dagli uffici giudiziari e non è accessibile all'esterno, per esempio, da casa, e questo sia per i magistrati, che – soprattutto - per i cancellieri).

Fino a quando il legislatore non prevederà una norma che consenta la firma digitale ed il deposito digitale degli atti, non sarà possibile per il giudice, il pubblico ministero e il cancelliere collegarsi da remoto nella celebrazione delle udienze o depositare da remoto atti di “rilevanza esterna”: se e quando interverranno disposizioni di questo tipo – la bozza della legge di conversione contempla forme di deposito a distanza, sulle quali è tuttavia molto accesa la discussione, come anche sulla celebrazione delle udienze da remoto, che vede gli ordini degli avvocati profondamente contrari – la strada per il processo telematico nel penale sarà a quel punto definitivamente percorsa; fino a quel momento, dovrà continuarsi a parlare di un embrione di processo telematico penale, non ancora del tutto sviluppatosi.

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