L’accesso civico generalizzato è esercitabile con riguardo al settore dei contratti pubblici
28 Aprile 2020
Una lettura coordinata e funzionale dell'art. 53 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 bis, comma 3, d.lg. n. 33/2013 evidenzia che il disposto dell'art. 5 bis, comma 3, cit. fa riferimento, nel limitare il diritto di accesso generalizzato, a “specifiche condizioni, modalità e limiti” ma non a intere materie, sicché resterebbe immotivata l'esclusione dell'accesso generalizzato al settore dei contratti pubblici, atteso che entrambe le discipline di cui al d.lgs. n. 50/2016 e al d.lgs. n. 33/2013 mirano all'attuazione dello stesso, identico principio di trasparenza ricavabile direttamente dalla Costituzione. L'accesso civico generalizzato, infatti, da un lato è soggetto a limitazioni di ordine esclusivamente oggettivo - tali per cui ove non si ricada in una “materia” esplicitamente sottratta, possono esservi soltanto “casi” in cui sussistono limitazioni, modalità e limiti - e, dall'altro, proprio nel settore degli appalti, è diretto a rafforzare la trasparenza amministrativa come strumento di prevenzione e contrasto alla corruzione, da implementarsi sia prima sia dopo l'aggiudicazione. Conseguentemente, a fronte di un'istanza di accesso agli atti di una procedura negoziata, formulata ai sensi degli art. 53, d.lgs. 50/2016, e 22 e ss., l. 241/1990, devono essere escluse dall'ostensione solamente quelle informazioni che costituiscono, secondo comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, salvo che non siano necessarie per la difesa in giudizio a favore dell'impresa ricorrente. |