Sui limiti alla rimodulazione dell'offerta in sede di verifica dell'anomalia

29 Aprile 2020

Nell'ambito del giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta svolto successivamente all'annullamento dell'aggiudicazione, è consentita la presentazione di ulteriori giustificazioni e compensazioni, ma non è possibile rimodulare le voci di costo al solo scopo di “far quadrare i conti”, ossia per superare le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo, pur mantenendo fermo l'importo finale.

Il caso. Una società, partecipante ad una gara per l'affidamento di servizi di manutenzione di impianti elettrici, impugnava il provvedimento di aggiudicazione, lamentando l'inidoneità dell'offerta dell'aggiudicataria a garantire i trattamenti salariali minimi previsti per le prestazioni oggetto dell'appalto.

Il ricorso veniva accolto, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della stazione appaltante, da adottare all'esito di un nuovo procedimento di verifica dell'anomalia. All'esito di questo nuovo procedimento, veniva confermata l'aggiudicazione della gara in favore dell'originaria aggiudicataria.

L'aggiudicazione veniva nuovamente impugnata innanzi al Tar, che accoglieva il ricorso, ritenendo che l'impresa avesse compiuto una vera e propria rimodulazione complessiva dell'offerta, in violazione del principio di par condicio tra i concorrenti.

Per ottenere la riforma della sentenza proponeva appello l'aggiudicataria, rappresentando che l'annullamento della prima aggiudicazione per incongruità del costo della manodopera costituiva sopravvenienza di fatto idonea a giustificare nuove stime dei costi rispetto a quelli articolati nell'offerta originaria.

La soluzione. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, evidenziando, in primo luogo, che la sentenza di annullamento dell'aggiudicazione non opera alla stregua di una sopravvenienza tale da giustificare la rimodulazione dell'offerta, giacché essa non incide sulla procedura di gara se non ripristinando la situazione in cui si era al momento dell'adozione dell'atto viziato.

Nell'ambito del giudizio di anomalia dell'offerta svolto successivamente all'annullamento dell'aggiudicazione, secondo il Collegio, è ammessa la presentazione di ulteriori giustificazioni e compensazioni, ma non è possibile rimodulare le voci di costo senza alcuna motivazione e al solo scopo di “far quadrare i conti”, ossia per superare le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo, pur mantenendo fermo l'importo finale.

Tali considerazioni si spiegano in quanto il sub procedimento di verifica dell'anomalia è funzionale a verificare la serietà dell'offerta già formulata e non a riparametrare l'offerta alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla stazione appaltante. Diversamente opinando, si finirebbe per violare il principio della par condicio tra i concorrenti.

Nel caso di specie, osserva il Consiglio di Stato, l'aggiudicataria aveva aumentato il costo medio della manodopera, ma correlativamente diminuito tutte le altre voci di costo componenti l'offerta, senza peraltro dare atto di circostanze tali da giustificare una diversa modulazione della stessa.

In particolare, il Collegio sottolinea che l'aggiudicataria, in qualità di gestore uscente, era ben consapevole, al momento della formulazione dell'offerta, dei costi del servizio e, quindi, non era plausibile che si fosse accorta di aver sovrastimato alcuni prezzi solo in seguito all'annullamento dell'aggiudicazione, essendo di contro evidente che la stessa aveva cercato di compiere una vera e propria rimodulazione complessiva dell'offerta, volta superare a posteriori le criticità presenti in quella originariamente formulata, in violazione del principio di par condicio tra i concorrenti.

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