Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria anticipa la possibilità delle udienze da remoto previste nel d.l. n. 119/2018
30 Aprile 2020
Con le “Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze” il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha stabilito i binari nei quali i Presidenti delle Commissioni Tributarie si possono muovere per adottare le linee guida vincolanti con cui dare seguito alle previsioni dell'art. 83 del dl n. 18/2020, per quanto applicabili anche alle liti con il fisco, come stabilito dal comma 21 del medesimo articolo. Particolare rilievo assume l'invito ai Presidenti a promuovere la trattazione, sia d'urgenza che ordinaria, delle udienze durante il periodo emergenziale utilizzando gli applicativi per la connessione remota, che, assicura la nota del Consiglio, verranno messi a breve a disposizione da parte della Direzione della Giustizia Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dopo l'adozione delle dovute regole tecniche.
In particolare, il Consiglio di Presidenza, nel ribadire che lo svolgimento dell'udienza da remoto deve, in ogni caso ed ovviamente, avvenire con le modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, comincia ad anticipare i contenuti operativi che saranno parte del decreto delle regole tecniche in corso di emanazione, precisando che:
Per gli ulteriori dettagli occorrerà attendere il decreto delle regole tecniche, il quale si dovrà anche preoccupare di integrare la norma del d.l. n. 119/2018 in tema di udienze a distanza, inserendo la possibilità che esse possano essere attivate ad iniziativa del collegio decidente e che anche i giudici dello stesso possano partecipare da remoto. Ciò in quanto l'attuale testo del decreto prevede unicamente che “La partecipazione delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, puo' avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione …”, presupponendo, pertanto, che solo tali soggetti possano chiedere la tipologia telematica di svolgimento, mentre l'aula di udienza per i giudici rimarrebbe quella della sede fisica della Commissione Tributaria. |