Con il voto di fiducia della Camera di venerdì 24 aprile il Parlamento ha convertito in legge (legge 24 aprile 2020, n. 27, in G.U. n. 110/2020) , con modificazioni, il decreto legge “Cura Italia” recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.Tre le novità più significative per il mondo della giustizia: sospensione delle espropriazioni immobiliari sulla prima casa, maggiore facilità per l'avvocato di raccogliere la procura alle liti e incontri di mediazione in videoconferenza, incontri tra genitori e figli in spazi neutri tramite collegamento da remoto.
Sospensione dell'espropriazioni sulla abitazione principale. La prima novità riguarda il processo esecutivo ed è contenuta nell'art. 54 ter che dispone la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa del debitore per sei mesi.
Secondo la nuova norma «al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore».
Procura alle liti. La seconda novità attiene alle modalità di raccolta da parte dell'avvocato della sottoscrizione del cliente sulla procura alle liti.
Il problema nasce dal fatto che la sottoscrizione della procura alle liti deve essere autenticata dall'avvocato che, però, in questo momento è in difficoltà a incontrare “fisicamente” il cliente in ragione del rispetto delle misure di distanziamento (e a prescindere dal fatto che l'incontro avvocato- cliente per il conferimento di un incarico, diciamo così, non differibile possa integrare quello stato di necessità richiesto dal modello di autocertificazione da compilare per gli spostamenti).
A tal proposito, il comma 20-ter dell'art. 83 provvede a inserire una disciplina speciale per la sottoscrizione della procura nei procedimenti civili destinato ad operare fino alla cessazione delle misure di distanziamento.
Orbene, «nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia».
Prima di tutto questa norma chiarisce, ove servisse, che, fuori da questa ipotesi, l'avvocato non può certamente autenticare le sottoscrizioni apposte aliunde e inviate per scansione dalla parte.
In secondo luogo, la norma fa nascere il dilemma di che cosa dovrebbe certificare l'avvocato apponendo la sua firma digitale: a mio avviso nulla (non potendo certificare null'altro se non il rispetto della “procedura di invio” nel senso che gli è arrivata una mail con due file scansionati: una procura e un documento di identità).
Sarà questo il motivo, forse, per cui il legislatore si è mostrato “pudico” non richiedendo una attestazione secondo la formula in uso “Visto per autentica” o similare.
Mediazione in video-conferenza. La terza novità persegue lo scopo di potenziare il ricorso alla mediazione che in questo momento può giocare un ruolo fondamentale a fronte della situazione della giustizia con particolare riferimento alla gestione del contenzioso in qualche modo collegato all'emergenza COVID-19 (come ci ha ben ricordato Paola Lucarelli nell'intervista La mediazione come speranza anche per superare l'emergenza che abbiamo pubblicato nell'edizione di lunedì 20 aprile).
Ebbene, nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.
Il senso della disposizione è consentire lo svolgimento dell'attività di mediazione che, diversamente, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 sarebbe stata sospesa in virtù del comma 20 (sono «sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»).
Successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza.
Qualcuno potrebbe chiedersi in che cosa consista la novità apportata dalla disposizione dal momento che il d.lgs. n. 28/2010 già prevedeva la possibilità per gli organismi di mediazione di svolgere la mediazione in via telematica.
La novità potrebbe consistere nella possibilità utilizzare un sistema di videoconferenza e non necessariamente una piattaforma telematica rispetto alla quale il Ministro aveva indicato le caratteristiche in una sorta di regolamento tecnico.
Naturalmente si potrà ricorrere a sistemi di videoconferenza che garantisca il rispetto delle norme sulla privacy : a tal fine, il consenso delle parti al sistema di videoconferenza non può avere effetto sanante per eventuali mancanze del software, ad esempio, alle regole della privacy by desing e by defalut.
Aspetto molto delicato cui gli organismi dovranno fare molta attenzione proprio per evitare che possano poi nascere controversie sul rispetto della normativa privacy.
Inoltre, i sistemi dovrebbero comunque garantire la riservatezza delle comunicazioni onde evitare che per la (maggiore) facilità con la quale la riservatezza potrebbe essere violata (a tal fine il consenso all'uso non può, a mio avviso, implicitamente valere a deroga della riservatezza (che, va ricordato, è uno dei pilastri della mediazione).
Certificazione delle firme in mediazione. Come nel caso della procura alle liti, le regole di distanziamento sociale pongono problemi operativi anche nella mediazione specialmente quando il mediatore deve redigere il verbale (qualunque contenuto esso possa avere).
Ed infatti, come potrebbe il mediatore “autenticare” le sottoscrizioni (come richiesto espressamente dal d.lgs. 2872010) se le parti non sono fisicamente davanti a lui?
Ebbene, «in caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione».
Qui resta da comprendere se l'espressione «dichiarare autografa la sottoscrizione» (come nel caso precedente della procura alle liti) equivalga alla certificazione (e, cioè, alla c.d. autentica minore) oppure ad un terzo genus (oltre all'autentica notarile per intendersi).
Per dare un senso al tutto si deve pensare che sia un terzo genus: ed infatti, se la dichiarazione di autografia della sottoscrizione fosse un'autentica minore, allora il legislatore avrebbe potuto più semplicemente dire che il mediatore autenticava a distanza (come previsto in default dal d.lgs. 28/2010).
Certo resta anche qui il dubbio di come l'avvocato possa essere in qualche modo “certo” dell'autografia del cliente in mediazione (che, per incidens, potrebbe non avere mai incontrato prima, anzi non averlo mai incontrato visto il momento)
Inoltre, «il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».
Ne deriva che il legislatore – cogliendo l'occasione dell'emergenza – ha definitivamente superato uno dei più grandi ostacoli alla mediazione a distanza consistito, come abbiamo visto, nell'impossibilità di far sottoscrivere il verbale alle parti personalmente dinnanzi al mediatore che era onerato della certificazione delle sottoscrizioni.
Resta che questa previsione conferma a contrario un'altra affermazione: il mediatore non può “certificare l'autografia” delle sottoscrizioni (neppure quelle apposte in via digitale) a distanza.
Arbitrato rituale e termini. La terza novità è la scelta del legislatore di estendere anche “alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge e agli arbitrati rituali” le disposizioni di cui all'art. 83 (termini “processuali”, udienze da remoto e trattazione scritta) pur nei limiti della compatibilità.
Orbene, con riferimento all'arbitrato occorre mettere in evidenza come la norma: a) molto probabilmente sarà utilizzata come argomento a sostegno della natura c.d. giurisdizionale dell'arbitrato (rituale); b) le parti potranno sempre derogare alla disciplina legale provvedendo in autonomia alla disciplina delle regole processuali prevedendo forme di svolgimento delle udienze arbitrali compatibili con le misure di distanziamento sociale.
Incontri genitori – figli in spazi neutri – La quarta novità più significativa è senz'altro la previsione del comma 7-bis dell'art. 83.
In base alla norma «salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Socio assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità che saranno individuate dal responsabile del Servizio Socio assistenziale, e comunicate al giudice precedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi».
(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)