Il TAR Lazio fraintende la CGUE sul limite quantitativo al subappalto?

Redazione Scientifica
28 Aprile 2020

È legittima l'esclusione disposta nei confronti di un concorrente che abbia dichiarato di ricorrere a lavoratori autonomi (nella misura del 50%) per effettuare il 60% delle prestazioni oggetto di gara, in violazione della disciplina imposta in materia di subappalto.

È legittima l'esclusione disposta nei confronti di un concorrente che abbia dichiarato di ricorrere a lavoratori autonomi (nella misura del 50%) per effettuare il 60% delle prestazioni oggetto di gara, in violazione della disciplina imposta in materia di subappalto.

Sono, infatti, compatibili con il diritto euro-unitario eventuali limiti imposti dalla normativa nazionale diversi da quello del 30% delle prestazioni subappaltabili espressamente censurato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, dal momento che essa non ha escluso che il legislatore nazionale possa individuare comunque un limite al subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo.

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