Cassazione: legittima la clausola che esclude il rimborso delle spese legali quando è l'assicurato a scegliere il proprio difensore

Ilaria Oberto Tarena
04 Maggio 2020

E' compatibile con l'art. 1917, comma 3, c.c. la clausola che escluda il rimborso delle spese di lite sostenute dall'assicurato nel caso in cui l'assicurato scelga autonomamente il proprio difensore non avvalendosi del patto di gestione della lite?
Il caso

La ricorrente (un medico odontoiatra) era stata convenuta in giudizio per il risarcimento dei danni da responsabilità professionale medica in relazione agli esiti di un trattamento ortodontico.

Nel giudizio di primo grado, la convenuta aveva chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice per esserne manlevata e aveva inoltre richiesto che la propria compagnia fosse condannata anche al rimborso delle spese della propria difesa tecnica. Sia il giudice di primo grado sia il giudice d'Appello avevano rigettato la richiesta di rimborso delle spese di lite.

Col ricorso per cassazione, la ricorrente sosteneva che la Corte d'Appello avesse errato nel ritenere compatibile con l'art. 1917, comma 3, c.c. la clausola che prevede l'esclusione del rimborso delle spese lite del legale scelto autonomamente dall'assicurato.

Secondo la ricorrente, tale clausola sarebbe stata invece nulla in quanto contrastante con l'art. 1917, comma 3, c.c., norma inderogabile ai sensi dall'art. 1932 c.c.,

A sostegno di tale tesi, la ricorrente richiamava la sentenza Cass. civ., 17 novembre 1976, n. 4276 e affermava che perché possa affermarsi la validità di detta clausola occorrerebbe previamente accertare se la società abbia o meno esercitato la facoltà di gestire in via esclusiva la lite, posto che, solo nel primo caso, la compagnia assicurativa potrebbe rifiutarsi di rimborsare le spese di lite sostenute direttamente dall'assicurato.

La questione

Il patto di gestione della lite è compatibile con quanto previsto dall'art. 1917, comma 3, c.c.?

Inoltre, è compatibile con l'art. 1917, comma 3, c.c. la clausola che escluda il rimborso delle spese di lite sostenute dall'assicurato nel caso in cui l'assicurato scelga autonomamente il proprio difensore non avvalendosi del patto di gestione della lite?

Le soluzioni giuridiche

A) COMPATIBILITA' DEL PATTODI GESTIONE DELLA LITE CON L'ART. 1917, COMMA 3 C.C.

Si rammenta che il comma 3 dell'art. 1917 c.c. prevede che «Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse».

Poiché l'art. 1917 c.c. rientra tra le norme inderogabili, così come previsto dall'art. 1932 c.c., occorre chiedersi se sia legittimo il patto con cui l'assicuratore si riservi la facoltà di gestire la lite nell'interesse dell'assicurato e possa pertanto scegliere anche il difensore di quest'ultimo obbligandosi a rimborsare l'assicurato delle spese legali.

La questione in oggetto non era, in realtà, nuova per la Suprema Corte, essendo già stata affrontata in passato.

Invero, la Cassazione aveva già affermato che «il patto con cui l'assicuratore assume la gestione della lite configura un negozio atipico, ma è accessorio al contratto di assicurazione e rappresenta un mezzo attraverso il quale viene data esecuzione al rapporto assicurativo. In particolare, il patto di gestione della lite costituisce una lecita modalità di adempimento sostitutiva dell'obbligo di rimborso delle spese di resistenza posto dall'art. 1917, comma 3, c.c (Cass. civ., sez. III, 17 novembre 1994, n. 9744; Cass. civ. n. 14107/2019).

Con la ordinanza n. 4202/2020, la Corte di Cassazione conferma il predetto orientamento giurisprudenziale e ribadisce la compatibilità del patto di gestione della lite con l'art. 1917, comma 3, c.c. «dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio».

B) COMPATIBILITA' CON L'ART. 1917, COMMA 3 C.C. DELLA CLAUSOLA CHE NEGA IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI ALL'ASSICURATO CHE ABBIA SCELTO IL PROPRIO DIFENSORE

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione affronta invece per la prima volta una ulteriore questione, ovvero si interroga sulla compatibilità con l'art. 1917, comma 3, c.c. della clausola che preveda l'esclusione del rimborso delle spese legali per l'assicurato che scelga di non avvalersi del patto di gestione della lite, individuando autonomamente il proprio difensore.

La Suprema Corte ha ritenuto di poter estendere tale giudizio di compatibilità con l'art. 1917, comma 3, c.c. anche a tale clausola.

La Corte di Cassazione specifica infatti che il diniego di rimborso da parte dell'assicuratore diviene giustificato ove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale.

La Corte di Cassazione ha quindi sostenuto che: «In presenza di una polizza assicurativa con patto di gestione della lite e previsione del rimborso delle spese legali c.d. di resistenza sostenute dall'assicurato, deve considerarsi valida la clausola contrattuale che escluda il suddetto rimborso laddove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla compagnia assicuratrice».

Secondo la Cassazione, benché sia legittima la scelta dell'assicurato di scegliere il proprio difensore, qualora l'assicurato non acconsenta alla nomina del difensore individuato dall'assicuratore, egli perderà il diritto ad ottenere il rimborso delle spese legali.

C) L'ORIENTAMENTO CHE AFFERMA INVECE LA NULLITA' DELLA CLAUSOLA CHE NEGA IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI ALL'ASSICURATO CHE ABBIA SCELTO IL PROPRIO DIFENSORE

Per completezza, occorre esporre anche un altro orientamento, che sostiene invece che, anche in presenza di un patto di gestione della lite, l'assicurato avrebbe pur sempre diritto a scegliere il proprio legale e conseguentemente graverebbe sull'assicuratore in ogni caso l'obbligo di sostenere le spese legali.

Si tratta in sostanza dell'orientamento esposto dalla ricorrente nel ricorso per cassazione deciso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4202/2020.

Tale orientamento si fonda sull'art. 1917, comma 3, c.c. Siffatta norma, di carattere genere e non derogabile ai sensi dell'art. 1932 c.c., si applicherebbe quindi anche in presenza di un patto di gestione della lite, con la conseguenza che l'assicuratore sarebbe tenuto a pagare il legale dell'assicurato anche quando il professionista non sia tra quelli indicati dall'assicuratore.

Il menzionato orientamento fa leva sulla circostanza che ladifesa dell'assicurato si svolge anche nell'interesse dell'assicuratore e pertanto quest'ultimo non potrebbe mai sottrarsi al pagamento delle spese sostenute dall'assicurato per resistere.

L'ulteriore conseguenza di questo orientamento sarebbe la nullità di ogni pattuizione contrattuale che preveda la perdita per l'assicurato del diritto ad ottenere il rimborso delle spese legali da parte dell'assicuratore, in quanto in contrasto con l'art. 1917 c.c. che è norma imperativa ed inderogabile.

In questo senso si è espresso il Tribunale di Napoli, sez. XI civ., con la sentenza n. 7080 del 13 maggio 2014 statuendo che: «Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato coinvolge anche l'interesse dell'assicuratore poiché è volta all'accertamento dell'esistenza o meno del proprio obbligo indennitario e, per questo motivo, l'art. 1917 comma 3 c.c. stabilisce che le spese sostenute dal convenuto per resistere al danneggiato che abbia instaurato contro di lui un giudizio siano a carico dell'assicuratore. Tale disposizione non può essere derogata dall'autonomia privata se non in senso più favorevole al danneggiato e non fornisce alcuna distinzione tra il caso in cui l'assicurato venga difeso da un proprio avvocato di fiducia e quello in cui affidi la gestione della lite alla sua impresa assicuratrice.

Deve, quindi, considerarsi come non apposta la clausola negoziale con cui si stabilisca che l'assicuratore non riconosce al cliente le spese per i legali che non siano da essa stessa designati».

Osservazioni

In presenza di un patto di gestione della lite, è pienamente legittimo quindi il rifiuto dell'assicuratore di rimborsare le spese legali del difensore scelto autonomamente dall'assicurato.

Legittima rispetto all'art. 1917, comma 3, c.c. è quindi quella clausola che preveda la perdita per l'assicurato del diritto al rimborso delle spese legali qualora scelga di non avvalersi del patto di gestione della lite.

È

opportuno chiarire inoltre che, nell'ordinanza in commento, la Suprema Corte ha altresì aggiunto che: «E' ben vero infatti che, come argomentato in ricorso, a giustificare l'esclusione del rimborso delle spese legali non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l'assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell'assicurato».

Per negare quindi il rimborso delle spese di lite del difensore scelto dall'assicurato, non è quindi sufficiente la mera presenza nel contratto delle due clausole (patto di gestione della lite – patto di diniego del rimborso delle spese di lite conseguente alla violazione del patto di gestione della lite).

Dal caso concreto deve anche emergere la volontà dell'assicurazione di avvalersi del patto di gestione della lite e/o il rifiuto dell'assicurato di volerne beneficiare, nominando un legale che non è quello indicato dalla compagnia assicurativa.

Si evidenzia che, a fronte di ciò, la Suprema Corte ha poi dato atto che, nel caso oggetto di ricorso, la Corte d'Appello aveva accertato che l'assicurata aveva deciso di non avvalersi del patto di gestione della lite, nominando autonomamente il proprio legale.

È quindi del tutto legittima la scelta dell'assicurato di nominare un altro legale rispetto a quello indicato dall'assicuratore.

Tale scelta, del tutto legittima, ha comportato per l'assicurata la perdita del diritto al rimborso delle spese legali quale naturale conseguenza della violazione del patto di gestione della lite.

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