In G.U. il decreto che interviene su intercettazioni e giustizia
04 Maggio 2020
Ha trovato pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 111 del 30 aprile 2020) il decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020 recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”.
Intercettazioni. Il provvedimento, entrato in vigore già dal 1° maggio 2020, all'art. 1 interviene in materia di intercettazioni, stabilendo che la nuova disciplina si applicherà ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020, anziché a quelli iscritti dopo il 30 aprile 2020, come attualmente previsto.
Detenzione domiciliare e permessi. L'art. 2 del decreto legge va a modificare e integrare la disciplina penale relativa alla detenzione domiciliare e alla concessione dei permessi, prevedendo che nei casi di istanze presentate per detenuti per reati di mafia o terrorismo, l'autorità competente, prima di pronunciarsi, dovrà chiedere parere al Procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza e, per i detenuti ex art. 41-bis ord. pen., anche al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. I permessi, salvo esigenze di motivata ed eccezionale urgenza, non potranno essere concessi prima di 24 ore dalla richiesta degli stessi pareri, mentre per la detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ed il tribunale di sorveglianza dovranno decidere, rispettivamente, non prima di 2 e 15 giorni dalla richiesta dei suddetti pareri, anche in assenza di essi.
Sospensione dei termini processuali. L'art. 3 contiene le disposizioni integrative relative alla disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al d.l. n. 18/2020 e prevede che fino al 31 luglio 2020, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta, e' autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze ex art. 415-bis, c.3, c.p.p.. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali.
Amministrativo. L'art. 4 contiene le disposizioni in materia di giustizia amministrativa prevedendo che, decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a 5 giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza.
Giustizia contabile. L'art. 5 contiene invece, le disposizioni in materia, di giustizia contabile stabilendo che il pubblico ministero può avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei conti da emanarsi ex art. 20-bis d.l. 179/2012 (conv. l. n. 221/2012), nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità. |