Diffusione Covid in ambiente di lavoro: il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile del reato di epidemia colposa ex art. 40 cpv. c.p.

Alice Falconi
04 Maggio 2020

La diffusione dell'infezione da Covid-19 sull'intero territorio nazionale ed il propagarsi del contagio all'interno di numerose strutture ospedaliere e di residenze per anziani, ha indotto diverse Procure della Repubblica ad avviare numerose indagini per omicidio colposo ed epidemia colposa, in capo ai legali rappresentanti delle strutture
Premessa

La diffusione dell'infezione da Covid-19 sull'intero territorio nazionale ed il propagarsi del contagio all'interno di numerose strutture ospedaliere e di residenze per anziani, ha indotto diverse Procure della Repubblica ad avviare numerose indagini per omicidio colposo ed epidemia colposa, in capo ai legali rappresentanti delle strutture.

Ebbene, il presente contributo si prefigge di approfondire le questioni interpretative in ordine alla natura ed agli elementi strutturali del reato di epidemia dolosa, di cui all'art. 438 c.p. nonché della correlata fattispecie colposa, exart. 452 c.p.

In particolare, poi, verrà esaminata la possibilità di ascrivere al datore di lavoro e al legale rappresentante di una società la responsabilità per il reato di epidemia colposa, qualora abbia omesso di adottare le misure precauzionali finalizzate ad evitare il propagarsi del contagio da Covid-19, all'interno degli ambienti di lavoro.

I tratti distintivi del reato di epidemia

Tra i delitti contro l'incolumità pubblica, descritti nel Titolo VI del Codice Penale, Capo II, è ricompreso quello di epidemia, di cui all'art. 438 c.p., a mente del quale è punito con l'ergastolo chiunque, mediante la diffusione di germi patogeni, cagiona una epidemia.

Benché non vi sia un espresso richiamo legislativo alla nozione di disastro, diversamente dalle fattispecie di cui al Capo I del Titolo VI, in chiave sistematica è possibile ricondurre le figure delittuose di cui al Capo II (e le corrispondenti ipotesi colpose previste dall'art. 452 c.p.) ad un modello “atipico” di disastro, quale, per quello che qui interessa, quello sanitario, essendo, la fattispecie in esame, caratterizzata da diffusività del danno e indeterminatezza dei destinatari, requisiti tipici delle fattispecie di disastro normativamente previste, nonché da un trattamento sanzionatorio omogeneo.

Il testo originario della norma prevedeva, al secondo comma, l'inasprimento del trattamento sanzionatorio per l'ipotesi in cui dal fatto sia derivata la morte di più persone, stabilendo, per tale fattispecie aggravata, la pena di morte. Con l'abolizione di quest'ultima, la pena prevista resta quella dell'ergastolo, privando, di fatto, di rilevanza pratica la fattispecie aggravata.

Il reato in esame, come suggerito dal dato letterale, è un reato comune, potendo essere commesso da chiunque ed è posto a tutela della salute pubblica, considerata quale insieme di condizioni di igiene e sicurezza della vita, dell'integrità fisica e della salute della collettività, interesse costituzionalmente garantito dall'art. 32 della Costituzione.

Se per un verso, infatti, l'epidemia reca un danno diretto ai soli soggetti colpiti dal germe patogeno, per altro verso, il legislatore ha voluto tutelare la collettività da una fonte di pericolo in grado di coinvolgere un numero indeterminato di soggetti.

Del resto, l'etimo della parola, dal greco epi demos, letteralmente "sul popolo", da intendersi "esteso sul popolo", suggerisce la definizione di "epidemia" quale malattia contagiosa che colpisce contemporaneamente gli abitanti di una città o di una regione.

Secondo l'accezione accreditata dalla scienza medica, per epidemia si intende ogni malattia infettiva o contagiosa suscettibile, per la propagazione dei suoi germi patogeni, di una rapida ed imponente manifestazione in un medesimo contesto e in un dato territorio, colpendo un numero di persone tale da destare un notevole allarme sociale ed un correlativo pericolo per un numero indeterminato di individui.

Più ristretta e circoscritta appare, invece, la nozione giuridica di epidemia, in quanto il legislatore, con la locuzione "mediante la diffusione di germi patogeni", ha inteso circoscrivere la punibilità alle sole condotte caratterizzate da determinati percorsi causali.

La condotta materiale idonea ad integrare il reato in commento consiste, invero, nella diffusione, con qualsiasi modalità, di germi patogeni; che può avvenire, quindi, a titolo esemplificativo, attraverso lo spargimento in terra, in acqua o in aria, in sostanze alimentari, in luoghi chiusi o aperti, oppure ancora mediante la liberazione di animali infetti, la messa in circolazione di portatori di germi o di cose provenienti da malati, l'inoculazione di germi a determinati individui, lo scarico di rifiuti in acqua ecc.

Nella categoria dei germi patogeni, oggetto della condotta materiale tipica, devono ricomprendersi i virus, i bacili, i batteri ed in generale tutti i microrganismi idonei a cagionare o a trasmettere un morbo capace di diffondersi.

Si discute, poi, in dottrina, se il delitto in esame integri una fattispecie di reato di danno concreto per la salute pubblica, ovvero di pericolo concreto, connesso all'idoneità diffusiva del male.

Secondo la giurisprudenza, che ha accolto una soluzione “mista”, la materialità del delitto è costituita sia da un evento di danno, rappresentato dalla concreta manifestazione, in un certo numero di persone, di una malattia eziologicamente ricollegabile a quei germi patogeni, che da un evento di pericolo, rappresentato dalla ulteriore propagazione della stessa malattia, a causa della capacità di quei germi patogeni di trasmettersi ad altri individui.

È stato, così, affermato che, l'evento tipico del reato consiste in una malattia contagiosa che, per la sua spiccata diffusività, si presenta in grado di infettare, nel medesimo tempo e nello stesso luogo, una moltitudine di destinatari, recando con sé, in ragione della capacità di ulteriore espansione e di agevole propagazione, il pericolo di contaminare una porzione ancor più vasta di popolazione (Cass. pen., Sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014, Rv. 277791).

Sotto il profilo psicologico, il delitto in esame richiede il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di dar vita, mediante le modalità strumentali indicate dal legislatore, a un'epidemia, con la necessaria consapevolezza, in capo al reo, dell'efficacia patogenetica dei germi diffusi.

Secondo la più autorevole dottrina, accanto al dolo intenzionale, sarebbe configurabile anche il dolo eventuale, sul presupposto che la norma richiede l'intenzione di cagionare l'epidemia, ovvero il fine di provocarla.

Vi è poi la declinazione colposa della fattispecie in oggetto, stabilita dall'art. 452 c.p., che estende la punizione prevista per i reati contro la salute pubblica descritti negli articoli da 438 a 445c.p., ai casi in cui i fatti indicati da tali ultime norme siano commessi per colpa, graduandone la sanzione in proporzione alle corrispondenti fattispecie dolose.

Per i connotati della condotta di epidemia colposa si rimanda, integralmente, a quanto più sopra detto in relazione al delitto nella forma dolosa, con l'unica ovvia differenza che, ai fini dell'integrazione della stessa, sotto il profilo soggettivo, occorrerà la violazione di una regola cautelare di condotta (c.d. colpa generica), e/o di una regola espressamente prevista da “leggi, regolamenti, ordini o discipline” (c.d. colpa specifica).

Quanto ai rapporti con altri reati, pare a chi scrive che, il concorso con il reato di omicidio, sia nella fattispecie colposa che dolosa, non sia ammissibile, determinando una illegittima duplicazione della pretesa punitiva nei confronti dell'autore del reato.

Deporrebbe, a favore di questa tesi, il secondo comma dell'art. 438 c.p., che prevede proprio l'eventualità che dalla diffusione dell'epidemia derivi la morte di più persone. La mancata abrogazione di tale previsione, anche a seguito dell'abolizione della pena di morte, varrebbe unicamente a tipizzare la fattispecie, contemplando proprio, quale elemento costitutivo del reato, l'evento letale.

In considerazione di ciò, tale fattispecie, prima facie, sembrerebbe costituire un reato di natura complessa, dovendo, conseguentemente, ritenersi assorbita in esso la condotta di omicidio ed il relativo disvalore giuridico, rimanendo pertanto preclusa la possibilità di ritenere integrato il concorso con tale reato.

L'indagine sulla materialità della condotta

Un tema che merita particolare approfondimento è rappresentato dalla materialità della condotta.

Deve premettersi, sul piano generale, che la disciplina sulla causalità è spesso integrata dalla descrizione del meccanismo causale; ciò accade, in particolare, in quelle norme incriminatici che non si limitano a descrivere l'evento, ma indicano anche il percorso causale che può far ritenere integrato il fatto tipico di reato.

Tale è il caso del reato di epidemia, laddove il legislatore ha previsto che la fattispecie in parola può essere cagionata soltanto mediante la diffusione di germi patogeni, con la conseguenza che, il medesimo evento, a seguito di un percorso eziologico diverso, difetta di tipicità.

La dottrina maggioritaria nonché la giurisprudenza hanno infatti sottolineato che il fatto tipico previsto nell'art. 438 c.p. è modellato secondo lo schema dell'illecito a forma vincolata, in quanto, secondo il volere del legislatore, l'azione incriminata deve estrinsecarsi secondo una precisa modalità di realizzazione.

La conferma di tale interpretazione ermeneutica trova il suo fondamento nella relazione del Guardasigilli ai lavori preparatori del codice penale in cui veniva sottolineata, a giustificazione dell'introduzione di tale incriminazione e della gravità delle pene previste, "l'enorme importanza che ormai ha acquistato la possibilità di venire in possesso di germi, capaci di cagionare una epidemia, e di diffonderli...".

Va, tuttavia, affermato che la norma incriminatrice, pur prevedendo un percorso causale vincolato, non seleziona le condotte diffusive rilevanti e richiede, con espressione quanto mai ampia, che il soggetto agente procuri un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, senza individuare in che modo debba avvenire questa diffusione; occorrendo, unicamente, che tale diffusione sia capace di causare un'epidemia.

L'accento andrà dunque posto, oltreché sulle concrete modalità della condotta, sulla idoneità delle stesse alla causazione dell'epidemia.

Un interessante spunto riflessivo, su questo tema, viene offerto da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, pronunciatasi sul caso di un soggetto sieropositivo che era accusato del reato di epidemia, per aver trasmesso, a diverse donne con le quali aveva intrattenuto dei rapporti sessuali, il virus dell'HIV (Cass. pen., Sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014).

Nella motivazione, il Supremo Consesso respingeva il ricorso del Procuratore Generale che aveva impugnato la sentenza nella parte in cui confermava la statuizione assolutoria dell'imputato dal reato di epidemia.

In particolare, il giudice di primo grado aveva escluso la configurabilità del reato rilevando che, nel caso in esame, si era in presenza di un cluster epidemico (ossia di un'aggregazione di casi di infezione collegati tra loro in una determinata area geografica e in un determinato periodo) e non invece di un'epidemia.

La Corte d'Assise d'Appello, diversamente opinando, aveva posto l'accento sull'asserito difetto del percorso causale tipico, ritenendo che il contagio umano, ossia quello che si realizza mediante il contatto fisico con le vittime, non poteva essere ricondotto alla nozione normativa di diffusione, che presuppone – invece - la separazione della materia contagiosa dal vettore.

Secondo la Corte territoriale, il reato, a forma vincolata, non ricomprendeva il contagio umano, ossia il contagio che prevede comunque l'intervento della mano umana, ma occorreva, invece, che l'autore avesse il possesso fisico di germi patogeni e che si rendesse responsabile non di singole condotte di trasmissione di agenti patogeni, ma dello spargimento di detti germi in un'azione finalizzata a colpire, nel modo più rapido e incontrollabile, una pluralità indeterminata di soggetti.

I giudici di legittimità censuravano l'assunto dei giudici di secondo grado secondo cui non poteva parlarsi di diffusione se non vi era un possesso di germi patogeni in capo all'autore, segnato da separazione fisica tra l'oggetto, quel che viene diffuso, e il soggetto, ossia chi diffonde. Secondo i giudici, la norma non impone questa relazione di alterità e non esclude che una diffusione possa aversi pur quando l'agente sia esso stesso il vettore dei germi patogeni.

Quel che difettava, diversamente, nel caso posto all'esame del Supremo Consesso, era, così come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, l'evento tipico dell'epidemia, connotato, come precisato dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, per diffusività incontrollabile all'interno di un numero rilevante di soggetti e quindi per una malattia contagiosa dal rapido sviluppo entro un numero indeterminato di soggetti e per una durata cronologicamente limitata (Cass.civ., Sez. unite, 11 gennaio 2008, n. 576, Rv. 600899).

Ebbene, ciò che si può dedurre dal precedente appena commentato, è che, tra le modalità della condotta idonee a diffondere i germi patogeni e ad integrare il reato, è ricompresa anche quella che avviene attraverso il contagio umano, che può realizzarsi mediante il contatto fisico delle persone.

La posizione della giurisprudenza sulla impossibilità di contestare il reato di epidemia colposa, ex art. 40 cpv. c.p., al datore di lavoro

Alla luce del quadro normativo ed interpretativo sopra descritto, la punibilità per il reato di epidemia appare circoscritta alle sole condotte che abbiano cagionato l'evento mediante la propagazione, volontaria o colpevole, di germi patogeni.

Il caso più eclatante che viene in mente è quello del c.d. “untore”, il quale, essendo portatore del virus, non ottemperi alle regole prescritte dai provvedimenti emergenziali ed in particolare alla quarantena domiciliare obbligatoria, diffondendo, con la propria condotta, il virus e cagionando in tal modo l'epidemia.

In questo senso, milita, del resto, il comma 6 dell'art. 4 del decreto legge n. 19, del 25 marzo 2020, contenente ulteriori “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, secondo cui, salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (art. 1, comma 2, lett. e), è punita ai sensi del Testo unico delle leggi sanitarie.

Di dubbia ammissibilità, invece, appare la contestazione di epidemia per l'omesso o l'inadeguato espletamento di attività specifiche precauzionali, che rientrano nei compiti propri del legale rappresentante delle società o del datore di lavoro (culpa in omittendo).

Per sciogliere il nodo interpretativo, occorre approfondire la disciplina dei reati omissivi c.d. impropri, nei quali l'individuo, titolare di una posizione di garanzia, il quale abbia violato un obbligo giuridico di attivarsi, è chiamato a rispondere del mancato impedimento dell'evento tipico della fattispecie commissiva, per effetto della c.d. clausola di equivalenza, contenuta nel secondo comma, dell'art. 40 c.p.

Anzitutto, deve affermarsi, con certezza, che il datore di lavoro o legale rappresentante della società è titolare di una posizione di garanzia, che discende dall'art. 2087 c.c., dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 81/2008 nonché dai contratti; tali fonti lo rendono garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro e/o dei terzi.

Così, infatti, la giurisprudenza di legittimità si è costantemente espressa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro: “in forza della disposizione di cui all'art. 2087 del cod. civ. il datore di lavoro è garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con la conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo a carico del lavoratore può essergli addebitato in ragione della previsione generale di cui all'art. 40 secondo comma del cod. pen. (ex plurimis, Cass. pen., Sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 12230, Rv. 231142).

Appurata la sussistenza della posizione di garanzia in capo al datore di lavoro, occorrerà, allora, interrogarsi sulla compatibilità tra la condotta tipica descritta dal reato di epidemia, connotata da un percorso causale vincolato (mediante la diffusione di germi patogeni) e la disciplina di cui all'art. 40 cpv. c.p., secondo cui, come detto, non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Sul punto si registrano alcune interessanti sentenze della Corte di legittimità, in particolare quella pronunciata dalla Sezione Quarta della Corte di Cassazione, n. 9133, del 12 dicembre 2017.

Il caso posto all'esame dei giudici del Supremo Consesso riguardava la contestazione di epidemia colposa elevata al direttore generale e procuratore speciale di una società deputata alla gestione dell'acquedotto civico, nonché al dirigente e responsabile del ciclo idrico integrato della predetta società, per avere cagionato, con colpa, la distribuzione per il consumo di acque per uso potabile pericolose per la salute pubblica, in quanto microbiologicamente contaminate da virus e batteri, così determinando l'insorgere di una epidemia nella popolazione locale, manifestatasi con infezioni gastroenteriche acute.

I giudici di primo grado giungevano ad affermare che le riscontrate omissioni nella gestione dell'acquedotto civico, nonché la colposa distribuzione di acqua infetta, integravano il connotato modale diffusivo a forma libera richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 438 c.p. e all'art. 452 c.p., comma 1, n. 2 e, conseguentemente, condannavano gli imputati alle pene di legge. La Corte territoriale, confermava tale pronuncia.

La Cassazione, adita dai ricorrenti, dopo aver analizzato nel dettaglio i tratti distintivi del reato in parola, respingeva l'assunto dei giudici di merito che, seguendo un indirizzo dottrinario del tutto minoritario, in contrasto con il dettato normativo, inquadravano la fattispecie di cui all'art. 438 c.p. e del correlato art. 452 c.p., comma 2, nella categoria dei c.d. "reati a forma libera e a mezzo vincolato".

Secondo l'opzione ermeneutica fatta propria dai giudici di cognizione, infatti, il legislatore, con la locuzione "mediante la diffusione di germi patogeni", avrebbe inteso solo demarcare il tipo di evento rilevante, ovvero le malattie infettive, e non già indicare una puntuale tipologia di condotta.

La Suprema Corte censurava tale ricostruzione interpretativa, che “risulta riduttiva in quanto finisce per disapplicare la predetta locuzione che rappresenta uno degli elementi essenziali della fattispecie; né può fondatamente ritenersi che l'espressione contenuta nell'art. 438 cod. pen. sia meramente pleonastica o addirittura tautologica”.

Il Supremo Consesso affermava, infatti, che l'art. 438 c.p. evocava, all'evidenza, una condotta commissiva a forma vincolata, che era di per sé incompatibile con il disposto dell'art. 40 c.p., comma 2, riferibile esclusivamente alle fattispecie di reato a forma libera.

Pertanto, considerato che l'imputazione della pubblica accusa si fondava sull'applicazione dell'art. 40, comma 2,c.p. in quanto veniva mosso un rimprovero a titolo di responsabilità per omesso impedimento dell'evento, doveva concludersi che la costruzione di detta contestazione risultava incompatibile con la natura giuridica del reato di epidemia.

La decisione della Corte è del tutto in linea con l'orientamento, ampiamente prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo cui i reati a forma vincolata sono incompatibili con la clausola di equivalenza di cui all'art. 40, cpv., c.p., che estende la punibilità soltanto di quelle fattispecie a forma libera o, altrimenti dette, causalmente orientate, ovvero a quelle la cui realizzazione prescinde dalla necessità che la condotta presenti determinati requisiti modali.

Stando così le cose, deve, pertanto, ritenersi inapplicabile la fattispecie di epidemia contestata in forma colposa ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., in quanto la clausola di equivalenza ivi contenuta e la responsabilità omissiva sono incompatibili con la natura giuridica del reato di epidemia.

Pertanto, al datore di lavoro od al legale rappresentante della società, che abbia omesso di adottare tutte le necessarie misure precauzionali, volte ad evitare il diffondersi del virus all'interno degli ambienti di lavoro e che, di conseguenza, abbia favorito la diffusione del Covid all'interno dell'azienda, cagionando una epidemia, non potrà essere ascritta una responsabilità ex artt. 40 cpv., 438 e 452 c.p.

Una sfera di impunità o vi è una diversa via per ascrivere la responsabilità del contagio da Covid al datore di lavoro?

Le considerazioni svolte non devono far pensare ad una sfera di impunità assoluta nei riguardi del datore di lavoro che si è reso responsabile della diffusione del Covid in azienda.

Infatti, qualora venisse accertata l'adozione di misure precauzionali insufficienti all'interno della struttura aziendale, il datore di lavoro, in caso di contagio da Covid di un dipendente o di un terzo, potrebbe essere chiamato a rispondere dei reati di lesioni o omicidio colposi, commessi con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Tuttavia, anche rispetto a tali fattispecie non sarà facile addivenire ad un'affermazione di responsabilità poiché andrà, anzitutto, dimostrata la sussistenza di una condotta omissiva colposa nonché di un nesso di causalità tra la stessa e il contagio da Covid.

A tal proposito è utile richiamare alcune sentenze della Suprema Corte che si sono pronunciate in situazioni astrattamente sovrapponibili a quelle che potrebbero riguardare i datori di lavoro nel caso di contagio da Covid nell'ambiente lavorativo.

In un caso affatto dissimile da quello che potrebbe riguardare ad esempio la responsabilità dei direttori delle RSA, l'accusa contestava all'imputato, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda Policlinico, l'omicidio colposo, per aver omesso di adottare tutte le misure tecniche per elidere o ridurre al minimo i rischi connessi alla presenza, nel nosocomio, del batterio della legionella, oltre a generica imprudenza, imperizia e negligenza (Cass. pen., Sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 7783).

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, ritenuta immune da censure la qualificazione giuridica del fatto e la ritenuta sussistenza del reato dal punto di vista oggettivo, confermava la sentenza assolutoria della Corte territoriale per mancanza dell'elemento soggettivo.

Se, infatti, non si dubitava della prevedibilità dell'evento naturalistico, essendo noto a tutti (e sicuramente a chi, essendo in possesso di una specifica professionalità, sia stato preposto alla guida di un'importante struttura sanitaria) il rischio di contrarre la legionellosi per alcune categorie di malati ricoverati in ospedale, non altrettanto poteva dirsi in ordine alla evitabilità dell'evento, che costituisce l'altro requisito della colpa.

L'impossibilità di eliminare completamente l'infezione da legionella dagli ospedali, l'enormità delle dimensioni e le particolari condizioni di vetustà del policlinico, non consentivano, nel caso di specie, di sostenere che l'imputato avrebbe potuto evitare il verificarsi dei casi di legionellosi nosocomiale mediante l'impiego dei metodi indicati nella sentenza di prime cure.

Allo stesso tipo di contestazione ex art. 589 c.p., si era proceduto nei confronti di soggetti che ricoprivano ruoli apicali e di direzione all'interno di una società farmaceutica perché, per colpa generica, consistita in imprudenza, negligenza, inosservanza delle regole della farmacopea ufficiale e della normativa ministeriale, nonché per colpa specifica (in particolare, per aver utilizzato plasma di provenienza illecita, o non certificata, o non sottoposto a screening e inviato in produzione sacche infette), cagionavano la morte di alcuni pazienti come conseguenza della contrazione dei virus HIV, HCV, HBV, causata dalla somministrazione, per esigenze terapeutiche, di emoderivati prodotti e messi in circolazione dalle aziende sopra indicate (Cass. pen., Sez. IV, 17 settembre 2015, n. 40952).

Da ultimo, non si possono omettere di citare i numerosi e tristemente noti processi ai datori di lavoro e direttori di stabilimento per i reati di omicidio e lesioni colpose ai danni di lavoratori che avevano contratto, nell'ambiente di lavoro, malattie asbesto correlate, derivanti dalla presenza di fibre di amianto.

Tra i più recenti, c'è il caso dell'impianto siderurgico ILVA, di Taranto, rispetto al quale venivano contestati, nell'ambito di un primo procedimento, l'omicidio e le lesioni colpose relativamente alla morte o la malattia professionale cagionate a sedici lavoratori che venivano correlati all'esposizione a una particolare miscela di elementi dannosi per la salute e, nell'ambito di un secondo, il reato di cui agli artt. 437, commi 1 e 2, e 449c.p., in relazione all'art. 434c.p. e all'art. 2087 c.c., per aver omesso di adottare cautele dirette ad evitare l'esposizione dei lavoratori al pericolo di inalazione di fibre di amianto, in tal modo cagionando il disastro costituito dall'insorgenza in ulteriori quindici lavoratori di malattie tumorali e conseguentemente dalla morte degli stessi, nonché le imputazioni di omicidio colposo cagionato esponendo a polveri di amianto i citati lavoratori deceduti all'esito di malattia professionale, quale mesotelioma pleurico, mesotelioma peritoneale e cancro al polmone (Cass. pen., Sez. IV, 13 giugno 2019, n. 45935, Rv. 277869).

In conclusione

Alla luce di quanto osservato è da escludere che i datori di lavoro possano essere riconosciuti responsabili del reato di epidemia colposa, ex art. 40 cpv. c.p., a meno che la Giurisprudenza di legittimità non muti il proprio orientamento, aderendo al filone dottrinale minoritario.

Ciò detto, questi ultimi potranno essere chiamati a rispondere dei reati di lesioni ed omicidio colposi, rispetto ai quali deve comunque escludersi ogni automatismo nel riconoscere la responsabilità per contagio da Covid nei luoghi di lavoro.

Per riconoscere la colpevolezza del titolare della posizione di garanzia, infatti, andrà, in primo luogo, ricostruito il nesso causale tra la condotta colposa del garante della sicurezza e la malattia o il decesso da Covid, in secondo luogo, occorrerà provare la sussistenza dell'elemento soggettivo.

Quanto al primo profilo, senza pretesa di esaustività alcuna, essendo la tematica molto ampia e complessa, appare utile ricordare che, in presenza di patologie riconducibili a più fattori causali diversi ed alternativi tra loro, la ricostruzione del nesso eziologico impone la sicura esclusione di fattori causali alternativi.

È stato così affermato - in un caso di omicidio colposo da esposizione ad amianto sul luogo di lavoro, in cui la Corte aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza di assoluzione che non aveva riconosciuto la sussistenza del nesso causale, avendo la persona offesa abitato per lungo tempo in prossimità di un'industria manifatturiera dell'amianto – “in presenza di patologie riconducibili a più fattori causali diversi e alternativi tra loro, è consentito di pronunciare condanna a condizione che, in base al dato probatorio acquisito, la realizzazione dell'ipotesi alternativa, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana” (Cass. pen., Sez. IV, 19 giugno 2018,n. 48541, Rv. 274358).

In secondo luogo, l'individualizzazione della responsabilità penale imporrà di verificare, dopo la sussistenza del nesso causale, se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare (generica o specifica), ma anche se l'autore della stessa potesse prevedere ex ante quello "specifico" sviluppo causale e fosse esigibile il suo attivarsi per evitarlo.

L'applicazione del principio di colpevolezza esclude, infatti, qualsivoglia automatico addebito di responsabilità, a carico di chi pure ricopre la posizione di garanzia, imponendo la verifica in concreto della violazione da parte di tale soggetto della regola cautelare (generica o specifica) e della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, che la regola cautelare mirava a prevenire (la c.d. "concretizzazione" del rischio).

In terzo ed ultimo luogo, sarà necessario chiedersi se la condotta appropriata, il cosiddetto comportamento alternativo corretto, che la regola cautelare imponeva, avrebbe o no prevenuto ed evitato l'evento.

È evidente che non sarà facile fornire tali elementi probatori e di conseguenza sarà arduo riuscire a pervenire ad un giudizio di colpevolezza, oltre l'ogni ragionevole dubbio.

GUIDA ALL'APPROFONDIMENTO

Ardizzone, Epidemia, in Dig. d. pen., IV, Torino, 1990;

Erra, Epidemia, in Enc. dir., XV, Milano, 1966;

Fiandaca e Musco, Diritto penale. Parte speciale, Bologna, 2012;

Stolfi, Brevi note sul reato di epidemia, in Cass. pen., 2003, 3946;

Minniti, Contagio da COVID-19 in ambiente lavorativo: responsabilità penale del datore di lavoro e dell'ente ex d.lgs. 231/2001, in ilPenalista

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