Processo penale: quali regole dopo le fasi 1 e 2?
04 Maggio 2020
Il tema dell'informatizzazione del processo – genericamente inteso – prospetta molti piani e non secondari riflessi temporali. Analizzando la situazione prima dell'attuale emergenza deve sottolinearsi che, per le numerose attività possibili c'è un ritardo normativo e pratico, mentre per il c.d. processo da remoto dell'imputato detenuto (per specifici reati) la materia è regolata dagli artt. 45-bis, 134-bis, 146-bis disp. att. c.p.p. Sotto il primo profilo, infatti, molte delle attività che potrebbero essere svolte in via informatica, sia nei rapporti P.M. - P.G.; P.M. - giudice; difesa - P.M. e difesa - giudice non trovano compiuta estrinsecazione. Se all'interno degli uffici ed in relazione ad alcune attività, qualcosa ha avuto attuazione, deve dirsi che molto potrebbe essere fatto. Deve ritenersi significativo, ad esempio, che dal 1° settembre (termine prorogato più volte, peraltro), l'eventuale deposito delle intercettazioni telefoniche dovrebbe poter essere consultato dalla difesa anche in via telematica (art. 268, comma 6, c.p.p.). Quanto all'attività dibattimentale da remoto questa trova ormai un ulteriore consolidamento nella riforma introdotta dalla l. n. 103 del 2017 ai citati articoli, con piena operatività dal 16 febbraio 2019.
Esiste poi la disciplina introdotta con la legislazione dell'emergenza incardinata nell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 conv. nella l. n. 27 dello stesso anno, ai commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies. Sono disciplinate, in particolare, la partecipazione a qualsiasi udienza di persone detenute/internate/in stato di custodia con l'applicazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p. (e deve ritenersi anche comma 6) (comma 12); lo svolgimento delle udienze penali, con imputati liberi o non custoditi in carcere (comma 12-bis); lo svolgimento dei ricorsi in Cassazione (comma 12-ter); lo svolgimento delle attività nel corso delle indagini preliminari (comma 12-quater); le modalità delle deliberazioni degli organi collegiali (comma 12-quinquies). Trovano poi specificazione disciplina le ipotesi di rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti pendenti e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento (commi 1 e 2) nonché le varie situazioni nelle quali le riferite previsioni non operano (comma 3).
Questa fase emergenziale con scansioni temporali inizialmente fissate al 15 aprile (art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020) per quanto attiene alla sospensione dei termini e il rinvio delle udienze civili e penali, è stato prorogato dall'art. 36 del d.l. n. 23/2020, in attesa di conversione, all'11 maggio. Conseguentemente, viene differito dal 16 aprile al 12 maggio anche il termine per la predisposizione da parte degli uffici delle misure organizzative per lo svolgimento delle attività giudiziarie. L'iniziale scadenza del 30 giugno di cui ai commi 12-bis, 12-ter, 12-quater per quanto attiene alle modalità con le quali celebrare i procedimenti non sospesi, viene fissata al 31 luglio e lo stesso termine opera anche per l'udienza camerale non partecipata, davanti alla Corte di Cassazione, ferma restando la possibile richiesta di una discussione orale (comma 12-ter). A tale proposito è stata introdotta una significativa modifica: la richiesta potrà essere presentata non solo dal ricorrente ma anche dal p.g. e dalle parti private. Sono state introdotte con effetto immediato ulteriori novità di merito. Accogliendo l'o.d.g. approvato alla Camera dei deputati con il quale si impegnava l'Esecutivo alla prima occasione utile ad escludere lo svolgimento da remoto della discussione finale e dell'attività probatoria, alla lett. d) dell'art. 3, comma 1, d.l. 28/2020 si è previsto, modificando il comma 12-bis che “fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi consentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in Camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti e periti”. Un'altra significativa novità riguarda i soggetti che possono chiedere la discussione orale in Cassazione per la trattazione dei ricorsi proposti ai sensi degli artt. 127 e 614 c.p.p.: è stato esteso a tutte le parti private nonché al procuratore generale la possibilità inizialmente limitata al solo ricorrente. Non può, altresì, non sottolinearsi che integrando quanto previsto dal comma 12-quinquies si stabilisce che, nel caso in cui il procedimento penale non si sia svolto da remoto, non si applichino, salvo il consenso delle parti, le (precedenti) disposizioni relative alla deliberazione conseguenti alle udienze di discussione finale in pubblica udienza o in camera di consiglio (cioè, le modalità da remoto delle deliberazioni collegiali). Va, infine, sottolineato come con la lett. f) del comma 1 dell'art. 3 si sono inseriti dopo il comma 12-quater dell'art. 83 i commi 12-quater.1 e 12-quater.2 ove si prevede che presso gli uffici del P.M. che ne facciano richiesta è autorizzato il deposito con modalità telematiche di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis c.p.p., e le comunicazioni di atti e documenti da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Tentando una prima lettura di come si configuri lo svolgimento delle attività giudiziarie alla luce di quest'ultimo provvedimento, non può negarsi che si evidenzia una significativa riflessione sullo svolgimento delle attività da remoto e una accelerazione sullo sviluppo di quelle informatiche. Senza confermare quanto emerge dal riformato comma 7 lett. f) (presenza del giudice nell'ufficio giudiziario) in relazione al processo civile, va rimarcato quanto previsto dal riformato comma 12-bis, dove si afferma che l'attività da remoto va esclusa per le attività probatorie (peraltro assunzione non partecipazione: comma 12-bis prima parte) e per la discussione finale, e l'esclusione della procedura da remoto delle camere di consiglio delle udienze che non si sono svolte da remoto (comma 12-quinquies) non può non sottolinearsi – come già detto – che dal giorno 12 maggio è affidato ai dirigenti degli uffici il compito di regolamentare l'attività giudiziaria attraverso la predisposizione di adeguati modelli organizzativi, sentite le autorità sanitarie regionali ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, così da consentire di rispettare le indicazioni igienico sanitarie fornite, fra gli altri, dal Ministero della Salute e dal Ministero della Giustizia.
Può ragionevolmente sostenersi che con questo provvedimento, con le riferite varianti da ultimo segnalate (commi 12-bis, 12-ter e 12-quater. 1 e 12-quater.2 e 12-quinquies) la c.d. fase 1, per la parte relativa alla giustizia penale, sia prorogata al 31 luglio 2020. Si tratta di un arco temporale alquanto ampio che sembrerebbe imporre alcune riflessioni e suggerire i conseguenti comportamenti. Il punto di partenza dovrebbe essere costituito dall'attenuazione della fase emergenziale, con un progressivo ritorno, anche per la giustizia penale alla modalità della convivenza con il fenomeno Covid-19. Le esigenze sanitarie, seppur in parte già assicurate dalla previsione di cui all'art. 472 c.p.p., potrebbero essere incrementate in relazione alle più ampie condizioni di tutela nelle quali si devono svolgere le attività che richiedono la presenza di più persone. Va, invero, ribadito, sul punto, quanto previsto dal comma 6 dell'art. 83 a mente del quale nel periodo intercorrente tra il 12 maggio ed il 31 luglio potranno essere assunte adeguate iniziative organizzative nello svolgimento dell'attività giudiziaria, in linea con le esigenze igienico sanitarie fornite dagli organismi a tal fine preposti. Del resto, come molto opportunamente non si è mancato di sottolineare, la celebrazione da remoto è molto più complessa di quella (ordinaria) in presenza. Qualora si tratti di persone detenute / internate / in stato di custodia potrebbe essere ancora applicabile il comma 12 dell'art. 83 già citato, cioè il collegamento da remoto. Per le altre situazioni sarebbe necessario incentivare il ritorno alle regole ordinarie, codicisticamente regolate, attraverso l'adozione di modelli organizzativi che consentano di conservare lo svolgimento dei processi nei Palazzi di Giustizia, evitando che possano diventare Camere di consiglio o aule d'udienza i luoghi nei quali si trova il giudice, anche nei casi di attività da remoto.
Orari differenziati e scaglionati; udienze pomeridiane, udienze nei giorni festivi, come per le altre attività sociali, non dovrebbero essere escluse, anzi incentivate da accordi e protocolli. Lo sviluppo dello smart working anche per la giustizia dovrebbe essere favorito da parte del Ministero. In questo arco temporale, andrebbero sicuramente sviluppati gli adempimenti informatici: deposito di atti, richieste e istanze; accesso agli atti depositati utilizzando i supporti informatici come già oggi si fa; si potrebbero incentivare la trasmissione degli atti tra le parti; si dovrebbe normare la disciplina delle notificazioni via pec, sullo schema di quanto previsto dai commi 13, 14, 15 dell'art. 83 e dai riferiti commi 12-quater.1 e 12-quater.2 da ultimo introdotti. Sarà necessario non accentuare, attraverso il silenzio, il rito camerale non partecipato in Cassazione. Su di un piano diverso, ma urgente, devono collocarsi fin da ora le riflessioni tese ad evitare che i meccanismi derogatori possano protrarsi oltre il termine del 31 luglio. In breve, anche per la giustizia è necessario programmare il ritorno alla normalità, seppure ad una normalità che assicuri sicurezza a tutti gli operatori della giustizia. |