Convertito in Legge il Cura Italia: sostegno alle famiglie tra conferme e novitàFonte: L. 24 aprile 2020 n. 27
04 Maggio 2020
Il d.l. 17 marzo 2020 n.18, cd. Cura Italia recante le "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" è stato convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020 ed è in vigore dal 30 aprile 2020. Con la conversione rimangono sostanzialmente confermate le misure previste a favore dei lavoratori dipendenti, (sia pubblici che privati), con particolare attenzione ai genitori di minori in età scolare, nonché categorie deboli di lavoratori, con invalidità o che assistano familiari invalidi. Invariate le seguenti misure: - l'indennità per congedo parentale speciale (per figli da 0 a 12 anni o senza limiti di età per figli disabili) esteso di ulteriori 15 giorni rispetto all'ordinario: gli articoli 23 e 25 della legge stabiliscono sia per i dipendenti del settore privato, che di quello pubblico, la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite di età della prole non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, comma, l. n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati strutture assistenziali. Le disposizioni dell'articolo 23 si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari. Per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per figli minori fino a 12 anni, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. - il diritto di astensione dal lavoro per genitori con figli da 12 a 16 anni, senza corresponsione di indennità e contribuzione figurativa, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. - il bonus baby-sitting per a contributo della copertura dei costi di una bay-sitter, come alternativa al congedo parentale; - l'estensione di 12 giorni dei permessi retribuiti ex l.104/1992; - l'equiparazione alla “malattia” della quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria: ai sensi dell'art. 26, il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato a "malattia" ai fini del trattamento economico e non è computato ai fini del periodo di comporto. - il premio fino a 100 euro ai lavoratori dipendenti che si sono recati sul posto di lavoro a marzo 2020. Tra le novità introdotte in sede di conversione in legge si segnala: - Estensione del periodo di smart working In tema di “lavoro agile”, (smart working), in sede di conversione del decreto è stato modificato l'art.39, ampliando dal 30 aprile al termine dello stato di emergenza epidemiologica, (al momento previsto per il 31 luglio 2020), il periodo fino al quale i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare un disabile hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in smart working, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori privati affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento di tali istanze. La legge di conversione ha esteso, con il comma 2 bis dell'art.39, le previsioni di cui sopra anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse. - Dipendenti pubblici: nuova possibilità di cessione di ferie e permessi In sede di conversione è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 87, secondo il quale fino al termine dell'emergenza sanitaria o comunque non oltre il 30 settembre 2020, (anche in deroga al dettato dei contratti collettivi nazionali), i dipendenti delle PA possono cedere, (in forma scritta), in tutto o in parte, a titolo gratuito e senza condizione, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima Amministrazione di appartenenza, senza distinzione di categorie di inquadramento o profili professionali. - Fondo di solidarietà per in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari Viene introdotto il nuovo art. 22 bis, secondo il quale è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, che durante lo stato di emergenza da COVID-19 abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto del contagio da COVID-19.
|