Soccorso istruttorio per mancata indicazione dei CAM

06 Maggio 2020

Nella ipotesi di mancata presentazione all'interno dell'offerta tecnica dei Criteri Ambientali Minimi è possibile ricorrere al soccorso istruttorio?

Nella ipotesi di mancata presentazione all'interno dell'offerta tecnica dei Criteri Ambientali Minimi è possibile ricorrere al soccorso istruttorio?

Il soccorso istruttorio, di matrice comunitaria, è uno strumento che consente di rimediare a eventuali omissioni, incompletezze e/o irregolarità di informazioni e documenti utili ai fini della partecipazione alla gara mediante l'integrazione, in caso di omissione od incompletezza della documentazione, o la regolarizzazione di documenti già presentati ma affetti da irregolarità o errori materiali. La ratio dell'istituto è evidentemente quella di limitare le ipotesi di esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara ai soli casi di carenze gravi e sostanziali dei requisiti di partecipazione alla gara, conseguentemente ampliando la possibilità di concorrere all'aggiudicazione del contratto pubblico, in ossequio al principio del favor partecipationis.

Qualora il capitolato tecnico, o altro documento di gara, preveda espressamente che i concorrenti siano tenuti ad indicare, all'interno dell'offerta tecnica, tutta una precisa documentazione che attesti la conformità dei prodotti offerti alle prescrizioni in materia di Criteri Ambientali Minimi, questi devono essere indicati senza possibilità di rimedio alcuno.

Più nello specifico, il richiamo a determinati documenti e certificazioni attestanti il rispetto dei c.d. CAM è sì essenziale a tal punto che in mancanza, in sede di presentazione dell'offerta tecnica da parte del concorrente, costituisce causa di esclusione dalla gara, trattandosi di elementi strettamente inerenti al contenuto dell'offerta tecnica.

Trattasi, in definitiva, di requisiti che devono essere esattamente documentati, senza che sussista la possibilità del soccorso istruttorio, stante l'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, il quale lo circoscrive ad elementi non riguardanti l'offerta tecnica ed economica (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 aprile 2019, n. 2344).

Né tale conclusione interpretativa potrebbe violare il principio di libera concorrenza, posto che risponde ad esigenze di qualità dell'offerta e di celerità della gara che la documentazione comprovante il possesso delle specifiche tecniche sia prodotta in sede di partecipazione alla procedura selettiva.

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