Nulla la notifica PEC al difensore se gli imputati hanno eletto il domicilio presso la loro abitazione

Redazione scientifica
07 Maggio 2020

Nel caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell'imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità di regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 12979/20 depositata il 27 aprile.
Gli imputati ricorrono per cassazione lamentando l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello presso le loro abitazioni, quale domicilio eletto dove peraltro erano stati notificati anche tutti gli atti del giudizio di primo grado.

Dopo aver rilevato che la notifica risultava eseguita via PEC, ex art. 157, comma 8-bis, c.p.p., al difensore di fiducia, la Cassazione ribadisce che tale forma di notificazione «non prevale incondizionatamente sugli altri criteri ordinari ma si aggiunge ad essi, fatto salvo il caso in cui consti di una dichiarazione o elezione di domicilio, che ha prevalenza rispetto agli altri criteri di notificazione». In questo caso, infatti, la notifica del decreto di citazione eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. deve considerarsi nulla.

Tuttavia, la giurisprudenza non è sempre stata unanime in materia, ma le Sezioni Unite hanno di recente affermato che «nel caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell'imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità di regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato». Inoltre, afferma la Corte, «sebbene la conoscenza effettiva dell'atto può concretamente dedursi da una notifica così eseguita, la nullità rimane configurabile, e ritualmente deducibile, come nella fattispecie in esame.
Sulla scorta di tali motivi, la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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