Nulla la notifica PEC al difensore se gli imputati hanno eletto il domicilio presso la loro abitazione
07 Maggio 2020
Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 12979/20 depositata il 27 aprile. Dopo aver rilevato che la notifica risultava eseguita via PEC, ex art. 157, comma 8-bis, c.p.p., al difensore di fiducia, la Cassazione ribadisce che tale forma di notificazione «non prevale incondizionatamente sugli altri criteri ordinari ma si aggiunge ad essi, fatto salvo il caso in cui consti di una dichiarazione o elezione di domicilio, che ha prevalenza rispetto agli altri criteri di notificazione». In questo caso, infatti, la notifica del decreto di citazione eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. deve considerarsi nulla. Tuttavia, la giurisprudenza non è sempre stata unanime in materia, ma le Sezioni Unite hanno di recente affermato che «nel caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell'imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità di regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato». Inoltre, afferma la Corte, «sebbene la conoscenza effettiva dell'atto può concretamente dedursi da una notifica così eseguita, la nullità rimane configurabile, e ritualmente deducibile, come nella fattispecie in esame. Fonte: www.dirittoegiustizia.it |