Sui limiti di dichiarazione di fattispecie rilevanti ai fini dei gravi illeciti professionali con dichiarazione allegata al DGUE

Redazione Scientifica
06 Maggio 2020

In ordine ai requisiti relativi all'insussistenza, rispettivamente, di gravi illeciti professionali o di infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, salve limitate eccezioni, è stato...

In ordine ai requisiti relativi all'insussistenza, rispettivamente, di gravi illeciti professionali o di infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, salve limitate eccezioni, è stato affermato che l'incompletezza delle relative dichiarazioni derivante da una consapevole omissione in sede di partecipazione alle gare pubbliche lede di per sé il principio di buon andamento dell'amministrazione, perché inficia ex ante la possibilità di una celere e affidabile decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla procedura (Cons. Stato, V, 15 aprile 2019, n. 2430; 27 dicembre 2018, n. 7271; V, 19 maggio 2016, n. 2106; IV, 8 giugno 2017, n. 2771), mentre in relazione all'estensione dell'obbligo informativo che la legge pone a carico dell'offerente per consentire alla stazione appaltante l'adeguata e ponderata valutazione sull'affidabilità e sull'integrità del medesimo (Cons. Stato, V, 4 febbraio 2019, n. 827; V, 16 novembre 2018, n. 6461; V, 3 settembre 2018, n. 5142; V, 17 luglio 2017, n. 3493; V, 5 luglio 2017, n. 3288) sono state rilevate in linea di massima due fattispecie tipiche:

- l'omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, che comprende anche la reticenza, cioè l'incompletezza, con conseguente facoltà della stazione appaltante di valutare la stessa ai fini dell'attendibilità e dell'integrità dell'operatore economico (Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5142);

- la falsità delle dichiarazioni, ovvero la presentazione nella procedura di gara in corso di dichiarazioni non veritiere, dove si rappresenta una circostanza in fatto diversa dal vero, cui consegue l'automatica esclusione dalla procedura di gara poiché depone in maniera inequivocabile nel senso dell'inaffidabilità e della non integrità dell'operatore economico, mentre ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l'esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull'affidabilità dello stesso (Cons. Stato, V, 12 aprile 2019, n. 2407).

Ne deriva che, in linea generale, l'operatore economico concorrente in una gara pubblica è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta illecita o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti; la violazione di tali obblighi informativi può integrare, a sua volta, il “grave illecito professionale” endoprocedurale, indicato, nell'elencazione esemplificativa del predetto art. 80, comma 5, lett. c), come “omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, con conseguente facoltà della stazione appaltante di valutare tale omissione o reticenza ai fini della sua attendibilità e integrità (Cons. Stato, V, 17 aprile 2019, n. 2511; 3 settembre 2018, n. 5142; III, 23 agosto 2018, n. 5040).

L'indicazione di informazioni rilevanti in tal senso non deve essere effettata necessariamente nel DGUE, che dichiara l'insussistenza di fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, ma anche in un allegato allo stesso.

La stazione appaltante, che non ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente incisivo della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa, mentre è la valutazione di gravità, semmai, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale: la stazione appaltante deve indi motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (Cons. Stato, VI, 18 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, n. 53; Cons. Stato, VI, 21 maggio 2014, n. 2622; III, 24 dicembre 2013, n. 6236; V, 30 giugno 2011, n. 3924; III, 11 marzo 2011, n.1583; VI, 24 giugno 2010, n. 4019).

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