Derogabilità del principio della suddivisione in lotti
06 Maggio 2020
Il principio della suddivisione in lotti può essere derogato, seppur sulla base di decisione adeguatamente motivata, e la deroga è espressione di scelta discrezionale, sindacabile nei casi patologici di manifesta illogicità, difetto di istruttoria o violazione del principio di proporzionalità (Cons. Stato, VI, 2.1.2020, n. 25).
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale è compatibile con l'art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 una deroga alla suddivisione in lotti adattata all'interesse partecipativo delle piccole e medie imprese, ove sia data contezza delle ragioni della suddivisione in concreto effettuata; infatti, gli indirizzi giurisprudenziali maturati con riferimento all'ipotesi della mancata suddivisione tout court in lotti dell'appalto, si rivelano pertinenti anche allorquando si controverta delle modalità di suddivisione, laddove siano tali da non favorire effettivamente la partecipazione alla gara delle piccole e medie imprese: in entrambi i casi una congrua motivazione può legittimare la scelta della stazione appaltante (Cons. Stato, III, 26.9.2018, n. 5534; TAR Toscana, III, 29.7.2019, n. 1162; idem, 12.12.2016, n. 1755). |