Validità della notifica effettuata presso lo studio del domiciliatario anche senza l'indicazione del procuratore costituito
08 Maggio 2020
Massima
La notificazione della sentenza eseguita presso lo studio del domiciliatario indicato in atti, è valida ed idonea ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione anche laddove non venga indicato il nominativo del procuratore ad litem costituito in giudizio, in quanto l'omissione di tale indicazione non costituisce elemento formale espressamente richiesto dalla legge a pena di nullità. La PEC costituisce oggetto di un'informazione di carattere aggiuntivo finalizzata alle comunicazioni di cancelleria, che è destinata a surrogarsi, anche gli effetti della notifica degli atti, ad una domiciliazione mancante, ma non a prevalere su di una domiciliazione che il difensore abbia volontariamente effettuato, mediante indicazione contenuta nei propri atti difensivi. Il caso
Per quel che interessa la presente disamina, le parti appellanti proponevano gravame avanti la Corte d'Appello di Bologna, impugnando la sentenza emessa dal Giudice di primo grado che li aveva visti soccombenti in accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria proposta dalla parte attrice, con declaratoria di inefficacia (anche nei confronti di ulteriori parti intervenute) dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale. La Corte d'Appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello in quanto proposto oltre il termine breve di impugnazione, essendo stata notificata l'impugnata sentenza presso lo studio dell'avvocato nominato quale domiciliatario da parte del procuratore costituito (al quale era stato conferito tale potere di nomina con procura alle liti). In particolare, nel caso di specie il difensore dei ricorrenti aveva specificato, nella propria memoria difensiva (ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.) la domiciliazione presso lo studio del proprio corrispondente locale, unitamente all'indicazione del proprio domicilio digitale (PEC). Avverso tale decisione gli appellanti proponevano ricorso in Cassazione affidato a cinque motivi illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c.. La questione
Le parti ricorrenti in Cassazione hanno censurato la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna deducendo violazione dell'art. 170 c.p.c., non avendo la Corte Territoriale dichiarato l'insanabile nullità della notificazione della sentenza di prime cure eseguita esclusivamente presso lo studio del domiciliatario senza indicazione del procuratore costituito nel primo grado di giudizio, con la conseguenza che – attesa la nullità della notificazione della sentenza – l'atto di appello avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo, per applicabilità del termine “lungo” di impugnazione. Le soluzioni giuridiche
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame formulato dai ricorrenti e – assorbiti tutti gli altri motivi – rigettato il ricorso. La Suprema Corte - preliminarmente sottolineando che anche con l'introduzione del processo telematico “non si è immutato al regime precedente, concernente la facoltà della parte di eleggere domicilio” - ha ritenuto che la notificazione eseguita presso il domiciliatario fosse idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, anche nell'ipotesi in cui fosse stata omessa nella notificazione l'indicazione del nominativo del procuratore costituito.
Secondo la Corte, infatti, l'omissione di tale elemento formale non costituisce vizio sanzionato con la nullità della notificazione, atteso che l'atto aveva effettivamente conseguito il risultato pratico cui era destinato, ossia l'aver portato a legale conoscenza del procuratore costituito la sentenza emessa dal primo Giudice. Sul punto la Suprema Corte ha precisato che l'indicazione del nominativo del procuratore costituito possa apparire necessaria solamente laddove non sia possibile evincere aliunde – ed in particolare dalla stessa sentenza notificata – il nominativo del difensore costituito, che è il destinatario della notificazione.
Nel provvedimento in esame sono stati inoltre sottolineati due ulteriori elementi ritenuti rilevanti dalla Corte.
Ciò precisato, la Corte ha dunque respinto il ricorso affermando che la notificazione eseguita presso il domiciliatario aveva raggiunto il suo scopo avendo portato a legale conoscenza del procuratore costituito la sentenza di primo grado, con conseguente idoneità ai fini della decorrenza del termine breve. Osservazioni
La sentenza in commento contiene spunti di riflessione interessanti quanto al tema dell'elezione di domicilio ai fini processuali con particolare riferimento agli aspetti propri del processo telematico.
Con una prima osservazione la Suprema Corte ricorda che l'introduzione del processo telematico non ha sostituito le regole sulla domiciliazione vigenti secondo il regime precedente per cui in difetto di elezione di domicilio vale la regola generale secondo cui, dopo la costituzione, e salvo diversa previsione espressa della legge, tutte le comunicazione e le notifiche debbono essere fatte al procuratore della parte (art. 170, comma 1, c.p.c.), e dunque presso il suo studio, ed ora presso il suo indirizzo PEC. Nella diversa ipotesi di indicazione nell'atto difensivo, da parte del difensore, sia dell'indirizzo PEC sia del domicilio eletto ai fini della ricezione delle comunicazioni e delle notificazioni degli atti processuali, la Corte di Cassazione, anche in epoca anteriore alla introduzione della previsione normativa di obbligatorietà della notifica telematica, aveva rilevato come (i) la PEC costituisse un'informazione di carattere aggiuntivo finalizzata alle comunicazioni di cancelleria, e destinata surrogarsi, anche agli effetti della notifica degli atti, ad una domiciliazione mancante e come (ii) viceversa, la domiciliazione topografica espressa - tanto più se in luogo diverso da quella dello studio del procuratore ad litem – prevale su quella personale digitale (Corte Cass., Sentenza n. 25215 del 27/11/2014; Ordinanza n. 2133 del 03/02/2016, Sentenza n. 23412 del 17/11/2016).
Ora, in seguito all'introduzione del processo telematico - osserva sempre la Corte - tutte le disposizioni che prevedono che le notificazioni siano eseguite mediante deposito presso la Cancelleria dell'Ufficio giudiziario, trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui "per causa imputabile al destinatario" la notificazione non possa essere eseguita presso l'indirizzo di posta elettronica, ossia presso il domicilio digitale (D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies). Si può dunque affermare che la norma in esame in alcun modo comporta limitazioni, da un lato, nella facoltà della parte di elezione di un domicilio “materiale” e, dall'altro, nella facoltà delle altre parti di eseguire notificazioni anche presso il detto domicilio “materiale” ove validamente eletto. |