Il Palazzo di Giustizia di Milano si prepara alla fase 2 e diffonde le nuove linee guida

Redazione scientifica
11 Maggio 2020

Sono state pubblicate le linee guida relative alla fase 2 dell'attività giudiziaria della Procura Generale della Repubblica, del Tribunale ordinario e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano. Le nuove misure organizzative saranno applicabili dal 12 maggio e fino al 31 luglio 2020.

Procura della Repubblica, Tribunale Ordinario e Giudice di Pace di Milano. Sono state diffuse le linee guida per lo svolgimento dell'attività giudiziaria sia presso il Tribunale di Milano, sia presso gli Uffici dei Giudici di Pace di Milano e Rho, applicabili fino al 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 7, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazione dalla l. n. 27/2020 e modificato dal d.l. n. 28/2020. Le nuove misure riguardano entrambi i settori civili e penali e si aggiungono ai protocolli già precedentemente disposti per lo svolgimento delle udienze, anche da remoto, sia nell'ambito civile che penale.
Si organizza per la fase 2 anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, prevedendo delle specifiche modalità di attività di rapporto con il pubblico sia delle cancellerie che delle segreterie.

In particolare, la Procura ha anche disposto nuove modalità di deposito e autorizzazione degli accordi di negoziazione assistita exart. 6 d.l. n. 132/2014, secondo le quali:

  • l'accordo con firma digitale di uno degli avvocati che assistono le parti attestante la conformità della copia digitale del documento dell'originale cartaceo dovrà essere trasmesso all'indirizzo PEC affaricivili.procura.milano@giustiziacert.it con allegata tutta la documentazione occorrente;
  • l'autorizzazione rilasciata dal PM dovrà essere trasmessa in modalità telematica all'indirizzo PEC da cui è stato inviato l'accordo;
  • l'accordo, corredato da nulla osta/autorizzazione del PM e da copia del messaggio PEC di trasmissione degli stessi, dovrà essere trasmesso entro i termini di legge all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza.

Corte d'Appello di Milano: liquidazione dei compensi. La Corte d'Appello di Milano ha poi diffuso alcune indicazioni relative alla liquidazione dei compensi nelle cause di gratuito patrocinio ex art. 80 d.P.R. n. 115/2002.
Ai fini di una semplificazione della procedura, è previsto in particolare che l'istanza di liquidazione dovrà essere corredata dall'attestazione relativa all'iscrizione negli elenchi degli avvocati relativi al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti per i procedimenti civili e penali da parte del difensore istante. Oltre alla previsione di una specifica dicitura da inserire in fattura, è poi consigliato di assicurarsi di aver indicato nella linea del dettaglio dei pagamenti il codice iban al fine di consentire l'accredito della somma su un conto corrente aggiornato e, per gli studi associati, indicare nella causale il nome del difensore.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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