Non sussistono profili di illegittimità qualora il disciplinare di gara preveda lo svolgimento parziale della procedura in forma “non telematica”

Gianluigi Delle Cave
11 Maggio 2020

Non sussistono profili di illegittimità qualora il disciplinare di gara preveda lo svolgimento parziale della procedura in forma non telematica, tenuto conto che le procedure informatiche, applicate ai procedimenti amministrativi, devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e P.A. e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti.

Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione, con ricorso introduttivo, della determinazione del responsabile dell'Area 6 - Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Terre di Zara e Po avente ad oggetto la presa d'atto della proposta di aggiudicazione della gara per l'affidamento della rilevazione automatica della velocità veicolare in postazione fissa in due posizioni e servizi complementari e, con motivi aggiunti, della determinazione della stazione appaltante recante l'aggiudicazione definitiva della gara de qua. Nello specifico, per quanto qui di interesse, la ricorrente lamentava, ex plurimis, la violazione dell'art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui prevede l'obbligo, in capo alle S.A., di ricorrere a procedure di gara gestite interamentecon sistemi telematici; nel caso di specie, la commissione di gara avrebbe operato in gran parte offline, con particolare riferimento alla redazione dei verbali delle operazioni relative all'apertura delle offerte tecniche, alla lettura dei punteggi e alla successiva apertura delle offerte economiche, redatti in forma cartacea e non pubblicati sulla relativa piattaforma telematica, violando – asseritamente – i principi di pubblicità e trasparenza propri di tale tipologia di gara.

La soluzione giuridica. Nel rigettare le doglianze della ricorrente, il TAR ha preliminarmente chiarito, con riferimento alla natura dei verbali di gara, che questi ultimi hanno natura di atto pubblico facente piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale, sotto la propria responsabilità, attesta essere avvenuti in sua presenza. Pertanto, il contenuto di quanto la Commissione giudicatrice ha dichiarato essere avvenuto in occasione delle sedute di gara «può essere messo in discussione soltanto per il tramite dello strumento della querela di falso, secondo la disciplina dell'art. 2699 c.c. e del seguente art. 2700 c.c.» (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V,24/10/2019, n. 7270; TAR Roma, sez. III, 21/11/2019, n. 13363; TAR Cagliari, sez. I, 15/01/2008, n. 31). Ciò detto, i giudici amministrativi hanno rilevato come, ai sensi dell'art. 58 cit. e tenuto conto della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti “ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici” nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016. Tuttavia, secondo il giudice di prime cure, non sussisterebbe alcun profilo di illegittimità nell'autorizzare, nella documentazione di gara, lo svolgimento “parziale” della procedura in forma non telematica, tenuto conto che, secondo condivisibili principi giurisprudenziali, le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, «non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti» (Cons. St, sez. III, 25/01/2013, n.481; TAR Milano, sez. I, 09/01/2019, n. 40).

In conclusione. Il Collegio, alla luce delle suddette considerazioni, ha rigettato le doglianze della ricorrente; pertanto, nonostante la gara si sia svolta interamente in forma telematica attraverso la piattaforma Sintel (prescelta dalla S.A.), non ha costituito motivo di illegittimità la circostanza per cui alcune limitate operazioni di gara si siano dovute necessariamente essere svolte in modalità tradizionale offline, per l'incapacità del sistema telematico prescelto di gestire offerte economiche articolate su più criteri. Circostanza di cui il disciplinare di gara ha dato comunque espressamente atto, autorizzando la gestione offline della procedura in parte qua e regolamentandone con precisione le relative modalità.

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