Ennesimo d.l. per “monitorare” le scarcerazioni legate all'emergenza coronavirus di imputati e condannatiFonte: DL 10 maggio 2020 n. 29
11 Maggio 2020
Con decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, è stato introdotto il parere dell'antimafia per le richieste di permessi premio e le richieste e proroghe della detenzione domiciliare umanitari (v. Introdotto il parere dell'Antimafia per i permessi e le detenzioni domiciliari umanitarie). Successivamente, il Ministro della giustizia, rispondendo al question time alla Camera, il 6 maggio ha annunciato che «È in cantiere un decreto legge che permetterà ai giudici, alla luce del nuovo quadro sanitario, di rivalutare l'attuale persistenza dei presupposti per le scarcerazioni di detenuti di alta sicurezza e al 41-bis» (v. Emergenza sanitaria e carceri: Bonafede risponde al question time).
Tempi record! Così, mentre si attende ancora il cura Italia del mese di “aprile”, sabato 9 maggio il Consiglio dei Ministri, aggiunge un altro vagone al treno ad alta velocità, destinazione rientro il carcere dei boss o detenuti di allarme sociale (ma perché non farlo in un unico provvedimento?). Vengono dettate, con il decreto legge n. 29 del 2020, pubblicato ieri delle norme secondo le quali nell'ipotesi che l'imputato o condannato “pericoloso” (oltre a quelli sottoposti al 41-bis, gli imputati o condannati per associazione mafiosa, sovversive, terroristiche o per un delitto volto a favorire o avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare i predetti sodalizi; o le associazioni criminali in materia di stupefacenti) ottengano un provvedimento di arresti o detenzione domiciliare per motivi legati all'emergenza sanitaria in atto – dopo i lacci e lacciuoli pochi giorni prima confezionati dal precedente d.l. 28/2020 – fissano un “monitoraggio” continuo (nei 15 successivi all'uscita dal carcere e poi con cadenza mensile) per verificare se sussistano i motivi legati al covid-19. Con tanto di comunicato stampa diramato del Governo con tanto di dettatura della norme introdotte.
La valutazione mensile della permanenza delle ragioni della scarcerazione. In particolare, l'art. 2 del decreto legge n. 29/2020 prevede che per queste categorie di detenuti che abbiano avuto concessa la detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della pena «per motivi connessi all'emergenza sanitaria da covid-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-bis, valuta la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati, nel caso in cui il DAP comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena».
Perimetro applicativo: riguarda solo le scarcerazioni per coronavirus. Premesso che trattasi di disposizioni comunque temporanee in quanto sono strettamente legate all'emergenza coronavirus, è evidente che le norme di nuovo conio non si applicano se le scarcerazioni non siano motivate in ragione del più alto rischio di contagio del covid-19. Insomma se nella motivazione del provvedimento emesso dai giudici di sorveglianza si evince che l'incompatibilità delle condizioni di salute con lo status detentionis non è legata al coronavirus, rimangono (solo) i pareri “a monte” dell'eventuale provvedimento di scarcerazione (previsto dal d.l. 28/2020) ma non quelli del monitoraggio mensile dei motivi di scarcerazione legati al covid-19.
Cercasi strutture protette per riprendere la detenzione. Il secondo comma prevede poi nell'iter del costante monitoraggio un insolito parere. Infatti, prima di provvedere l'autorità giudiziaria sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena può riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.
Norme “calibrate” per le recenti scarcerazioni eccellenti. Nel leggere tali disposizioni sembra chiaro il riferimento soprattutto all'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari del 23 aprile scorso che, nel concedere in la detenzione domiciliare in surroga a Zagaria, ha rilevato, tra gli altri, l'assenza di idonea struttura ospedaliera dove appoggiarsi per continuare a scontare la pena in carcere (v. Evoluzioni giurisprudenziali sulle misure svuota carceri adottate dalla magistratura di sorveglianza). In applicazione consolidato orientamento della Suprema Corte per cui «la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita; ne consegue che, da un lato, la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il Giudice accerta che esistano Istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità, dall'altro, che tale accertamento deve rappresentare un prius rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva della stessa, rimessa all'autorità amministrativa» (Sez. I, n. 36795/2019, che ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, riguardante altro detenuto eccellente, Vincenzo Santapaola, figlio primogenito di Nitto).
L'equivoco della relative pronunce e delle successive critiche. Ebbene, la pronuncia del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, dopo avere premesso che il bilanciamento tra il diritto di salute del detenuto e quella di tutela della collettività deve essere compiuto con particolare attenzione data la caratura criminale del detenuto sottoposto a regime differenziato, finisce per dare la prevalenza al diritto personale del detenuto, tenendo comunque a precisare che sul versante della sicurezza pubblica nel decreto di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, la Corte di Appello di Napoli già nel 2015 ebbe ad escludere l'appartenenza all'associazione camorristica già dal 2011.
I magistrati di sorveglianza (ovviamente) si limitano ad applicare le leggi. Tutto questo a dimostrazione che, come afferma il presidente del CO.NA.M.S., la dott.ssa Antonietta Fiorillo, «noi magistrati di sorveglianza applichiamo le norme dell'ordinamento penitenziario, non abbiamo fatto regali a nessuno». E ciò a conferma che in più occasioni si sono difese la bontà delle motivazioni che hanno portato alle scarcerazioni eccellenti, e più in generale di un filone giurisprudenziale di una coraggiosa giurisprudenza di sorveglianza (in primis proprio quella di Milano, nonostante sia stata colpita al cuore dal virus) che, allargando l'orizzonte alla ben più ampia platea dei detenuti “non eccellenti” proprio per supplire alle lacune del legislatore d'urgenza, hanno seguito strade impervie – ma sempre all'interno dei binari degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario – per giungere alla fuoriuscita di condannati, allentando la pressione della popolazione penitenziaria per meglio fronteggiare l'emergenza coronavirus che rischia di far diventare le carceri delle bombe sanitarie.
Si norma perfino l'ovvio. Il terzo comma dell'art. 2 prevede infine che l'autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo.
Stessi oneri di costante verifica per i concessi arresti domiciliari. Il legislatore d'urgenza stavolta, nell'art. 3 d.l. n. 29/2020 (a differenza di come ha fatto col primo cura Italia, d.l. 18/2020) non si è dimenticato degli imputati in custodia cautelare in carcere. Ma non dimentica perché legifera in sfavor rei (ossia per verificare se ci sono le condizioni per tornare dietro le sbarre)? In questi casi, qualora l'imputato in custodia cautelare in carcere è stata disposta la sostituzione di quest'ultima con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da covid-19, il pubblico ministero «verifica la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, salvo quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Il pubblico ministero, quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare o alla disponibilità di strutture penitenziare o reparti di medicina protetta adeguate alle condizioni di salute dell'imputato, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze cautelari».
Stessa ricerca delle strutture protette per riprendere la custodia in carcere. Anche qui vengono riprodotti, a livello procedurale, gli oneri per il giudice, prima di provvedere, di sentire l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.
Repetita (non) iuvant. Ancora una volta, si sente il bisogno di ribadire che il giudice provvede valutando la permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute dell'imputato.
Poteri ex officio del giudice. Si specifica infine che quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice può disporre, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti in ordine alle condizioni di salute dell'imputato o procedere a perizia, acquisendone gli esiti nei successivi 15 giorni.
Colloqui ‘da remoto' fino al 30 giugno. Per evitare che, tramite i colloqui con il detenuto, dall'esterno il virus possa entrare all'interno del carcere, l'art. 4 del neo decreto legge prolunga dal 19 maggio 2020 al 30 giugno 2020 la possibilità di svolgere ‘a distanza' i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati; il tutto mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti dell'art. 39, comma 2, del regolamento penitenziario e dall'articolo 19, comma 1, del d. lgs n. 121/2018.
Almeno un colloquio di presenza. Si prevede poi che il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza. Fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.
Conclusioni. Il nuovo decreto legge presta il fianco a critiche, già evidenziate dalla Giunta delle Camere Penali Italiane, che ieri ha così commentato il nuovo imminente d.l.: «Oltre ad imporre un insensato obbligo di rivalutazione legato ad improbabili criteri cronologici, esso prevede il parere degli Uffici dell'Accusa, ma ignora del tutto il titolare del diritto alla salute a tutela del quale è stato assunto il provvedimento, ed il suo difensore. Tutti hanno voce, fuorché il detenuto e la sua difesa tecnica».
Fonte: diritto e giustizia |