Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, costituzione obbligatoriamente telematica

Luca Sileni
12 Maggio 2020

“Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può depositare la propria comparsa di costituzione unicamente con modalità telematiche, poiché considerato parte già costituita in giudizio.”
Massima

“Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può depositare la propria comparsa di costituzione unicamente con modalità telematiche, poiché considerato parte già costituita in giudizio.”

Il caso

Il Tribunale di Milano ha accolto l'eccezione di parte attrice opponente circa l'avvenuta costituzione – con modalità analogiche – del convenuto opposto, ritenendo che il convenuto de quo avrebbe dovuto obbligatoriamente utilizzare la procedura telematica per le attività di costituzione.

La questione

La questione si incentra sul dettato congiunto del comma 1 e del comma 4 dell'art. 16-bis del Decreto Legge 179 del 2012.

Le soluzioni giuridiche

Il caso di specie prende le mosse dall'analisi congiunta del comma 1 e del comma 4 dell'art. 16-bis del D.L. 179/2012. Il Giudice del Tribunale di Milano, facendo riferimento al comma 1 di detto decreto, ha ritenuto applicabile anche alla costituzione in giudizio del convenuto opposto l'obbligo di deposito telematico degli atti processuali.

Si ricorda che, la prima parte di tale comma, prescrive Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche…; ponendo come sparti acque fra gli atti depositabili obbligatoriamente in modalità telematica e quelli trasmissibili ancora con modalità analogiche, il momento della costituzione in giudizio della parte.

Se l'atto, quindi, comporta costituzione in giudizio, lo si potrà depositare anche in formato cartaceo e con le vecchie modalità, qualora invece la parti risulti già costituita, si potrà far ricorso unicamente alla procedura telematica.

Orbene il Tribunale di Milano, sul punto, ha ritenuto che: la particolarità del procedimento monitorio è nel senso che il convenuto opposto, attore in senso sostanziale, è già costituito in giudizio, dal momento e per effetto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Tale circostanza è stata anche di recente confermata dalla Corte di Cassazione, (Cass. SSUU n. 14475/2015), nella parte in cui ha ritenuto già acquisiti al processo, e quindi non nuovi, i documenti contenuti nel fascicolo monitorio, con l'esclusione della soggezione a decadenza processuale del deposito tardivo dello stesso da parte del creditore, perfino in appello“.

In virtù di ciò, quindi, il Giudice milanese ha ritenuto che il convenuto opposto non potesse che considerarsi già costituito in giudizio e quindi soggetto all'applicazione del sopra citato art. 16-bis, comma 1, del D.L. 179/2012.

In realtà però, pur citando espressamente il comma 4 dell'art. 16-bis del D.L. 179/2012, la pronuncia in commento non sembra prendere in debita considerazione uno specifico passaggio del testo di detta norma: “A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.”

Il comma de quo, infatti, stabilisce sì l'obbligo di deposito telematico del ricorso per decreto ingiuntivo (e quindi in deroga al sopra citato “sparti acque” della costituzione in giudizio), ma esclude in modo espresso che detto obbligo possa applicarsi al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

Osservazioni

È certamente vero che, in linea esegetica, si possa ritenere il procedimento di opposizione una fase eventuale del medesimo procedimento monitorio (come parrebbe aver ritenuto anche il Tribunale di Milano con la pronuncia in commento), ma è altrettanto vero che, l'eccezione espressamente inclusa nel testo del comma 4, è interpretabile – ad avviso di questo commentatore – con la volontà del legislatore di escludere sia l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, quanto anche la successiva costituzione del convenuto opposto, dall'obbligo di deposito telematico, richiamando espressamente il principio generale di cui all'art. 16 bis comma 1 sopra citato, e quindi alla norma dettata per i giudizi nuovi che – di fatto – comportano sempre una costituzione in giudizio delle parti.

La pronuncia de qua, in ogni caso, ha il pregio di porre all'attenzione degli interpreti un effettivo problema applicativo e di rapporto fra norme che, se non sussiste per l'attore opponente il quale – effettivamente – non è parte della fase monitoria del procedimento, certamente si pone invece per il convenuto opposto.

Si precisa, infine, che comunque la declaratoria di inammissibilità della comparsa di costituzione depositata cartaceamente, non ha prodotto particolari effetti di tipo sostanziale, poiché – in modo assolutamente coerente con l'interpretazione fornita all'interno del provvedimento in commento – il Tribunale di Milano ha altresì stabilito: “Tuttavia, proprio perché già costituito, la declaratoria di inammissibilità della costituzione non comporterà né la dichiarazione di contumacia né la inutilizzabilità dei documenti prodotti nella fase monitoria, in quanto già nella disponibilità del processo”.

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