Nelle gare telematiche non è necessaria l'allegazione del documento di identità del dichiarante

Lavinia Samuelli Ferretti
12 Maggio 2020

Nelle gare telematiche, le dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, sono valide anche senza l'allegazione di copia del documento d'identità del dichiarante se firmate digitalmente.

Il caso. Il consiglio di un istituto scolastico aveva avviato, mediante richiesta di offerta (RDO) su portale MEPA, una gara negoziata per l'affidamento del servizio di erogazione di bevande calde all'interno delle sedi dell'istituto stesso. La seconda classificata aveva impugnato la procedura di gara e, in particolare, l'assegnazione della concessione alla concorrente, censurando – tra le altre – la violazione della disciplina fissata dal bando di gara e dall'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000. Più in dettaglio, quest'ultima non aveva allegato il documento di identità alla dichiarazione di notorietà, che doveva essere redatta utilizzando l'allegato “Modulo B”, nel quale si prevede l'onere di allegazione alla dichiarazione di una “copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità”.

La soluzione. Il Collegio, nel motivare sull'infondatezza del motivo, ha affermato che l'allegazione del documento di identità del dichiarante fosse superflua alla luce della normativa in tema di dichiarazioni inviate per via telematica alle pubbliche amministrazioni. Ciò in quanto l'apposizione della firma digitale, visto il particolare grado di sicurezza e certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza, è di per sé idonea a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell'allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante (Cons. Stato, sez. III, n. 2493/2019; Id. 4676/2013). Infatti, l'art. 65 comma 1 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), afferma, per quanto di interesse nel caso di specie, che le dichiarazioni presentate per via telematica alle Amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide se sottoscritte con firma digitale.