Emesse le disposizioni relative al deposito telematico da parte della difesa degli atti ex art. 415-bis c.p.p.
13 Maggio 2020
Com'è noto fra gli effetti derivanti dal Covid-19 si segnala la particolare accelerazione da parte del Ministero della Giustizia dell'adozione di innovative disposizioni relative al deposito con modalità telematica delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze previste all'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. In questa direzione si colloca l'art. 83, comma 12-quater.1 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, convertito con modificazioni nella l. 24 aprile 2020, n. 27, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi, come recentemente, modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, recante Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid. La novità normativa, interviene, dunque, sulle forme del processo penale telematico, la disposizione, in linea con quanto disposto dai commi 13-15 del citato art. 83, prevede la facoltà, fino al 31 luglio 2020 e nel caso in cui l'ufficio del pubblico ministero ne faccia richiesta, di depositare, con modalità telematica, memorie, documenti, istanze previste dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p., secondo le disposizioni fissate dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alla disciplina vigente. In ottemperanza, il Dipartimento Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia (DGSIA), nella persona del suo Direttore Generale S.I.A., ha emanato, in data 12 maggio 2020. il provvedimento contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica dei menzionati atti. In particolare si prevede che il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo http://pst.giustizia.it, tramite l'Area Riservata. L'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene con le modalità previste all'art. 6 del provvedimento datato 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del Regolamento, come modificato dal decreto 28 dicembre 2015. A tal fine, si segnala come l'accesso al portale è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) con il ruolo di avvocato. Ai sensi dell'art. 5 del provvedimento la preventiva annotazione nel modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria (Re.Ge.WEB) della nomina del difensore: è, dunque, requisito indispensabile per il deposito degli atti del procedimento e documenti allegati. Il portale di deposito degli atti penali consente, con apposita e distinta procedura, il deposito degli atti di nomina del difensore successivamente alla avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. L'atto di nomina, deve, in tal caso, avere la forma di documento informatico e deve rispettare i requisiti stabiliti all'art. 4 comma 2 del provvedimento. Per quanto attiene, invece, al formato dell'atto del procedimento e gli allegati documenti in forma di documento informatico, l'art. 4 del testo specifica che l'atto, da depositare telematicamente presso l'ufficio del P.M., deve rispettare alcuni, sembrerebbe tassativi, requisiti: esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti. In altri termini non è ammessa la scansione di immagini. L'atto deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, assicurando, in tal modo, la sua paternità. Per quanto attiene ai documenti allegati si prescrive che anch'essi siano trasmessi in formato PDF e siano sottoscritti in maniera analoga (con firma digitale o firma elettronica qualificata). La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 Megabyte Quanto alle tipologie di firma ammesse, si specifica che esse sono quelle PAdES e CAdES, vale a dire il PDF Advanced Electronic Signature ( formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni) e il CMS Advanced Electronic Signature ( formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata, a sua volta, sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni). Qualora gli atti vengano firmati digitalmente da più soggetti, almeno uno deve essere il depositante. Il deposito da parte dei difensori degli atti del procedimento ed i documenti allegati è compiuto all'ufficio giudiziario del P.M. secondo la procedura prevista sul portale deposito atti penali, che consiste nelle seguenti attività: a) inserimento dei dati richiesti dal sistema; b) caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati; c) esecuzione del comando di invio. Il portale di deposito degli atti penali, al termine della procedura, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene: a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero; b) i dati inseriti dal depositante; c) la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero. La ricevuta è scaricabile e resta a disposizione del difensore sul portale deposito atti penali. Il difensore può, in ogni momento, verificare lo stato del deposito, accedendo al menzionato portale individuando i possibili valori di stato ( inviato: eseguita con successo l'operazione di “Invio”; in transito: in attesa di smistamento al sistema dell'Ufficio del pubblico ministero destinatario; in fase di verifica: il deposito è pervenuto nei sistemi dell'ufficio del pubblico ministero destinatario; accolto: intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento; rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul portale; errore tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito). In merito alla gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero, si prevede che quest'ultimo ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il portale e si avvale dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi. Il personale amministrativo, fatte salve le dovute verifiche, può, infatti, accettare o rifiutare il deposito. L'accettazione o il rifiuto, con la relativa data ed orario, sono visibili dal depositante sul portale degli atti penali (art. 6, comma 4). Gli atti del procedimento ed i documenti allegati trasmessi in forma telematica, dopo il deposito sono conservati nel sistema documentale previsto all'articolo 11, comma 2, del già indicato provvedimento del 16 aprile 2014 adottato dal Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del Regolamento, come modificato dal decreto 28 dicembre 2015. Al fine di garantire la sicurezza e la protezione dei dati sono stabilite delle specifiche tecniche: le trasmissioni utilizzano, infatti, algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 del provvedimento datato 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del Regolamento, come modificato dal decreto 28 dicembre 2015. Si ricorda, peraltro, che nel momento in cui il deposito assume lo stato “in transito”, il portale cancella tutti i dati personali. L'atto seppur imposto dalla nuova legislazione dell'”emergenza” va sicuramente condiviso e apprezzato, attuando, seppur in via limitata, il ricorso alle forme del processo penale telematico, da tempo auspicato. L'attività è, in ogni caso, condizionata alla richiesta operata da ciascun ufficio del pubblico ministero che sarà autorizzato, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici, al deposito telematico. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dallo specifico, provvedimento direttoriale. A completamento si ricorda che, sempre il nuovo comma 12-quater.2 del citato art. 83, costruito in termini analoghi, prevede la possibilità di autorizzare, sempre fino al 31 luglio 2020, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di comunicare agli uffici del pubblico ministero che, ne abbiano fatto richiesta, atti e documenti in modalità telematica. |