L’applicabilità degli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 nell’appalto di lavori

13 Maggio 2020

L'art. 24 della legge n. 161/2014, d'interpretazione autentica e modifica del d.lgs. 231/2002, adottato per la necessità di adeguare la normativa nazionale a quella eurounitaria in tema di interessi di mora, ha escluso ogni dubbio sull'applicabilità dei citati interessi anche all'appalto di lavori, anche se la lex specialis preveda un diverso regime per il riconoscimento degli stessi. Tale disposizione prevale sul bando di gara che, ove rechi previsioni più sfavorevoli per il creditore, deve considerarsi nullo e sostituito ex art. 1419 comma 2 c.c. con le previsioni del d.lgs. 231/2002, non essendo necessario che l'esecutore impugni il bando innanzi al g.a. Peraltro la previsione del meccanismo del “prezzo chiuso” e la conseguente invariabilità dei corrispettivo nel contratto di appalto non sono di ostacolo al riconoscimento del diritto agli interessi moratori, in quanto sono il frutto della colpevole inerzia nell'adempimento delle obbligazioni, che grava anche sull'amministrazione.

Il caso. La pronuncia tra origine dall'opposizione effettuata da una ASL nei confronti di un decreto ingiuntivo ottenuto da un appaltatore che, tra l'altro, prevedeva l'intimazione di pagamento di somme a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. Nell'opporsi al decreto ingiuntivo, l'Azienda Sanitaria sostiene l'inapplicabilità della disciplina sugli interessi moratori del citato d.lgs. 231/2001 in ragione del rinvio, contenuto nel contratto sottoscritto tra le parti, alla diversa disciplina del regolamento di esecuzione del Vecchio Codice dei Contratti (d.p.r. 207/2010), dovendosi peraltro escludere, ad avviso della medesima ASL, l'applicabilità dell'art. 24 della Legge 161/2014, di modifica e interpretazione autentica del d.lgs. 231/2002, in quanto contrastante con i principio di buon andamento della p.a. Peraltro la ASL eccepisce che ove l'appaltatore avesse voluto ottenere l'applicazione di una disciplina degli interessi di mora diversa da quella contenuta nel contratto e nella lex specialis, avrebbe dovuto impugnare gli atti di gara innanzi al g.a. per farne dichiarare l'illegittimità.

La soluzione giuridica: Il Tribunale nell'accogliere la domanda di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. formulata dall'appaltatore opposto prende posizione sulle eccezioni formulate della Azienda Sanitaria opponente disattendendole. Il Giudice afferma la piena applicabilità degli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 anche agli appalti pubblici di lavori per effetto dell'art. 24 della Legge 161/2014, recante “Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR”, che, in considerazione della necessità di adeguamento della legislazione nazionale a quelle Europea, ha natura retroattiva e applicabile ai rapporti in essere al momento della sua entrata in vigore, non trovando limite all'applicazione nella qualifica di lex specialis di tutte le norme che regolano lo svolgimento della procedura di selezione (Bando, lettera d'invito, disciplinare, capitolato speciale), in quanto nel rapporto tra le fonti il criterio di specialità è recessivo rispetto a quello gerarchico espresso nella formula lex superior derogat inferiori.

Il Tribunale rigetta anche l'altra eccezione della ASL, ritenendo che l'appaltatore non fosse tenuto all'impugnazione innanzi al g.a. delle previsioni del bando di gara che disponevano una diversa regolamentazione degli interessi rispetto a quella del d.lgs. 231/2002, atteso che il succitato art. 24 L. 161/2014 sancisce, per un verso, la disapplicazione di discipline speciali più svantaggiose che prevedano interessi più sfavorevoli per il creditore e, per l'altro, la nullità delle clausole del bando e del contratto che si pongano in contrasto con il ridetto art. 24, essendo sostituite per effetto dell'art. 1419 comma 2 c.c.

Il Tribunale ritiene che non osti al riconoscimento degli interessi la previsione nel contratto di appalto del “prezzo chiuso”, dal momento che il pagamento di interessi di mora non costituisce variazione dei prezzi, bensì discende dall'inerzia della stazione appaltante nell'adempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti.

In conclusione. Il ritardato pagamento dei compensi dell'appaltatore impone alla Stazione Appaltante la corresponsione degli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, anche per i rapporti già in essere all'entrata in vigore dell'art. 24 della L. 161/2014 di interpretazione autentica e adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto eurounitario, applicabile anche nell'ipotesi in cui negli atti di gara e nel contratto di appalto si rinvenga una difforme disciplina.

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