La presentazione di una proposta di progetto non obbliga la P.A. a “portarla ad approvazione” né a procedere per l’individuazione dell’aggiudicatario

Redazione Scientifica
13 Maggio 2020

La presentazione di una proposta di progetto non comporta alcun obbligo in capo all'Amministrazione né di “portare ad approvazione” detta proposta né, anche a seguito...

La presentazione di una proposta di progetto non comporta alcun obbligo in capo all'Amministrazione né di “portare ad approvazione” detta proposta né, anche a seguito dell'eventuale approvazione, di porre in essere il successivo iter procedimentale per l'individuazione dell'aggiudicatario, ben potendo l'Amministrazione non dar corso alla gara per l'affidamento del progetto e intervenire in autotutela anche sulla dichiarazione di pubblico interesse, ogni qualvolta ravvisi la sussistenza di motivi sopravvenuti, anche di natura economica in relazione al risparmio di spesa, addirittura anche a seguito di una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'Amministrazione non è obbligata a richiedere al proponente modifiche al progetto, fintanto che lo stesso non sia “maturo” per essere portato ad approvazione.

L'art.183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016 non può interpretarsi nel senso che l'Amministrazione, a fronte di una proposta ritenuta per varie ragioni “non fattibile”, debba ritenersi “obbligata” a richiedere, ad libitum, al proponente modifiche al progetto fintanto che lo stesso sia “maturo” per essere portato ad approvazione. Del resto, il fatto che il citato art. 185, comma 15, nel caso in cui la proposta di progetto avvenga su iniziativa dello stesso operatore economico, preveda il termine perentorio di 3 mesi per l'Amministrazione per “valutare” la fattibilità del progetto, se da un lato implica che decorso tale termine la proposta del privato possa ritenersi decaduta senza obblighi per il proponente, dall'altro comporta che neppure l'Amministrazione possa ritenersi vincolata all'infinito dall'obbligo di proporre e valutare modifiche progettuali, fintanto che non si possa pervenire ad una approvazione del progetto. Ciò è del resto insito nella stessa natura della “finanza di progetto”, in cui nella presentazione della proposta su impulso del promotore vi è un'assunzione consapevole di rischio che quanto proposto, anche ove tecnicamente adeguato, non venga poi stimato, sotto vari profili, conforme all'interesse pubblico tanto da escludersi, in siffatte fattispecie, la sussistenza di un interesse qualificato che possa dar luogo a pretese risarcitorie.

In tema di project financing, è rimessa alla valutazione della P.A. l'attivazione del contraddittorio procedimentale sui contenuti del progetto presentato dall'operatore economico.

E' rimessa alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione l'attivazione del contraddittorio procedimentale in ordine ai contenuti del progetto presentato dagli operatori economici (e tale facoltà discrezionale deve, quindi, ritenersi incompatibile addirittura anche con l'obbligo di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della proposta ai singoli operatori economici interessati).

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