Casella PEC del destinatario satura: l'avviso emesso dal sistema è equiparato alla RaC

Redazione scientifica
14 Maggio 2020

La notificazione di un atto, eseguita ad un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC, si considera perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta che la casella di posta elettronica certificata del destinatario è piena. Infatti, tale messaggio del sistema è equiparato alla ricevuta di avvenuta consegna.

Così ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 14216/20, depositata l'11 maggio.

In un contenzioso relativo alla realizzazione di opere senza permesso di costruire, la Cassazione osserva in via preliminare che l'avviso di fissazione dell'udienza è stato trasmesso dalla cancelleria della Corte all'avvocato difensore dell'imputato ed era stato restituito al mittente a causa della casella piena del destinatario.

A tal proposito, la Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso proposta, ricorda che il comma 4 dell'art. 16 del d.l. n. 179/2012 consente l'uso della posta elettronica certificata che la notificazione a persona diversa dall'imputato. Inoltre, l'art. 20, comma 5, del d.m. n. 44/2011 prevede che il professionista abilitato deve munirsi di un servizio automatico che lo avvisi dell'imminente saturazione della casella PEC e deve verificate la disponibilità effettiva dello spazio disco a disposizione.
Pertanto, la Cassazione sottolinea che anche nel procedimento penale è applicabile il principio (Cass. civ., n. 3164/20; n. 7029/18) per cui «la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi».

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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