Osservatorio sulla Cassazione – Aprile 2020

La Redazione
La Redazione
15 Maggio 2020

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Aprile.

Ipotesi di bancarotta fraudolenta e distrattiva

Cass. Pen. – Sez. V – 29 aprile 2020, n. 13257, sent.

Nei reati di bancarotta distrattiva, il mancato reperimento dei beni, accertati nella disponibilità dell'imprenditore fallito, non legittima la presunzione, nei confronti dell'amministratore di diritto, della dolosa sottrazione, atteso che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente, non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi attuati dall'amministratore di diritto.

In caso di bene pervenuto all'impresa a seguito di contratto di leasing, qualunque manomissione del medesimo che ne impedisca l'acquisizione alla massa, o che comporti per quest'ultima un onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché determina la distrazione di diritti esercitabili dal fallimento.

La domanda di concordato non salva dall'omesso versamento di ritenute

Cass. Pen. - Sez. V – 28 aprile 2020, n. 13092, sent.

L'ammissione alla procedura di concordato preventivo intervenuta anteriormente non è di ostacolo al pagamento del debito tributario, e ciò in quanto è prevista una disciplina per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, tra cui appartiene anche il debito tributario, la cui inosservanza non è neppure causa di automatica inammissibilità della proposta. Spetta all'imprenditore in crisi, che sa di avere un debito fiscale che verrà a scadenza certa, ponderare la miglior soluzione della crisi di impresa e valutare in tale ambito anche le conseguenze penali della sua eventuale omissione del pagamento del debito, non potendo opporre, per escludere la sua penale responsabilità, l'aver dato corso alla procedura concordataria.

Possibile il concorso tra la bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale e quella impropria

Cass. Pen. – Sez. V – 24 aprile 2020, n. 12949, sent.

I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, di cui agli artt. 216 e 223, comma 1, l.fall., e quello di bancarotta impropria, di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività, ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 l.fall., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi, i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causa del fallimento.

Risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore e suo successivo fallimento: rinvio alle S.U.

Cass. Civ. – Sez. III – 20 aprile 2020, n. 7933, ord. Interlocutoria

Viene rimessa, per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa agli effetti della sopravvenuta introduzione della disciplina positiva della locazione finanziaria o leasing - di cui ai commi da 136 a 140 dell'art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 - sulla disciplina del contratto in caso di suo scioglimento per inadempimento dell'utilizzatore prima della dichiarazione del suo fallimento e, tra l'altro, della correttezza o meno di una eventualmente persistente applicabilità dell'art. 1526 c.c. in luogo dell'art. 72-quater l. fall.

La prova dell'esistenza di una supersocietà di fatto e il suo fallimento in estensione

Cass. Civ. – Sez. I – 17 aprile 2020, n. 7903, sent.

Il fallimento in estensione, ex art. 147, comma 5, l.fall., è applicabile non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile a una società di fatto tra il fallito e uno o più soci occulti, ma anche, in virtù di sua interpretazione estensiva, quando il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone, cioè nell'ipotesi della cd. supersocietà di fatto. A tal fine, l'esistenza di una supersocietà di fatto postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci.

Il mutuo ipotecario per ripianare un debito preesistente è atto a titolo gratuito

Cass. Civ. - Sez. III - 8 aprile 2020, n. 7740, sent.

L'erogazione di un mutuo ipotecario, non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario, ma utilizzato per l'estinzione del precedente debito chirografario può considerarsi atto a titolo gratuito. Laddove non si ravvisino profili di erogazione di "nuova" liquidità, piuttosto che assistersi a spostamenti di danaro, trasferimenti patrimoniali e consegne, il «ripianamento» di un debito a mezzo di nuovo «credito», che la banca già creditrice metta in opera con il proprio cliente, sostanzia propriamente un'operazione di natura contabile.

La possibilità di conseguire la declaratoria di inefficacia della (sola) ammissione del credito come "ipotecario" al passivo fallimentare può farsi valere dal curatore del mutuatario, poi dichiarato fallito, anche "in via breve", ex art. 66 l. fall.

Non c'è bancarotta riparata se la restituzione della somma distratta avviene dopo l'ammissione al concordato

Cass. Pen. – Sez. V – 3 aprile 2020, n. 11987, sent.

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento o del decreto di ammissione al concordato preventivo: perché vi sia la c.d. bancarotta riparata, l'atto di segno inverso, rispetto alla condotta antigiuridica, capace di reintegrare il patrimonio dell'impresa fallita, deve avvenire prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della relativa procedura concorsuale.