La procura alle liti nel processo amministrativo telematico deve indicare la specifica controversia

Fabio Valerini
18 Maggio 2020

La seconda sezione del TAR Lombardia ha avuto modo di pronunciarsi su un aspetto delicato del processo amministrativo telematico e, cioè, quale debba essere il contenuto della procura speciale alle liti e al quale l'avvocato dovrà fare particolare attenzione perché, dalla violazione delle regole, potrebbe derivare l'inammissibilità del ricorso.

La seconda sezione del TAR Lombardia ha avuto modo di pronunciarsi su un aspetto delicato del processo amministrativo telematico e, cioè, quale debba essere il contenuto della procura speciale alle liti e al quale l'avvocato dovrà fare particolare attenzione perché, dalla violazione delle regole, potrebbe derivare l'inammissibilità del ricorso.
Così con la sentenza del 13 maggio 2020, n. 805.

Ebbene, per il TAR Lombardia la procura speciale rilasciata su foglio separato deve contenere necessariamente l'indicazione della specifica controversia cui si riferisce il mandato non potendo supplire alla mancanza di specificità la circostanza che la procura contenuta nel documento informatico “procura alle liti” sia considerata dalle norme tecniche “apposta in calce al ricorso”.

Prima di tutto, però, vediamo quale era la fattispecie esaminata dal TAR Lombardia: era accaduto che l'avvocato avesse prodotto una procura su foglio separato (e, cioè, il documento informatico sottoscritto digitalmente contenente la riproduzione della procura cartacea) del seguente tenore “la Società […] delega gli avvocati […] a sottoscrivere il presente ricorso ed a rappresentare e difendere la suddetta Società nel presente giudizio dinanzi al TAR Lombardia”.
Quella formulazione non ha posto ai giudici amministrativi problemi per quanto riguarda il profilo soggettivo del mandante (senz'altro indicato), bensì in ordine al profilo oggettivo volto a sapere in relazione a quale controversia la procura fosse stata rilasciata.
E ciò anche perché – osservano i giudici - la procura in esame non è una procura “materialmente” apposta a margine o in calce all'atto processuale: e ciò anche se le regole tecniche la considerano “apposta in calce al ricorso” (vedremo tra poco il limite di questa formula).

Procura speciale – Orbene, il codice del processo amministrativo all'art. 40 lett. g) prevede espressamente che la procura alle liti debba essere speciale. Laddove per procura speciale deve intendersi – anche secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato – “l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia”.
Poiché nel caso di specie la procura certamente non conteneva l'indicazione della specifica controversia, il problema interpretativo che i giudici amministrativi si sono dovuti porre è stato quello di sapere se fosse stato possibile recuperare la specialità per altra via.
“Si considera apposta in calce”. In questa direzione l'aspetto certamente più importante da esaminare è la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 («Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico») che testualmente prevede: “La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce”.
Senonché – e qui risiede il cuore della motivazione del TAR Lombardia – la circostanza che la regola tecnica considera come se fosse apposta in calce al ricorso la procura rilasciata su un foglio separato non può andare a supplire a mancanze contenutistiche della procura.
Secondo la Sezione, “il rispetto di tale formalità, se determina che l'autografia della sottoscrizione della parte sia certificata dal difensore, non fa venir meno l'esigenza che, quando è redatta su foglio separato e non congiunto materialmente al ricorso in versione cartacea, la procura rechi in sé elementi esaustivi circa il proprio oggetto, onde poter risalire alla effettiva volontà del sottoscrittore di investire quel difensore dello jus postulandi nella specifica controversia interessata”.
Del resto, “esula … dalla disciplina di settore la determinazione del contenuto minimo della procura speciale “in calce”.
Ed allora, un conto è la procura “materialmente” in calce (sia o no “spillata” verrebbe da dire ricordando la vexata quaestio che interessò per anni la giurisprudenza della Cassazione), un conto è la procura contenuta in un file informatico “separato” ma che si considera come se fosse apposto in calce al ricorso (pur non essendolo).
Ed infatti, «l'assunto dell'adeguatezza della procura speciale “in calce”, pur se generica nelle espressioni utilizzate, risulta il frutto di una elaborazione della giurisprudenza fondata sul contesto documentale unitario e quindi sulla relazione fisica tra la delega ed il ricorso, ovvero sul fatto che il mandato formi materialmente corpo con il ricorso … e non è, invece, compatibile con il caso in cui uno dei due documenti sia di tipo informatico e l'incorporazione materiale difetti, pur se la procura speciale “in calce” – in forme diverse – conservi valore, per evidenti esigenze di continuità, allo scopo di riconoscere al difensore il potere di certificazione dell'autografia della sottoscrizione del delegante».

Rimessione in termini. Dopo aver escluso che la procura del caso di specie fosse una procura speciale il TAR Lombardia – pur non ritenendo applicabile la norma di cui all'art. 182 c.p.c. sulla sanatoria della procura (ed infatti, parte ricorrente aveva successivamente depositato una nuova procura speciale che “rinnova, ratifica e conferma”) – ha ritenuto che la parte fosse incorsa in un errore scusabile ex art. 37 c.p.a. con ciò dimostrando, peraltro, apprezzabile equilibrio di giudizio.
Ed infatti, per il TAR Lombardia esistono le “oggettive ragioni di incertezza” sulla questione di diritto esaminata considerato: a) la novità della stessa stante l'assenza di precedenti giurisprudenziali puntuali; b) la non agevole interpretazione del quadro normativo vigente anche in considerazione del tenore della regola tecnica la quale può indurre la parte a ritenere che integri una procura speciale, indipendentemente dal suo contenuto, la procura alle liti che “si considera apposta in calce” pur quando priva di congiunzione materiale perché riferita ad atto informatico; c) la sussistenza di soluzioni giurisprudenziali nient'affatto univoche anche con riferimento ai precedenti delle varie Sezioni del Tribunale”.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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