Sul concetto di “servizio analogo” richiesto dalla lex specialis a dimostrazione della capacità tecnica e professionale

Redazione Scientifica
12 Maggio 2020

Qualora venga richiesto dalla lex specialis ai concorrenti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, è da intendere che tale espressione non s'identifica con...

Qualora venga richiesto dalla lex specialis ai concorrenti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, è da intendere che tale espressione non s'identifica con “servizi identici” e che occorre ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando; in altre parole, pur rilevando l'identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni nonché della tipologia e dell'entità delle attività eventualmente coincidenti (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 23 agosto 2018 n. 5040).

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