Procedure di affidamento in deroga per i contratti secretati e che richiedono speciali misure di sicurezza

Redazione Scientifica
15 Maggio 2020

La procedura esperita da una Procura della Repubblica volta all'accreditamento delle ditte partecipanti per l'affidamento dei servizi di intercettazione telefonica, telematica ed ambientale ricade nella previsione dell'art. 162 del d.lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale le disposizioni del codice dei...

La procedura esperita da una Procura della Repubblica volta all'accreditamento delle ditte partecipanti per l'affidamento dei servizi di intercettazione telefonica, telematica ed ambientale ricade nella previsione dell'art. 162 del d.lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale le disposizioni del codice dei contratti pubblici relative alle procedure di affidamento possono essere derogate “a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza; b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”.

Le procedure ricadenti nell'ambito applicativo dell'art. 162 d.lgs. n. 50 del 2016 sono caratterizzate da un'amplissima discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione delle offerte e della loro affidabilità, la cui determinazione al riguardo può essere sindacata dal giudice solo se macroscopicamente irragionevole (Cons. Stato, IV, 4 giugno 2013, n. 3059); a tal fine, è del tutto evidente che tale determinazione può fondarsi, in tutto o in parte, anche su ipotetici disservizi o carenze della società esercente il servizio (Cons. Stato, IV, 7 dicembre 2015, n. 5564).

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